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Sent.C. Cass. 11/01/2008, n. 390

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1. Opere pubbliche - Danni a terzi - Tombino aperto nel marciapiede - Pedone che vi cade dentro riportando lesioni ad una gamba - Responsabilità del Comune
1. In presenza di un fatto storico qualificabile come illecito civile ai sensi dell’art. 2043 C.c., la parte danneggiata ha l’onere della prova degli elementi costitutivi di tale fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva; l’ente pubblico (nella specie il Comune) preposto alla sicurezza dei pedoni e detentore del dovere di vigilanza sulla sicurezza dei tombini che si trovano sui marciapiedi, ha l’onere di dimostrare o il concorso di colpa del pedone o la presenza di un caso fortuito che interrompe la causalità tra l’evento ed il comportamento colposamente omissivo dell’ente.

1. Conf. Cass. 3 dicembre 2002 n. 17152;R 12 gennaio 1996 n. 191.[R=W12GE96191] 1a. Ved. Cass. 18 settembre 2007 n. 19359. R
(Cod. civ. art. 2043)

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