Lettera abrogata dalla L.R. 29/12/2015, n. 33, così recitava:

“a) dopo il comma 3 dell’articolo 4 è inserito il seguente:

“3 bis. Nei casi in cui è necessario procedere con concessione in affido ai sensi del comma 3, qualora il numero dei proprietari dei terreni interessati sia superiore a cinquanta, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).”;”

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