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Sent.C. Cass. 09/10/2003, n. 15061

49601 49601
1. Opere pubbliche - Danni a terzi - Strada - Difetti di manutenzione - Responsabilità P.A..
1. La discrezionalità - e la conseguente insindacabilità da parte del giudice ordinario - dei criteri e dei mezzi con cui la pubblica amministrazione realizzi e mantenga un’opera pubblica (nella specie, una strada provinciale dalla quale era tracimata acqua in misura tale da danneggiare un’immobile frontista) trova un sicuro limite nell’obbligo di osservare, a tutela dell’incolumità dei cittadini e dell’integrità del loro patrimonio, le specifiche disposizioni di legge e di regolamenti disciplinanti detta attività, nonché le comune norme di diligenza e prudenza, così che, all’inosservanza di dette disposizioni e di dette norme consegue la ineludibile responsabilità dell’amministrazione stessa per i danni arrecati a terzi.


(Cod. civ. 2043 e 2051)

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