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Sent.C. Cass. 15/03/2006, n. 5678

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1. Appalti - Danni a terzi - Responsabilità del committente - Riconoscimento - Non comporta limitazione di responsabilità dell'appaltatore.
1. In tema di contratto d'appalto, il «riconoscimento di responsabilità» proveniente dal committente non costituisce autonoma fonte di obbligazione in ordine alla produzione di danni a terzi o alla loro ritardata riparazione, atteso che esso non costituisce, in sè, una delle fonti delle obbligazioni di cui all'art. 1173 Cod. civ.; nè rileva che si tratti di appalto di opere e servizi pubblici, che non comporta necessariamente una limitazione assoluta dell'autonomia dell'appaltatore nell'esecuzione dell'opera. (Fattispecie relativa ad allagamento provocato dalla rottura di una conduttura idrica durante lavori di scavo per l'installazione di cavi telefonici).

1. Ved. Cass. 21 luglio 2005 n. 15283 R 22 luglio 1999 n. 7890; [R=W22L997890] 25 gennaio 1999 n. 664 R
(Cod. civ. art. 1173)

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