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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
“Art. 5 (Risanamenti e delocalizzazioni degli impianti esistenti di telecomunicazione) — 1. Gli impianti fissi di telecomunicazione esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, che non rispettano le disposizioni concernenti la localizzazione di cui agli articoli 2 e 3 ovvero diano luogo al superamento dei limiti di esposizione e dei valori di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381, sono ricondotti a conformità ovvero delocalizzati a cura dei soggetti gestori degli impianti stessi.
2. Per le finalità di cui al comma 1, i gestori di impianti presentano - entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione di cui all'articolo 3 - all'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente un programma degli interventi di risariamento e di delocalizzazione corredato della documentazione tecnica pertinente a ciascun impianto indicata nell'allegato A e contenente le modalità e i tempi di attuazione. I tempi di attuazione non possono comunque essere superiori a:
a) sei mesi dall'approvazione del programma, nel caso di interventi di riduzione a conformità;
b) diciotto mesi dall'approvazione del programma, nel caso di interventi di delocalizzazione.
3. Il programma è esaminato ed approvato - entro i successivi centoventi giorni dalla sua ricezione dall'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, sentiti i comuni territorialmente interessati e il comitato richiamato all'articolo 4, comma 4, apportandovi eventuali modifiche ed integrazioni. Decorso il predetto termine, il programma si intende approvato a tutti gli effetti.
4. I gestori che non presentano il programma degli interventi di risanamento o di delocalizzazione degli impianti ai sensi del comma 2 devono conformare gli impianti stessi secondo quanto disposto dal comma 1, entro otto mesi decorrenti dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione di cui all'articolo 3.
5. La realizzazione degli interventi di risanamento o di delocalizzazione è subordinata all'osservanza delle procedure di cui all'articolo 4. Il parere reso dal comitato ai sensi del comma 3 tiene luogo della relativa determinazione prevista dall'articolo 4, commi 3 e 4, per l'installazione o la modificazione dei singoli impianti.
6. Gli interventi di delocalizzazione sono prioritariamente indirizzati al trasferimento degli impianti di telecomunicazione nei siti di cui all'articolo 1, comma 2 bis, della legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9, come aggiunto dall'articolo 19 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, o comunque alla concentrazione degli impianti, anche in coordinamento tra i vari gestori.
7. Ai fini della conformazione degli impianti esistenti secondo quanto disposto dal comma 1, si osservano le indicazioni tecniche di cui all'allegato C al decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381.
8. Dell'avvenuta realizzazione degli interventi di risanamento o di delocalizzazione il gestore da comunicazione al comune e all'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente entro trenta giorni dalla loro realizzazione.”
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