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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
"Art. 3 bis (Insediamento urbanistico e territoriale degli impianti) — 1. In attesa dell'adeguamento della legislazione provinciale ai principi stabiliti dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) e fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1 della legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9 (Individuazione di siti per la localizzazione di impianti di radiodiffusione), come da ultimo modificato dall'articolo 19 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, i comuni possono adottare apposite direttive a carattere generale per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale di nuovi impianti fissi di telecomunicazione di cui all'articolo 2. A tal fine, le predette direttive individuano - mediante la definizione di specifici criteri, eventualmente corredati anche da supporti cartografici - le zone o i siti idonei all'insediamento degli impianti, tenendo conto in particolare dei seguenti obiettivi:
a) conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 3;
b) esigenze di salvaguardia delle zone a prevalente destinazione residenziale esistenti e di probabile sviluppo successivo, nonché delle zone o dei siti che presentano interesse paesaggistico-ambientale e storico, artistico e culturale.
2. Relativamente alle aree naturali protette, i comuni interessati provvedono all'adozione delle direttive di cui al comma 1, previa acquisizione del parere dell'ente competente alla gestione delle aree medesime.
3. Le direttive di cui al presente articolo devono comunque tener conto degli eventuali criteri specifici di localizzazione stabiliti dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 3.
4. Ove siano state adottate le direttive di cui al comma 1, il rilascio della concessione e dell'autorizzazione edilizia nonché la presentazione della denuncia di inizio di attività di cui all'articolo 4 e l'espressione del parere di cui all'articolo 5, comma 3, sono inoltre subordinati all'accertamento, da parte del comune, della conformità della localizzazione con le medesime direttive.
5. Qualora l'insediamento dell'impianto interessi anche il territorio del comune limitrofo in ragione dei vincoli di inedificabilità di cui all'articolo 2, comma 3, o comunque quando il volume di rispetto dell'impianto interferisca con il territorio del comune limitrofo, il comune procedente in via principale emana i provvedimenti e i pareri richiamati al comma 4, sentito il comune limitrofo.
6. Le modificazioni delle direttive adottate ai sensi del presente articolo non possono essere deliberate prima che sia decorso un anno dalla deliberazione di adozione delle direttive stesse o delle relative modificazioni.
7. Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione per l'installazione, la sostituzione o la modificazione di antenne su strutture di sostegno esistenti."
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