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Sent.C. Stato 22/10/2007, n. 5502

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1. Appalti LSF - Gara - Commissione giudicatrice - Numero dispari di componenti - Necessità
1. Nelle gare d’appalto LSF, i membri delle Commissioni giudicatrici devono essere in numero dispari, al fine di assicurare la funzionalità del principio maggioritario in sede di calcolo della maggioranza assoluta dei componenti della stessa. 1. Ricordiamo che le norme dell’art. 84, commi 2, 3, 8, 9 - sulla composizione e sulle modalità di nomina dei componenti della Commissione giudicatrice incaricata di esprimersi nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa - sono state dichiarate incostituzionali dalla C. Cost. 23 novembre 2007 n. 401 limitatamente alla parte in cui prevedono il carattere suppletivo e «cedevole» (rispetto ad una preesistente e divergente normativa regionale) delle relative disposizioni, ma solo per i casi di contratti inerenti a settori di competenza regionale.

1a. Per la composizione della Commissione giudicatrice in una gara d’appalto ll.pp., la L. 11 febbraio 1994 n. 109 nell’art. 21, commi 4 e 5, prescrive particolari formalità (poi integrate dall’art. 92 del Regolamento, D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554) soltanto nei casi di cui al comma 2 cioè nei casi di aggiudicazione degli appalti mediante appalto concorso oppure di affidamento di concessioni mediante licitazione privata. In ogni altro caso si applicano solo i principi generali in tema di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa. Sulla Commissione giudicatrice ved. C. Stato VI 6 giugno 2006 n. 3386 R (1. La Commissione giudicatrice è collegio perfetto. - 2. La Commissione giudicatrice può essere composta anche da soli 3 membri invece di 4); V 29 marzo 2006 n. 1590 R (La Commissione giudicatrice può apportare variazioni ai criteri di valutazione delle offerte indicati nel bando o negli inviti alla gara, ma soltanto prima dell’apertura delle buste contenenti le offerte); V 30 agosto 2005 n. 4422 R (Per le operazioni della Commissione aggiudicatrice riguardanti la valutazione delle offerte va osservato il principio di collegialità); V 5 agosto 2005 n. 4196 R e Csi 13 giugno 2005 n. 354 R (La Commissione giudicatrice è collegio perfetto ed opera perciò con il plenum dei suoi componenti e non a maggioranza); V 16 giugno 2005 n. 3164 R [Un professionista (architetto, nella specie) che abbia fatto parte di un’A.T.I. insieme con un soggetto partecipante alla stessa gara, non può fare parte della Commissione giudicatrice]; VI 9 giugno 2005 n. 3026 R (La Commissione giudicatrice deve essere composta prevalentemente ma non esclusivamente da esperti); V 26 aprile 2005 n. 1902 R (È legittimo l’affidamento ad una sottocommissione, da parte della Commissione giudicatrice, non solo di attività istruttoria e preparatoria ma anche di compiti valutativi); V 8 marzo 2005 n. 937 R (La Commissione giudicatrice, prima dell’apertura delle buste contenenti le offerte può introdurre elementi di specificazione ed integrazione dei criteri di valutazione delle offerte); VI 29 ottobre 2004 n. 7045 R (È ammissibile il conferimento, ad alcuni membri della Commissione giudicatrice, della delega per lo svolgimento di attività preparatorie od istruttorie); V 17 luglio 2004 n. 5142 R [Il fatto che il presidente della Commissione giudicatrice sia un dirigente dell’ente che ha adottato atti (come lo schema del bando e del contratto) propedeutici alla selezione delle offerte, non costituisce violazione dell’art. 107 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267]; IV 22 giugno 2004 n. 4437 R (Ai sensi dell’art. 21, c. 5 della L. 11 febbraio 1994 n. 109 sono esclusi dalla composizione della Commissione i soggetti che possano svolgere o abbiano svolto altra funzione od incarico tecnico riguardo ai lavori oggetto della gara d’appalto); V 1 aprile 2004 n. 1812 R {L’ordinamento Enti locali [T.U., D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, art. 107, c. 3, lett. a) e b)] impone ai dirigenti degli stessi di presiedere le Commissioni di gara}; V 22 marzo 2004 n. 1459 R e 20 gennaio 2004 n. 155 R (Le operazioni della Commissione devono essere svolte dal suo plenum soprattutto per quel che riguarda le attività propriamente valutative come la valutazione delle offerte), potendosi al più consentire la deroga al principio di collegialità per le attività strumentali vincolate, istruttorie o preparatorie); V 18 marzo 2004 n. 1408 R (Sulla composizione della Commissione - ex art. 21, c. 5 L. 11 febbraio 1994 n. 109 - di un numero dispari di componenti non superiore a 5, esperti nella materia oggetto dei lavori da appaltatore); VI 2 febbraio 2004 n. 324 R [Il principio del plenum è violato se è assente qualcuno dei componenti della Commissione e non quando il verbale è firmato da tutti (il che potrebbe dipendere da mera dimenticanza o irregolarità formale)]; VI 27 ottobre 2003 n. 6615 (La Commissione di gara, in presenza di modalità di aggiudicazione non automatiche e prima di prendere conoscenza delle offerte, ha la facoltà di introdurre elementi di specificazione e puntualizzazione dei criteri generali enucleati dal bando di gara o dalla lettera di invito); V 9 giugno 2003 n. 3247 R e V 11 novembre 2002 n. 6194 R (La Commissione costituisce un collegio perfetto e deve perciò operare con il plenum e non con la semplice maggioranza dei suoi componenti, almeno nelle fasi della gara propriamente valutative); 8 luglio 2002 n. 3790 R (Poteri della Commissione); V 10 giugno 2002 n. 3207 R (La Commissione deve avere una composizione tale da costituire un organo diverso da quello che dovrà poi approvare gli atti di gara e aggiudicare l’appalto); V 8 maggio 2002 n. 2492 R (All’amministratore di un Comune non spetta alcun compenso per l’attività svolta come componente di una Commissione di gara); Csi 8 febbraio 2002 n. 64 R (Della Commissione giudicatrice possono fare parte legittimamente anche componenti del consiglio di amministrazione dell’ente appaltante); V 26 gennaio 2001 n. 264 R (La fissazione dei criteri di massima circa la determinazione dei poteri della Commissione giudicatrice è legittima se avviene prima dell’apertura dei plichi contenenti le offerte delle imprese ma è illegittima se viene formulata dopo l’apertura dei plichi); VI 27 dicembre 2000 n. 6875 R e V 24 novembre 1992 n. 1392 R (La Commissione giudicatrice è collegio perfetto ed è perciò per essa necessario il plenum dei suoi componenti almeno nelle fasi di valutazione discrezionali); Csi 6 settembre 2000 n. 413 R (Riparto di competenze fra Amministrazione appaltante e Commissione giudicatrice; rientra fra le competenze di quest’ultima la verifica delle offerte anomale); C. Stato IV 7 luglio 2000 n. 3819 R (La Commissione giudicatrice è collegio perfetto; ma la regola della necessaria presenza di tutti i componenti è derogabile nei casi in cui la Commissione svolge attività strumentale o istruttoria e preparatoria); C. Conti, Sez. centr. 1 settembre 1999 n. 229 R(La corresponsione alla Commissione giudicatrice di compensi straordinari deliberati dalla giunta comunale è vietata ma può comunque non essere colpa grave); C. Stato IV 21 luglio 1997 n. 737 R (Rientra nei poteri della Commissione giudicatrice, entro certi limiti, la specificazione di criteri generali già fissati nel bando o nella lettera di invito a gara d’appalto). Ved. Anche «Commissione giudicatrice di gara d’appalto» (in cui è citata giurisprudenza da C. Stato VI 30 gennaio 1973 n. 16 [R=WCS30GE7316]a C. Stato V 13 aprile 1999 n. 412).R

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