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Sent.C. Cass. 21/03/2003, n. 4145

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1. Opere pubbliche - Danni a terzi - Responsabilità del concessionario.
1. Nella concessione di opera pubblica, anche nella forma di concessione della sola costruzione, si attua un trasferimento di funzioni e potestà pubbliche al concessionario, il quale agisce come organo indiretto dell'amministrazione concedente e la sua azione produce, nei confronti dei terzi, gli stessi effetti che produrrebbe l'azione diretta dell'amministrazione, alla quale il concessionario viene sostituito per effetto della concessione. Correlativamente il concessionario risponde direttamente dei danni cagionati a terzi dall'opera pubblica, sia per attività legittima che per illecito aquiliano, ed in questo secondo caso anche se la colpa sia riferibile al concedente nella predisposizione del progetto e nella imposizione delle direttive, salvo l'eventuale rivalsa nei rapporti interni derivanti dalla concessione.


(Cod.civ. art. 2043; L. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 19) [R=L1094,A=19]

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