Articolo abrogato dal D. Pres.P. Trento 20/12/2012, n. 25-100/Leg., così recitava:

“Art. 4 (Procedimenti autorizzatori e concessori) — 1. I procedimenti di cui al presente articolo sono diretti a verificare la conformità del progetto ai criteri generali e specifici di localizzazione degli impianti di cui agli articoli 2 e 3, nonché ad assicurare l'osservanza dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici e i valori cautelari di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381, oltre che il raggiungimento degli obiettivi di qualità sottesi ai criteri di localizzazione.

2. L'installazione o la modificazione degli impianti fissi di telecomunicazione è subordinata all'acquisizione dei seguenti provvedimenti ai sensi delle norme vigenti in materia di urbanistica:

a) autorizzazione edilizia, ovvero denuncia di inizio di attività, nel caso di realizzazione su edifici esistenti di nuovi impianti a palo aventi l'altezza non superiore a sei metri, nonché nel caso di installazione di nuove antenne su qualsiasi struttura di sostegno già esistente o di modifiche tecniche o di potenziamento degli impianti esistenti;

b) concessione edilizia, nel caso di realizzazione di strutture di sostegno aventi caratteristiche dimensionali superiori a quelle di cui alla lettera a) ovvero non collocate su edifici esistenti nonché per la realizzazione dei manufatti di servizio contenenti gli apparati tecnologici.

3. Il rilascio della concessione e dell'autorizzazione edilizia nonché la presentazione della denuncia d'inizio di attività sono subordinati alla acquisizione preventiva degli atti d'assenso, ove richiesti, di cui all'articolo 88, comma 4, della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22. L'autorizzazione ai fini della tutela del paesaggio, qualora ne ricorrano i presupposti ai sensi delle norme vigenti, è resa nella riunione del comitato di cui al comma 4 dal funzionario che rappresenta il servizio urbanistica e tutela del paesaggio in coerenza con le determinazioni del dirigente del medesimo servizio.

4. Il rilascio della concessione e dell'autorizzazione edilizia nonché la presentazione della denuncia di inizio di attività sono subordinati, in ogni caso, alla determinazione favorevole del comitato di cui all'articolo 2, comma 6 bis, della legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9, come modificato dall'articolo 19 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7, della citata legge provinciale n. 9 del 1997.

5. La richiesta di concessione ed autorizzazione edilizia e la presentazione della denuncia di inizio di attività sono corredate dalla documentazione tecnica necessaria per l'esame e la valutazione del progetto indicata nell'allegato A al presente regolamento, in numero di cinque copie.”

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