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Sent.C. Stato 13/02/1995, n. 237

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1. Appalti oo.pp. - Gare - Commissione giudicatrice - Composizione - Soggetti forniti di specifica competenza - Necessità.
1. Dai principî di imparzialità e buon andamento della Pubblica amministrazione, sanciti nell'art. 97 Cost., discende la regola che nelle gare per la scelta degli imprenditori ai quali commettere gli appalti pubblici gli organi preposti al giudizio delle offerte debbano possedere la relativa idoneità, e che pertanto le commissioni giudicatrici debbano essere composte prevalentemente di persone fornite di specifica competenza tecnica alla valutazione dei progetti o munite di qualificazioni professionali che tale competenza facciano presumere.

1a. Come nota 1a. a C. Conti 23 gennaio 1995 n. 9.R
Cost. art. 97

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