Articolo abrogato dal D. Pres.P. Trento 20/12/2012, n. 25-100/Leg., così recitava:

"Art. 8 (Nuovi impianti di radiodiffusione sonora e televisiva) — 1. Ferma restando la disciplina stabilita dalla legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9 (Individuazione di siti per la localizzazione di impianti di radiodiffusione), come da ultimo modificata dall'articolo 19 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, i limiti di esposizione e le misure di cautela di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381, nonché gli obiettivi di qualità afferenti il volume di rispetto di cui all'articolo 2 del presente regolamento si applicano anche ai fini dell'installazione dei nuovi impianti di radiodiffusione sonora e televisiva operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz.

2. I nuovi impianti di radiodiffusione televisiva sono installati nei siti individuati dal relativo piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche nelle more di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge provinciale n. 9 del 1997.

3. Ove non ricorrano i presupposti per l'emanazione dei provvedimenti e delle misure sanzionatorie in materia urbanistico-edilizia e di tutela del paesaggio, indicati dall'articolo 3, comma 2, della legge provinciale n. 9 del 1997, il sindaco del comune territorialmente interessato, qualora risultino violate le disposizioni richiamate dal comma 1, assume i provvedimenti previsti dall'articolo 6, commi 3 e 4, del presente regolamento."

Dalla redazione