Articolo abrogato dal D. Pres.P. Trento 20/12/2012, n. 25-100/Leg., così recitava:

“Art. 6 (Controlli) — 1. Fatte salve le attribuzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni controlli tecnici sull'applicazione della disciplina concernente gli impianti fissi di telecomunicazione stabilita dal decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381 e dal presente regolamento sono esercitati dall'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, in osservanza delle metodologie definite dall'allegato B al citato decreto ministeriale n. 381 del 1998. L'attività di controllo è inoltre esercitata tenendo conto delle condizioni di massimo utilizzo dell'impianto, nonché della natura dei luoghi e delle attività che vi si svolgono. Il controllo tecnico dell'Agenzia riguarda altresì la verifica in ordine all'osservanza dei criteri di localizzazione afferenti il volume di rispetto di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), secondo quanto stabilito dall'allegato D al presente regolamento. A tale scopo i gestori degli impianti sono tenuti a comunicare all'Agenzia, su sua richiesta e nei termini da essa prescritti, la pertinente documentazione tecnica necessaria al calcolo del volume di rispetto.

2. Gli esiti dei controlli sono comunicati dall'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente alla direzione igiene e sanità pubblica dell'azienda provinciale per i servizi sanitari per la valutazioni igienico-sanitarie di pertinenza.

3. Ove dai controlli esperiti dall'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente risultino violazioni alla disciplina stabilita dalle disposizioni normative statali e provinciali di cui al comma 1 ovvero delle prescrizioni stabilite dagli atti amministrativi emanati ai sensi delle predette disposizioni, il sindaco del comune territorialmente interessato, indipendentemente dalle sanzioni penali e amministrative, diffida i trasgressori ad adeguarsi alle medesime disposizioni o prescrizioni entro il termine più breve possibile determinato in rapporto alle caratteristiche e alla complessità dell'intervento.

4. In caso di inosservanza della diffida, il sindaco può ordinare - avuto riguardo ai danni per la salute pubblica e per l'ambiente e previa eventuale acquisizione dei pareri dell'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e della direzione igiene e sanità pubblica dell'azienda provinciale per i servizi sanitari la sospensione dell'esercizio degli impianti per il tempo necessario all'adeguamento degli stessi alle prescrizioni contenute nella diffida e, comunque, per un periodo non superiore ai sei mesi. Ove l'interessato, anche dopo il periodo di sospensione, non si adegui alle prescrizioni, è ordinata da parte del sindaco la disattivazione e la rimozione dell'impianto.

5. È fatta salva - ove ne ricorrano i presupposti l'applicazione delle misure sanzionatorie, interdittive e ripristinatorie previste dalla disciplina provinciale in materia di urbanistica e di tutela del paesaggio.”

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