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Sent.C. Cass. 09/11/2005, n. 21686

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1. Opere pubbliche - Danni a terzi - Responsabilità P.A. - Limiti. 2. Opere pubbliche - Danni a terzi - Colpa concorrente del danneggiato - Conseguenze.
1. La. P.A., nell'esercizio del suo potere discrezionale in ordine all'esecuzione e manutenzione di opere pubbliche, nonché nella vigilanza e controllo in genere dei beni demaniali, incontra i limiti derivanti sia da norme di legge che regolamentari, sia da norme tecniche, sia da norme di comune prudenza e diligenza, e, in particolare, dalla norma primaria e fondamentale del «neminem laedere» (art. 2043 Cod. civ.), in applicazione della quale essa è tenuta a far sì che l'opera pubblica non presenti per l'utente un situazione di pericolo occulto, caratterizzantesi per il carattere oggettivo della non visibilità e per quello soggettivo della non prevedibilità del pericolo. 2. L'art. 1227, 1° c., Cod. civ. (applicabile anche in tema di responsabilità extracontrattuale per il richiamo contenuto nell'art. 2056 dello stesso codice), nello stabilire che il risarcimento non è dovuto per i danni causati dal comportamento colposo del danneggiato, obbliga con ciò stesso il giudice ad accertare tutti i fattori causali, così da imporgli di indagare d'ufficio sull'eventuale concorso di colpa del danneggiato e sulla sua incidenza in ordine alla genesi del danno.

1. Conf. Cass. 5 luglio 2001 n. 9092 R; 22 aprile 1999 n. 3991; R 12 novembre 1998 n. 11455 R; 12 novembre 1997 n. 11162 R. Ved. Cass. 1 dicembre 2004 n. 22592 R; 4 giugno 2004 n. 10654 R; 30 luglio 2002 n. 11250. R 1a.- Ved. Cass. 13 luglio 2005 n. 14749 [R=W13L0414749] 2. Conf. Cass. 9 novembre 2005 n. 21685. R Ved. Cass. 20 luglio 2002 n. 10641 R; 26 aprile 1994 n. 3957. [R=W26A943957]
[Cod. civ. art. 2043 (n)] [Cod. civ. artt. 1227, 1° c. (n), e 2056 (n)]

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