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Sent.C. Cass. 12/07/2006, n. 15782

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1. Appalti ll.ppr. - Danni a terzi - Responsabilità del committente - Concorrente od esclusiva - Condizioni. 2. Appalti ll.ppr. - Danni a terzi - Responsabilità del committente - Per culpa in eligendo.
1. Di regola, l’appaltatore, poiché nella esecuzione dei lavori appaltati opera in autonomia, con propria organizzazione ed apprestando i mezzi a ciò necessari, è esclusivo responsabile dei danni cagionati a terzi nella esecuzione dell’opera, salva, a parte l’ipotesi di una culpa in eligendo - rispettivamente - la esclusiva responsabilità del committente, se questi si sia ingerito nei lavori con direttive vincolanti, che abbiano ridotto l’appaltatore al rango di nudus minister, ovvero la sua corresponsabilità, qualora si sia ingerito con direttive che soltanto riducano l’autonomia dell’appaltatore. Pertanto, non sussiste responsabilità del committente ove non sia accertato che questi, avendo in forza del contratto di appalto la possibilità di impartire prescrizioni nell’esecuzione dei lavori o di intervenire per chiedere il rispetto della normativa di sicurezza, se ne sia avvalso per imporre particolari modalità di esecuzione dei lavori o particolari accorgimenti antinfortunistici che siano stati causa (diretta o indiretta) del sinistro. 2. In tema di appalto, sussiste responsabilità del committente per i danni patiti dai terzi, qualora risultino presenti gli estremi della culpa in eligendo, il che si verifica se il compimento dell’opera o del servizio siano stati affidati ad un impresa appaltatrice priva delle capacità e dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione oggetto del contratto. Al fine di provare tale circostanza non è sufficiente che la scelta dell’impresa sia stata effettuata sulla base del mero preventivo e quindi del miglior prezzo, trattandosi di regola generale seguita anche dalle amministrazioni pubbliche.

Sulla responsabilità per danni causati a terzi da opere pubbliche e nella esecuzione degli appalti [restando esclusa da questa giurisprudenza quella sulla responsabilità per danni a terzi nelle strade (p.e., per pericolo occulto), raccolta nella nota 1a (RCT.3)] ved. Cass. 6 luglio 2006 n. 15383 e n. 15384 [R=W6L0615383] R (Esclusione totale o parziale della responsabilità della P.A. per danni a terzi, in caso di comportamento colposo dell’utente danneggiato); 1 giugno 2006 n. 13131 R (Appaltatore, di regola, unico responsabile dei danni a terzi, eventuale corresponsabilità del committente in caso di violazione di regole di cautela ex art. 2043 C.c. o per sua culpa in eligendo per avere affidato l’appalto ad un’impresa inidonea o se l’appaltatore abbia operato quale suo nudus minister); 16 maggio 2006 n. 11371 R (appaltatore, di regola, unico responsabile dei danni a terzi)
(Cod. civ. artt. 1655, 2043, 2049) (Cod. civ. artt. 1655, 2043, 2049)

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