Articolo abrogato dal D. Pres.P. Trento 20/12/2012, n. 25-100/Leg., così recitava:

“Art. 15 (Catasto degli impianti fissi che generano campi elettromagnetici) — 1. La Provincia realizza e gestisce, nel quadro del sistema informativo ambientale e territoriale, il catasto degli impianti fissi di telecomunicazione e radiotelevisivi nonché degli elettrodotti, contenente informazioni tecniche e georeferenziate.

2. La realizzazione e le modalità di gestione del catasto sono definite con apposita deliberazione della Giunta provinciale da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. I gestori degli impianti e delle reti, nonché le strutture provinciali, gli enti funzionali della Provincia e gli enti locali sono tenuti a fornire e ad elaborare le informazioni pertinenti al catasto secondo quanto stabilito con la predetta deliberazione.

3. La deliberazione di cui al comma 2 disciplina le modalità di diffusione periodica delle informazioni contenute nel catasto sia al pubblico che alle amministrazioni statali e locali interessate.

3 bis. Il parere del comitato richiamato all'articolo 4, comma 4, del presente regolamento, nonché ai sensi dell'articolo 2 della legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9, non può essere reso con riferimento a nuovi impianti di telecomunicazione e di radiodiffusione sonora e televisiva, qualora i gestori non abbiano provveduto agli adempimenti previsti dal comma 2.”

Dalla redazione