Articolo abrogato dal D. Pres.P. Trento 20/12/2012, n. 25-100/Leg., così recitava:

"Art. 2 bis (Servizi pubblici e impianti radioamatoriali) — 1. In relazione alle particolari esigenze di servizio espletato e alla saltuarietà dell'utilizzazione, resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381, alle stazioni fisse di base della rete di radiocomunicazione del Ministero degli Interni, delle Forze Armate e della Guardia di Finanza, nonché dei servizi pubblici di prevenzione incendi, di protezione civile, di collegamento dei servizi idraulici, forestali e in materia di lavori pubblici, dei servizi di emergenza sanitaria e delle polizie municipali - escluse le stazioni ripetitrici (ponti-radio), nonché agli apparati dei radioamatori regolati dal decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1214 (Nuove norme sulle concessioni di impianto e di esercizio di stazioni di radioamatori).

2. L'installazione delle stazioni fisse di base e degli apparati di cui al comma 1 rimane comunque soggetta alle disposizioni dei capi II e III del titolo VII della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio).

3. Le stazioni ripetitrici, intese come collegamento tra le stazioni fisse di base, sono soggette, oltre che alle disposizioni richiamate dal comma 2, alla disciplina del presente regolamento. In tal caso, la determinazione del comitato di cui all'art. 4, comma 4, è resa preventivamente all'adozione dei provvedimenti previsti dal comma 2.

4. Le stazioni fisse di base e gli apparati di cui al comma 1 sono segnalati all'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente secondo le modalità definite ai sensi dell'articolo 15".

Dalla redazione