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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Friuli Venezia Giulia 04/08/2014, n. 15
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Art. 1 - Omissis
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Art. 2 - Finalità 1 - Attività economiche1-9. Omissis 10. Alla legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani), sono apportate le seguenti modifiche: a) N4 b) all’articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche: 1) prima della lettera a) del comma 1 è aggiunta la seguente: “a ante) “area prioritaria”: relativa ai terreni abbandonati ubicati entro 50 metri dal limite delle zone A, B e C del PRGC;”; 2) al comma 2 le parole “all’area primaria o all’area secondaria” sono sostituite dalle seguenti: “a ciascuna delle aree previste al comma precedente”; 3) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Gli interventi di cui alla presente legge sono attuati secondo il seguente ordine di priorità: a) interventi realizzati nell’ambito delle “aree prioritarie” indiv |
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Art. 3 - Finalità 2 - Tutela dell’ambiente e difesa del territorio1-2. Omissis 3. All’articolo 20 bis della legge regionale 35/1986 dopo le parole “ai sensi degli articoli” sono aggiunte le seguenti: “18 bis,”. 4-11. Omissis 12. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 15 (Misure urgenti in tema di contenimento dell’inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la tutela dell’ambiente e dell’attività svolta dagli osservatori astronomici), le parole “pari a 3300 K” sono sostituite dalle seguenti: “pari a 4000 K”. |
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Art. 4 - Finalità 3 - Gestione del territorio1-4. Omissis 5. Al comma 5 dell’articolo 6 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 20 (Norme in materia di riassetto istituzionale delle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale (ATER) e principi in materia di politiche abitative), le parole “ai sensi dell’articolo 2409 |
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Art. 5 - Omissis |
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Art. 6 - Finalità 5 - Attività culturali, ricreative e sportive1. Omissis 2. Al comma 4 bis dell’articolo 16 della legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell’inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura), le parole “In via di prima applicazione,” sono soppresse. 3-32. Omissis 33. Alla legge regionale 8/2003 sono apportate le seguenti modifiche: a) il titolo del capo II “ Interventi per l’impiantistica sportiva” è sostituito dal seguente: “Interventi per l’impiantistica sportiva e per la dotazione di attrezzature”; b) l’articolo 3 è sostituito dal seguente: “Art. 3 (Incentivi per investimenti in materia di impiantistica sportiva) — 1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Comuni singoli e associati del Friuli Venezia Giulia e ad associazioni e società sportive senza fini di lucro aventi sede operativa in Friuli Venezia Giulia, concessionarie di impianti sportivi e selezionate con procedura a evidenza pubblica, incentivi in conto capitale per il sostegno di investimenti finalizzati alla ristrutturazione, all’adeguamento funzionale e alla messa a norma di impianti sportivi esistenti ovvero alla costruzione di nuovi impianti sportivi.”; c) l’articolo 3 bis è abrogato; d) l’articolo 4 è sostituito dal seguente: “Art. 4 (Incentivi per lavori di ordinaria manutenzione di impianti sportivi) — 1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi per lavori di ordinaria manutenzione di impianti sportivi di proprietà di enti pubblici del Friuli Venezia Giulia. 2. Possono beneficiare degli incentivi di cui al presente articolo gli enti pubblici proprietari e le associazioni e società sportive senza fine di lucro concessionarie degli |
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Art. 7 - Finalità 6 - Istruzione, formazione e ricerca1. Omissis 2. Per sostenere gli interventi di edilizia scolastica regionale e per migliorare e adeguare gli immobili scolastici esistenti è istituito un Fondo per le spese d’investimento destinato agli enti locali competenti ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23 (Norme per l’edilizia scolastica). Le dotazioni del Fondo sono costituite da: a) conferimenti ordinari della Regione; b) conferimenti della Regione derivanti da operazioni finanziarie; c) conferimenti dello Stato; d) eventuali rientri derivanti da rideterminazioni o revoche dei contributi regionali già concessi per le finalità di cui al comma 1; e) stipula di appositi mutui; f) introiti derivanti dagli incentivi statali per il conseguimento di risparmi energetici negli usi finali di energia attraverso interventi e progetti di incremento di efficienza energetica di cui al decreto ministeriale 20 luglio 2004 (Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l’incremento dell’efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79), e dagli incentivi per l’energia prodotta da impianti qualificati IAFR ai sensi del decreto ministeriale 6 luglio 2012 (Attuazione dell’ |
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Art. 8 - Finalità 7 - Sanità pubblica1-5. Omissis 6. Entro la data del 30 settembre 2014, gli enti del Servizio sanitario regionale presentano alla Direzione centrale competente in materia di salute una relazione recante l’indicazione analitica degli interventi edilizi e impiantistici approvati dalla programmazione regionale e aziendale nel Piano degli investimenti 2012, per i quali alla data del 30 giugno 2014 non è stato dato avvio ai lavori, ind |
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Art. 9 - (Finalità 8 - protezione sociale)1-25. Omissis 26. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, nella misura massima del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per far fronte ai costi effettivamente sostenuti per la realizzazione di interventi volti a favorire il recupero, la riqualificazione o il riuso del patrimonio immobiliare esistente privato in stato di abbandono o di sottoutilizzo ricadente nelle zone omogenee A o B0 o di singoli edifici a esse equiparati, con particolare riferimento al profilo della sicurezza sismica o del risparmio energetico, nell’ambito delle politiche di cui all’articolo 26 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell’ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi). N14 27. I contributi di cui al comma 26 possono essere concessi, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, a soggetti privati che siano proprietari, anche pro quota, dell’immobile o titolari di diritti reali. N17 28. Ai beni oggetto di contributo di cui ai commi 26 e 27 non si applicano gli articoli 32, 32-bis e 32-ter della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), fatte salve le eccezioni disciplinate dal regolamento di cui al comma 29. N16 29. N29 I criteri, le modalità, i limiti e l’ammontare massimo ammissibile e le premialità per la determinazione, la concessione e l’erogazione dei contributi di cui ai commi 26 e 27 sono stabiliti con regolamento, ai sensi dell’articolo 30 della legge regionale 7/2000, da approvare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Al fine di ottimizzare e accelerare l'utilizzo delle risorse disponibili, la Giunta regionale è autorizzata a variare la percentuale di ripartizione delle somme da assegnare a favore dei beneficiari persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche, anche successivamente all'approvazione delle graduatorie e con riferimento a bandi già emessi. N12 29-bis. N29 Il regolamento di cui al comma 29 stabilisce il livello di approfondimento richiesto alla documentazione tecnica da porre a fondamento del provvedimento di concessione.N20 30. N29 La Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio edilizia, emana il bando nel quale sono stabilite le modalità di presentazione delle domande e della documentazione necessaria ai fini della concessione e dell’erogazione dei contributi di cui ai commi precedenti e provvede agli adempimenti connessi alla prenotazione delle risorse. N18 31. N29 Le domande di contributo sono presentate alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, Servizio edilizia, che provvede alla concessione dei contributi sulla base della documentazione prevista dall'articolo 59 della legge regionale n. 14/2002, così come precisata dal |
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Art. 10 - Finalità 9 - Sussidiarietà e devoluzione1-6. Omissis 7. All’articolo 1 della legge regionale 11 ottobre 2013, n. 12 (Misure urgenti in materia di enti locali e modifiche alla legge regionale 19/2012 concernenti gli impianti di distribuzione dei carburanti), sono soppresse: a) al comma 1, le parole “e il recupero a favore del bilancio regionale per la parte di spettanza”; b) al comma 3, lettera b) la parola “, rispettivamente,” e le parole “regionale e”. 8-46. Omissis |
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Art. 11 - Omissis |
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Art. 16 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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