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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
"Art. 8 ter (Disposizioni particolari per l'adeguamento degli impianti esistenti) — 1. Le disposizioni dell'articolo 8 bis e del presente articolo si applicano inoltre - in sostituzione della disciplina stabilita dall'articolo 5 - ai fini del risanamento o della localizzazione degli impianti fissi di telecomunicazione esistenti che superano i limiti di esposizione e i valori di cautela di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381 o che non rispettino gli obiettivi di qualità afferenti il volume di rispetto di cui all'articolo 2 del presente regolamento, qualora gli stessi siano collocati nelle strutture di sostegno degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva o nei siti individuati ai sensi della legge provinciale n. 9 del 1997 o, comunque, in prossimità degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva.
2. Le disposizioni richiamate dal comma 1 si applicano inoltre, in quanto compatibili, ai fini del risanamento o della delocalizzazione di impianti considerati dall'articolo 2 bis - esistenti e in esercizio alla data di entrata in vigore del presente articolo -, qualora essi siano collocati nelle strutture e nelle aree indicate dal comma 1 e non rispettino i limiti di esposizione, le misure di cautela e le condizioni previsti dal medesimo articolo 2 bis.
3. Per il risanamento degli impianti delle Forze armate e delle Forze di polizia resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici).
4. La realizzazione degli interventi di risanamento o di delocalizzazione degli impianti di cui ai commi 1 e 2 è in ogni caso subordinata all'osservanza delle rispettive procedure di cui agli articoli 2 bis e 4. Il parere reso dal comitato ai sensi dell'articolo 8 bis, comma 5, - unitamente alla deliberazione della Giunta provinciale di cui all'articolo 8 bis, comma 4 - tiene luogo alla determinazione prevista dall'articolo 4, commi 3 e 4, per l'installazione o la modificazione dei singoli impianti. Avverso la determinazione del comitato non è ammesso ricorso alla Giunta provinciale.
5. L'installazione di altri impianti - con priorità per gli impianti pubblici indicati dall'articolo 2 bis - nei siti che hanno formato oggetto di risanamento o che sono in via di risanamento ai sensi del presente capo non deve comportare, rispetto agli impianti esistenti, un contributo effettivo di campo elettrico superiore a un decimo dei limiti previsti dagli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381.
6. I gestori degli impianti esistenti regolati dal presente capo - che nel complesso provocano il superamento nel medesimo sito dei limiti di esposizione, delle misure di cautela e degli obiettivi di qualità richiamati dal medesimo capo - sono tenuti ad attuare appropriate forme di collaborazione e di coordinamento ai fini delle misurazioni e rilevazioni tecniche e della predisposizione del piano di risanamento previsto dall'articolo 8 bis, comma 4.
7. In caso di violazione degli obblighi prescritti dal comma 6, si provvede ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e 4, anche su segnalazione dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.
8. Nell'intorno degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e degli altri impianti collocati nei medesimi siti non devono trovarsi aree accessibili alla popolazione nelle quali possono essere superati i limiti di esposizione. Ove sussista tale rischio, le aree devono essere segnalate e rese riconoscibili sotto la responsabilità dei gestori degli impianti, che vi provvedono mediante appropriate forme di collaborazione secondo quanto previsto dal comma 6. In caso di violazione di detto obbligo, si applicano le disposizioni del comma 7."
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