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Sent.C. Stato 07/07/2000, n. 3819

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1. Appalti oo.pp. - Gara - Commissione giudicatrice - Collegio perfetto - Eccezioni.
1. La Commissione giudicatrice in una gara di opera pubblica forma un collegio perfetto per il quale si richiede la presenza di tutti i componenti quando si tratta di decidere su scelte discrezionali; ma questa regola è derogabile nei casi in cui la Commissione svolge una attività strumentale o istruttoria e preparatoria.

1a. Sulla Commissione giudicatrice nelle gare d'appalto ved. C. Conti, Sez. centr. 1° settembre 1999 n. 229R (La corresponsione alla Commissione giudicatrice di compensi straordinari deliberati dalla giunta comunale è vietata ma può comunque non essere colpa grave); C. Stato V 13 aprile 1999 n. 412R e IV 21 luglio 1997 n. 737R (Rientra nei poteri della Commissione giudicatrice, entro certi limiti, la specificazione di criteri generali già fissati nel bando o nella lettera di invito a gara d'appalto); C. Stato VI 7 ottobre 1997 n. 1450R e C. Stato V 18 gennaio 1996 n. 61R e 13 febbraio 1995 n. 237R (Nella composizione della Commissione giudicatrice devono prevalere gli esperti); C. Stato VI 14 maggio 1997 n. 719[R=WCS14MA97719] (Sui compiti rispettivi, nelle gare d'appalto indette da Università degli studi, degli organi collegiali istituzionali e della Commissione giudicatrice); C. Stato V 14 aprile 1997 n. 358R (Riguardo alla composizione della Commissione giudicatrice, il Sindaco e gli assessori non possono considerarsi ); C. Stato V 23 agosto 1996 n. 947R e 20 agosto 1996 n. 937R (Sui poteri, entro certi limiti, della Commissione giudicatrice); C. Stato IV 19 ottobre 1995 n. 1188R (Le proposte della Commissione giudicatrice in un appalto concorso non sono vincolanti per l'Amministrazione); Csi 12 aprile 1995 n. 138R (Sul riparto di competenze fra la Commissione giudicatrice e gli organi ordinari della P.A.); C. Stato VI 25 luglio 1994 n. 1261R (Sulla discrezionalità dell'Amministrazione nello stabilire la composizione della Commissione giudicatrice); C. Stato VI 31 maggio 1994 n. 898R e 14 dicembre 1991 n. 1081R (Il criterio operativo della Commissione giudicatrice per l'esame e la valutazione delle offerte a gara d'appalto va individuato previa la fissazione dei criteri per la suddetta valutazione); Csi 5 agosto 1993 n. 287R (Non rientra nei poteri della Commissione giudicatrice la modifica dei termini delle caratteristiche tecniche oggetto del contratto); C. Stato V 24 novembre 1992 n. 1392R (La Commissione giudicatrice è collegio perfetto ed è perciò per essa necessario il plenum almeno nelle fasi di valutazioni discrezionali). Ved. anche Commissione giudicatrice di gara d'appalto.

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