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Sent.Trib. Sup. Acque 24/09/2003, n. 127

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1. Appalti ll.pp. - Danni a terzi - Responsabilità dell’appaltatore - Eventuale responsabilità concorrente od esclusiva della P.A. - Condizioni.
1. Negli appalti di lavori pubblici l’appaltatore è in genere l’unico responsabile dei danni a terzi; ma può sussistere la responsabilità della Amministrazione appaltante, concorrente e solidale se il fatto causa del danno è stato posto in essere in esecuzione del progetto, oppure esclusiva se l’autonomia dell’appaltatore è stata compromessa dalla ingerenza della stessa Amministrazione.

1a. (RCT.1) - Ved. Cass. 15 luglio 2003 n. 11064R

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