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Sent.C. Stato 25/07/1994, n. 1261

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1. Appalti oo.pp. - Appalto concorso - Università degli Studi - Commissione giudicatrice - Composizione - Discrezionalità dell'Amministrazione - Limiti.
1. Anche se l'art. 53 D.P.R. 4 marzo 1982 n. 371 non detta alcun criterio per la composizione della Commissione giudicatrice delle gare di appalto-concorso indette dalle Università degli studi, rimettendo tale compito alla responsabile valutazione dell'Amministrazione, ciò non di meno la scelta dei componenti dell'organo giudicante deve rispondere ai requisiti imposti dalla stessa natura dell'opera da eseguire e dalla razionalità e logicità delle scelte da compiere in relazione alle finalità perseguite; pertanto, è illegittima la Commissione costituita per valutare l'offerta più adatta alla realizzazione di una struttura destinata ad ospitare una clinica universitaria che annoveri, su cinque membri, un solo tecnico.

La L. 8 agosto 1977 n. 584 è stata abrogata dall'art. 36, 1° c., del D.L.vo 19 dicembre 1991 n. 406[R=DLG40691]
L. 8 agosto 1977 n. 584 [R=L58477]; Dir. CEE 18 luglio 1989 n. 440; D.P.R. 4 marzo 1982 n. 371[R=DPR37182], Regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale delle Università e degli istituti di istruzione universitaria, art. 53

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