FAST FIND : GP7466

Sent.C. Cass. 15/03/2006, n. 5678

50660 50660
1. Appalti - Danni a terzi - Responsabilità del committente - Riconoscimento - Non comporta limitazione di responsabilità dell'appaltatore.
1. In tema di contratto d'appalto, il «riconoscimento di responsabilità» proveniente dal committente non costituisce autonoma fonte di obbligazione in ordine alla produzione di danni a terzi o alla loro ritardata riparazione, atteso che esso non costituisce, in sè, una delle fonti delle obbligazioni di cui all'art. 1173 Cod. civ.; nè rileva che si tratti di appalto di opere e servizi pubblici, che non comporta necessariamente una limitazione assoluta dell'autonomia dell'appaltatore nell'esecuzione dell'opera. (Fattispecie relativa ad allagamento provocato dalla rottura di una conduttura idrica durante lavori di scavo per l'installazione di cavi telefonici).

1. Ved. Cass. 21 luglio 2005 n. 15283 R 22 luglio 1999 n. 7890; [R=W22L997890] 25 gennaio 1999 n. 664 R
(Cod. civ. art. 1173)

Dalla redazione

  • Compravendite e locazioni immobiliari
  • Fisco e Previdenza

Tutela dell’avviamento del conduttore nelle locazioni commerciali

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Equo compenso nei contratti pubblici per servizi di ingegneria e architettura

A cura di:
  • Emanuela Greco
  • Edilizia e immobili

Le tolleranze negli interventi edilizi

A cura di:
  • Dino de Paolis
  • Edilizia e immobili

Decreto Salva Casa (D.L. 69/2024): analisi puntuale delle novità introdotte

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

Le obbligazioni del conduttore derivanti dal contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino