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Sent.C. Cass. 23/12/2003, n. 19773

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1. Opere pubbliche - Danni a terzi - Straripamento di liquami da fogne in cattivo stato - Responsabilità P.A..
1. Posto che l’Ente autonomo per l’Acquedotto pugliese è tenuto per legge (R.D.L. 2 agosto 1938 n. 1464) ad eseguire, nei Comuni serviti dall’Acquedotto stesso, i lavori di riparazione straordinaria degli impianti di fognatura onde assicurarne il perfetto funzionamento, in capo al detto Ente è configurabile, in relazione al danno subito dal privato in dipendenza dello straripamento di liquami dall’impianto fognario per cattivo funzionamento dello stesso, una responsabilità secondo il criterio di imputazione stabilito dall’art. 2051 Cod. civ., il quale si fonda non su un comportamento o un’attività del custode, ma su una relazione, appunto di custodia, intercorrente tra l’Ente e la cosa dalla quale è derivato il danno.


(Cod. civ. art. 2051)

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