FAST FIND : GP8007

Sent.C. Cass. 18/09/2007, n. 19359

51201 51201
1. Opere pubbliche - Danni a terzi - Responsabilità P.A. per l’esecuzione e la manutenzione delle opere
1. La discrezionalità e la conseguente insindacabilità da parte del giudice ordinario dei criteri e dei mezzi con i quali l’Amministrazione realizza e mantiene un’opera pubblica trovano un limite nell’obbligo dell’Amministrazione medesima di osservare, a tutela dell’incolumità dei cittadini e dell’integrità del loro patrimonio, le specifiche disposizioni di legge e di regolamento disciplinanti quelle attività, nonché le comuni norme di diligenza e prudenza, con la conseguenza che l’inosservanza di dette disposizioni e norme comporta la responsabilità dell’Amministrazione per i danni arrecati a terzi. L’accertamento in concreto di tutti gli elementi che concorrono ad integrare la fattispecie di tale responsabilità, di natura extracontrattuale, e, tra questi, dell’elemento soggettivo richiesto dall’art. 2043 C.c. (colpa o dolo, da riferirsi non già al funzionario agente, ma all’Amministrazione come apparato), spetta al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto sussistere la responsabilità dell’Amministrazione per aver provveduto al rifacimento di una scalinata senza adottare le opportune cautele, di ordine progettuale ed esecutive, affinché l’opera pubblica non costituisse un permanente ostacolo all’utilizzo di una autorimessa di proprietà di un privato).

1. Conf., in parte, Cass. 3 giugno 1980 n. 3619. [R=W3G803619] 1a. Sulla responsabilità per danni causati a terzi da opere pubbliche e nella esecuzione degli appalti [restando esclusa da questa giurisprudenza quella sulla responsabilità per danni a terzi nelle strade (p.e., per pericolo occulto), raccolta nella nota 1a] ved. Cass. 17 ottobre 2006 n. 22226R (Il proprietario di un fondo è responsabile dei danni a terzi - ex art. 2043 o 2053 C.c. - a seguito di lavori eseguiti nel proprio fondo, indipendentemente dalla responsabilità dell’appaltatore che ha eseguito tali lavori); 12 luglio 2006 n. 15782 R (Di regola l’appaltatore è esclusivo responsabile dei danni cagionati a terzi, salva l’esclusiva responsabilità del committente se, con la sua ingerenza, ha ridotto l’appaltatore al rango di «nudus minister», o la sua corresponsabilità se con le sue direttive ha ridotto l’autonomia dell’appaltatore); 6 luglio 2006 n. 15383 [R=W6L0615383] e n. 15384 R (Esclusione totale o parziale della responsabilità della P.A. per danni a terzi, in caso di comportamento colposo dell’utente danneggiato); 1 giugno 2006 n. 13131 R (Appaltatore, di regola, unico responsabile dei danni a terzi, eventuale corresponsabilità del committente in caso di violazione di regole di cautela ex art. 2043 C.c. o per sua culpa in eligendo per avere affidato l’appalto ad un’impresa inidonea o se l’appaltatore abbia operato quale suo nudus minister); 16 maggio 2006 n. 11371 R (Appaltatore, di regola, unico responsabile dei danni a terzi); 19 aprile 2006 n. 9065 R [Una responsabilità del committente nei riguardi dei terzi si può configurare: a) qualora si dimostri che il fatto lesivo sia stato commesso dall’appaltatore (quale nudus minister) su ordine del direttore dei lavori o di altro rappresentante del committente; b) qualora l’opera sia stata affidata ad un’impresa inidonea (culpa in eligendo). I principi suddetti valgono anche in caso di subappalto]; 20 marzo 2006 n. 6104 R [Il proprietario che faccia eseguire scavi nel proprio fondo risponde dei danni derivati a proprietà confinanti, anche se aveva dato i lavori in appalto (in tal caso la responsabilità dell’appaltatore si aggiunge alla sua ma non l’esclude); 15 marzo 2006 n. 5678 R [Il «riconoscimento di responsabilità» da parte del committente, per danni a terzi (come quelli causati da un allagamento provocato dalla rottura di un tubo della rete idrica durante lavori di scavo) non comporta limitazione di responsabilità dell’appaltatore)]; 9 novembre 2005 n. 21686 R (1. Responsabilità della P.A. per danni a terzi ex art. 2043 Cod. civ. per una situazione di pericolo occulto, caratterizzantesi per la sua non visibilità e non prevedibilità. - 2. Danni a terzi causati dal comportamento colposo del danneggiato - Obbligo del giudice di accertare eventuale concorso di colpa di questi); 2 marzo 2005 n. 4361 R. (Responsabilità dell’appaltatore per danni a terzi ed ev. corresponsabilità del committente); 21 giugno 2004 n. 11478 R [L’appaltatore è in genere unico responsabile dei danni derivati a terzi dall’esecuzione dei lavori; il committente può essere corresponsabile: a) in caso di violazione delle regole di cautela (neminem laedere) ex art. 2043 C.c.; b) in caso di evento imputabile al committente stesso per avere affidato l’appalto ad una impresa inidonea (culpa in eligendo); c) nel caso di appaltatore mero esecutore di ordini del committente (nudus minister)]; 20 aprile 2004 n. 7499 R e Tsa 24 settembre 2003 n. 127 R e Cass. 15 luglio 2003 n. 11064 R (Responsabilità solo dell’appaltatore per danni a terzi negli appalti di lavori pubblici ed eventualmente anche dell’amministrazione appaltante, concorrente e solidale); 23 dicembre 2003 n. 19773 R (Responsabilità dell’ente custode dell’impianto fognario per il danno subito dal privato in dipendenza dello straripamento di liquami dall’impianto stesso); 9 ottobre 2003 n. 15061 R (Responsabilità della P.A. per danni all’immobile frontista di una strada provinciale provocati dall’acqua tracimata dalla strada stessa per l’inosservanza delle specifiche disposizioni di legge e di regolamenti che disciplinano l’attività di manutenzione delle strade nonché delle comuni norme di diligenza e prudenza); 20 agosto 2003 n. 1221 [R=W20AG031221] (Responsabilità, in qualità di custode, del proprietario di un appartamento in cui aveva fatto eseguire lavori di ristrutturazione - oltre eventualmente a quella dell’appaltatore che li aveva eseguiti - per i danni causati da detti lavori ad appartamenti sovrastanti); 18 luglio 2003 n. 11242 R (Responsabilità della P.A. per danni provocati al proprietario frontista di una strada pubblica, per la mancata manutenzione della rete idrica e la conseguente apertura di una voragine nella strada di accesso al negozio di quel proprietario); 21 marzo 2003 n. 4145 R (Il concessionario risponde direttamente dei danni cagionati a terzi dall’opera pubblica). Ved. «Responsabilità per danni a terzi negli appalti».
(Cod. civ. art. 2043)

Dalla redazione