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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Umbria 24/03/2000, n. 27
L. R. Umbria 24/03/2000, n. 27
- Deliberaz. G.R. 19/06/2024, n. 575
- L.R. 21/01/2015, n. 1
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- L.R. 03/11/2004, n. 21
- L.R. 18/02/2004, n. 1
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Art. 1 - (Finalità del PUT)1. La Regione attraverso il PUT attua gli artt. 19 e 20 dello Statuto e applica i principi programmatici fissati dal Titolo II dello Statuto medesimo |
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Art. 2 - (Riferimenti programmatici comunitari)1. Il piano urbanistico territoriale, successivamente denominato PUT, assume come riferimenti programmatici gli atti di indirizzo adottati dalla Commissione, dal Consigl |
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Art. 3 - (Riferimenti programmatici nazionali)1. Il PUT costituisce riferimento per l'attuazione nel territorio regionale dei piani, dei programmi e degli strumenti nazionali di |
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Art. 4 - (Rapporti interregionali) |
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Art. 5 - (Programmazione urbanistico-territoriale regionale) |
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Art. 6 - (Azioni e strumenti operativi)1. La Regione privilegia la cooperazione istituzionale quale metodo con cui esercitare le competenze di programmazione e pianificazione assegnate dalle leggi regionali 10 aprile 1995, n. 28 e 21 ottob |
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Art. 7 - (Valore della cartografia)1. È approvato il Piano Urbanistico Territoriale (PUT) costituito dalla presente legge e dai seguenti elementi: |
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Art. 8 - (Scenari tematici) |
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Art. 9 - (Rete Ecologica Regionale)1.La Rete Ecologica Regionale è un sistema interconnesso di habitat, di elementi paesistici e di unità territoriali di tutela ambiental |
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Art. 10 - (Unità regionali di connessione ecologica, corridoi e frammenti)1. Nelle zone di cui all'articolo 9, il PTCP elabora, per il sistema di protezione faunistico, ambientale e paesaggistico, indirizzi per la pianificazione comunale finalizzati al mantenimento della biodiversità ed alla tutela della biopermeabilità, definendo gli ambiti che costituiscono la Rete Ecologica Regionale. 2. |
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Art. 11 - (Zone di particolare interesse faunistico ed aree di interesse faunistico-venatorio)1. Il PTCP valorizza le zone di particolare interesse faunistico di cui alla lett. d) dell'articolo 9, anche in applicazione della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14. |
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Art. 12 - (Zone di elevata diversità floristico-vegetazionale)1. “Nella carta n. 8 sono indicate” N4 le zone ad elevata diversità floristico-vegetazionale da considerare come banche genetiche e modelli di riferimento per interventi di ripristino e recupero naturalistico. 2. Il PTCP, anche sulla base delle indicazioni della carta di cui al comma 1, sviluppa programmi specifici per la definizione degli ambiti di massima tutela e della relativa disciplina che dovrà essere improntata sui seguenti obiettivi: a) la protezione |
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Art. 13 - (Siti di interesse naturalistico)1. Nella carta n. 8 sono indicati i seguenti siti di interesse naturalistico, individuati secondo le corrispondenti direttive comunitarie e del Ministero dell'ambiente: a) Siti di Interesse Comunitario (S.I.C.), aree che, nelle regioni biogeografiche di appartenenza, sono fondamentali per |
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Art. 14 - (Aree di particolare interesse naturalistico ambientale)1. Nelle aree di particolare interesse naturalistico ambientale indicate nella carta n. 9, da delimitare in termini fondiari nel PRG, parte strutturale, il PTCP delinea le modalità di utilizzo in rapporto alla esigenza primaria della tutela del valore ambientale in esse contenuto, segnalando gli ambiti che richiedono particolare tutela rispetto alle trasformazioni prodotte dall'attività edilizi |
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Art. 15 - (Aree boscate)1. Sono definite aree boscate quelle coperte da vegetazione arbustiva e arborea di estensione superiore a mq. 2.000 con la esclusione di quelle indicate al comma 2 dell'art. 146 del D.L. 29 ottobre 1999, n. 490 nei termini ivi stabiliti. 2. Le aree boscate e quelle dove il bosco è parzialmente o totalmente distrutto da incendi, alluvioni o frane sono ulteriormente disciplinate “dalle province in coerenza con il PPR,” N4 ai fini della tutela e salvaguardia delle superfici boscate e delle relative radure perimetrali o interne, del potenziamento della qualità complessiva del patrimonio boschivo, della valorizzazione dei prodotti dei boschi, fermo restando |
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Art. 16 - (Aree di particolare interesse geologico e singolarità geologiche)1. La Regione tutela gli ambiti caratterizzati da aree di particolare interesse geologico e da singolarità geologiche indicati nella carta n. 11. 2. Ai fini della tutela di cui al comma 1 è istituito il catasto regionale delle singolarità geologiche. 3. La Giunta regionale, anche su proposta delle Province e dei Comuni, e comunque sentiti gli stessi, provvede periodicamente all'aggiornamento del catasto regionale sulla base dei seguenti elementi: significatività scientifica, rarit |
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Art. 17 - (Aree naturali protette)1. “Nelle carte n. 12 e 13 sono rappresentate” N4 le aree naturali protette dell'Italia Centrale e quelle di cui alla |
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Art. 18 - (Definizione)1. Lo spazio rurale è la parte del territorio regionale caratterizzata da insediamenti sparsi, non compresi negli ambiti urbani, di cui al comma 4 dell'art. 26, posti anche in contesti ambientali di pregio, dove si svolgono attiv |
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Art. 19 - (Spazio rurale connotato da fragilità insediativa e produttiva)1. Gli ambiti territoriali, rappresentati nella carta n. 14, contengono gli insediamenti umani caratterizzati dalla integrazione dei valori storico-architettonici delle singole opere con quelli prodotti dalla conformazione dell'insediamento e del sito. La fragilità degli stessi è il risultato di una scarsa presenza dei servizi a cui si accompagna una debolezza economica determinata da una limitata quantità delle produzion |
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Art. 20 - (Aree di particolare interesse agricolo)1. Il PRG, parte strutturale, delimita le aree di particolare interesse agricolo con riferimento alla carta n. 17 escludendo quelle compromesse e quelle prive di particolare interesse. Nelle suddette aree sono consentiti l'attività agricola e gli interventi di cui all'art. 8 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni nonché gli interventi |
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Art. 21 - (Ambiti per la residenza e le attività produttive)1. Gli ambiti per la residenza costituiscono la struttura storica che qualifica e definisce i caratteri delle aree di cui al presente Capo. 2. Le attività produttive integrano gli ambiti per la residenza, attraverso la valorizzazione delle imprese, prioritariamente nei seguenti settori: |
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Art. 22 - (Attività zootecnica)1. “Nella carta n. 20 sono rappresentati” N4 gli allevamenti ubicati sul territorio anche con riferimento ai centri e nuclei abitati, alla viabilità di interesse regionale, ai corpi idrici superficiali e agli acquiferi con accertata vulnerabilità, nonché, nella carta n. 21, le aree fertirrigate. 2. La Giunta regionale in coerenza con il Piano regionale di risanamento delle acque promuove e qualifica l'attività zootecnica in considerazione dell'uso sostenibile del territorio ed in particolare: |
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Art. 22-bis - (Oliveti)1. Gli oliveti, oltre a qualificare le produzioni regionali di cui all’articolo 19, comma 2, lettera a), rappresentano un elemento identitario del territorio umbro. 2. Il PPR, il PTCP ed il PRG, anche in attuazione di quanto previsto al com |
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Art. 23 - (Porte d'accesso)1. Le porte d'accesso costituiscono i punti nodali del sistema dei servizi informatici e telematici realizzato sia per le esigenze d |
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Art. 24 - (Azioni di sostegno)1. La Giunta regionale negli ambiti territoriali dello spazio rurale promuove i progetti, i programmi e gli studi, ivi compresi quelli previsti dagli articoli 13 e 46 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, al fine di favorire, da parte degli enti locali, l'individuazione fondiaria e la elaborazione della disciplina |
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Art. 25 - (Competenze degli enti locali)1. Il PTCP tutela l'immagine dell'Umbria ed i suoi singoli componenti, costituiti dai centri storici e dagli altri elementi paesaggistici di particolare valore estetico-culturale, anche in rapporto alla percezione degli stessi dalla viabilità di interesse regionale, provinciale e dalle strade statali, |
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Art. 26 - (Definizione)1. Gli ambiti urbani e quelli per insediamenti produttivi indicati nella carta n. 22 sono caratterizzati da una concentrazione di edificato residenziale e produttivo, nonché dai servizi ad essi connessi e funzionali anche |
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Art. 27 - (Politiche per gli ambiti urbani e per gli insediamenti produttivi)1. Gli ambiti di cui agli articoli 21 e 26, nonché tutte le zone classificate "A", di cui "all'articolo 29"N1, sono oggetto delle politiche di risanamento urbano ed edilizio, nonché di valorizzazione e sviluppo, promosse dalla Giunta regionale che a tal fine negli atti di programmazione settoriale, destina con priorità le necessarie risorse finanziarie. 2. La Giunta regionale negli ambiti di cui al comma precedente sostiene e promuove: a) la riqualificazione dei centri storici anche con la contestuale riduzione del rischio sismico per il patrimonio edilizio esistente; b) lo sviluppo urbano adeguato al contesto ambientale e storico, nonché alle effettive necessità abitati |
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Art. 28 - (Insediamenti industriali e artigianali)1. La Giunta regionale, per favorire la realizzazione di insediamenti produttivi, promuove, attraverso azioni finalizzate, i seguenti obiettivi: a) la realizzazione di nuove aree industriali, ecologicamente attrezzate, nonché delle relative infrastrutture anche informatiche e telematiche; b) la riqualificazione delle aree |
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Art. 29 - (Insediamenti di valore storico culturale)1. “Nelle carte n. 23, 24, 25, 26 e 27 sono indicati:”N4 a) i siti di maggiore rilevanza espressivi della storia degli insediamenti umani in Umbria; b) la rete della infrastrutturazione storica del territorio; |
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Art. 30 - (Compiti degli enti locali)1. Il PTCP, per gli ambiti di cui al presente Capo, detta criteri per garantirne la tutela e favorirne la riqualificazione. 2. Il PTCP detta la metodologia e coordina la individuazione delle aree per le attrezzature e per gli insediamenti di interesse intercomunale, stabilendo anche concreti riferimenti territoriali, nonché definisce, previa intesa istituzionale con i Comuni interessati, le aree destinate ad attrezzature e servizi di rilievo provinciale. 3. La Provincia, per le aree intercomunali di sviluppo degli insediamenti abitativi e produttivi, di cui al precedente comma, stabilisce, nei limiti fissati dalla Regione, le differenze massime dei valori del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria da applicare da parte d |
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Art. 31 - (Articolazione delle infrastrutture)1. Il PUT nelle carte n. 33 e 34 rappresenta: |
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Art. 32 - (Rete stradale di interesse regionale)1. La rete stradale d'interesse regionale è classificata nella carta n. 33 nel modo seguente: a) viabilità di livello autostradale; costituita dai collegamenti che assicurano l'accessibilità ai capoluoghi di rilievo nazionale, anche attraverso terminali in ambito urbano, assumendo, in tal caso, la caratteristica di autostrada urbana; |
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Art. 33 - (Rete stradale di interesse provinciale e comunale)1. Il PTCP definisce la rete stradale di interesse provinciale al fine di assicurare la continuità territoriale e la complementarietà con |
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Art. 34 - (Norme di tutela della rete stradale)1. Ai fini della salvaguardia e tutela della rete stradale di interesse regionale esistente e di progetto indicata “all’articolo 32",N4 ivi comprese le pertinenze di esercizio e di servizio, si applicano le norme del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, integrato dal regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e loro successive modificazioni ed integrazioni, secondo le seguenti articolazioni: a) per la viabilità di livello autostradale si applicano le norme pre |
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Art. 35 - (Tracciati ferroviari)1. La rete ferroviaria, indicata nella carta n. 33, costituisce l'infrastruttura di trasporto fondamentale per assicurare una mobilità sostenibile di persone e merci nel territorio regionale, nella forma più rispettosa delle qualità ambien |
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Art. 36 - (Basi logistiche merci)1. Il PUT indica nelle carte n. 33 e n. 41 la rete delle basi logistiche per il trasporto merci, poste a servizio dei bacini produtt |
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Art. 38 - (Infrastrutture per la telematica)1. Il PUT nelle carte n. 34, 39 e 40, sulla base dello studio integrato delle infrastrutture a rete esistenti e della domanda, indica, per la pianificazione delle future reti tecnologiche, le dorsali telematiche, qual |
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Art. 39 - (Aeroporto regionale dell'Umbria) |
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Art. 40 - (Compiti degli enti locali)1. Le Province e i Comuni recepiscono, nei propri strumenti di pianificazione e nei piani del traffico, la rete delle infrastrutture |
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Articolo 41 - (Aviosuperfici)1. La Provincia, attraverso il PTCP, può individuare e promuovere, d'intesa con i Comuni interessati, le aviosuperfici di interesse locale idonee al trasporto di passeggeri e allo sviluppo turistico “, le quali assolvono anche a dotazioni territoriali e funzionali di cui all’articolo 10, comma 1, lettere f) e g) del |
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Art. 42 - (Campi di volo ed elisuperfici)1. I campi di volo e le elisuperfici per l’approd |
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Art. 43 - (Nuovi elettrodotti)1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge emana apposita direttiva per la progettazione dei nuovi elettrodotti, tenuto conto: |
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Art. 44 - (Manutenzione elettrodotti esistenti)1. La Giunta regionale con la direttiva di cui al comma 1 stabilisce altresì i criteri per l'esecuzione delle opere manutentive deg |
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Art. 45 - (Finalità)1. Ai fini dell'acquisizione degli elementi di conoscenza la Regione, attraverso il PUT e i singoli piani di settore, rileva i territori maggiormente es |
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Art. 46 - (Individuazioni delle parti di territorio esposte a pericolo geologico ed idrogeologico)1. “Nella carta n. 44 sono rappresentati” N4 i siti dei movimenti franosi e quelli storicamente colpiti da dissesto ed inondazioni. 2. Il PTCP, definisce e disciplina i siti di cui al comma 1, stabilendo altresì quelli per i quali sono necessari ulteriori studi ed indagini sia ai fini di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera h) della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31 che di quanto disposto dall'Autorità di bacino ai sensi della legge 18 |
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Art. 47 - (Criteri per la tutela e l'uso del territorio regionale soggetto ad inquinamento e per il risanamento dei corpi idrici)1. “Nella carta n. 45 sono rappresentati” N4 gli ambiti con acquiferi di rilevante interesse regionale in cui sono ricompresi quelli a vulnerabilità accertata e i punti di approvvigionamento idropotabile. La Giunta regionale provvede all'aggiornamento della cartografia medesima second |
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Art. 48 - (Fasce di rispetto dei corsi d'acqua e dei laghi)1. All'esterno dei centri abitati, a distanza inferiore a metri lineari 100 dalle rive dei laghi e dalle sponde dei corsi d'acqua, indicati nelle carte n. 46 e n. 47, è consentita l'attività agricola nel rispetto morfologico, idrogeologico, biochimico, strutturale e naturalistico del suolo. 2. Le distanze sono calcolate dal confine demaniale o almeno a partire dal piede degli argini e loro accessori e, in assenza di arginatura, dal ciglio superiore della sponda mentre, per i laghi, dalla linea corrispondente alla quota del massimo invaso regolato. 3. I Comuni nel P.R.G., parte strutturale, sulla base di specifiche indagini di valutazione del rischio idraulico e tenuto conto de |
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Art. 49 - (Interventi di manutenzione e sistemazione idraulica dei corsi d'acqua)1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta, sentite le Comunità montane e |
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Art. 50 - (Criteri per la tutela e l'uso del territorio esposto a rischio sismico)1. Con riferimento alle carte numero 48, 49 e 50, ai fini della prevenzione del rischio sismico, in attesa che si proceda alla riclassificazione sismica ai sensi del punto a) del comma 2 dell’artic |
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Art. 51 - (Organizzazione territoriale della protezione civile e criteri per la vulnerabilità dei sistemi urbani)1. La Giunta regionale, anche sulla base delle conoscenze di cui alla carta n. 51 e delle risultanze delle attività previste all'art. 20 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30, predispone il programma regionale di previsione e prevenzione dei rischi di cui alla lett. a), comma 1, dell'art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, anche in applicazione della |
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Art. 52 - (Inquinamento elettromagnetico e luminoso)1. La Giunta regionale, sulla base di quanto rappresentato nella carta n. 52, al fine di assicurare la tutela della salute delle popolazioni e d |
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Art. 53 - (Inquinamento da immissioni nell'atmosfera)1. La Regione, negli atti di programmazione assume come riferimento le risoluzioni adottate nelle conferenze mondiali per la riduzione dell'inquinamento da idrocarburi, indicando gli specifici strumenti e le necessarie modalità di attuazione e di verifica, per la riduzione delle immissioni inquinanti nell'atmosfera. |
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Art. 54 - (Inquinamento acustico)1. Il PUT nella carta n. 53 indica le aree esposte a maggiore rischio da inquinamento acustico e le classifica in base alle sorgenti che lo originan |
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Art. 55 - (Finalità)1. La pianificazione e gestione dei servizi alla popolazione, le cui dinamiche demografiche sono rappresentate alle carte n. 54 e 55 |
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Art. 56 - (Definizione e contenuti)1. I Comuni adottano il piano comunale dei servizi (P.C.S.), che costituisce allegato del PRG, parte operativa, è lo strumento di programmazione e di indirizzo gestionale dei servizi pubblici e di interesse generale o collettivo per soddisfare le esigenze attuali dei cittadini e quelle prodotte dalle trasformazioni previste dal PRG, nonché per garantire la qualità prestazionale e la efficienza del servizio in rapporto agli orari di funzionamento; è altresì lo strumento p |
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Art. 57 - (Determinazione dell'utenza e degli abitanti ai fini del dimensionamento del P.C.S.)1. I Comuni redigono il P.C.S. determinando il numero degli utenti dei servizi dell'intero territorio, secondo i seguenti criteri: |
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Art. 58 - (Compiti degli enti locali)1. Il PTCP definisce i servizi di livello intercomunale ai fini della redazione del P.C.S., secondo quanto disposto al comma 2 dell' |
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Art. 59 - (Standard minimi per aree destinate ad attrezzature di interesse comunale e sovracomunale)1. I Comuni con popolazione residente uguale o superiore a 20.000 abitanti garantiscono la realizzazione di attrezzature di interesse comunale o sovracomunale sia pubbliche che private di interesse generale o collettivo, nelle zone "F", di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, da prevedere nel PRG in misura non inferiore a quelle appresso indicate: |
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Art. 60 - (Standard minimi per aree pubbliche al servizio di insediamenti residenziali)1. Il P.C.S., per soddisfare le esigenze espresse dall'utenza definita con le modalità di cui all'art. 57, valuta prioritariamente l'insieme delle attrezzature al servizio degli insediamenti residenziali esistenti nel territorio comunale e in caso di accertata insufficienza delle attrezzature stesse, anche rispetto agli standard minimi di cui al presente titolo, individua le necessarie modalità di adeguamento dei servizi e delle aree connesse da conseguire nel PRG, parte operativa. 2. Le quantità minime di spazi pubblici e per attrezzature, al servizio di insediamenti residenziali previsti dal PRG, sono determinate applicando i valori minimi contenuti nella seguente tabella, espressi in metri quadrati rapportati agli abitanti insediati o da insediare in ogni singolo comparto:
Comuni con popolazione residente o prevista
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Art. 61 - (Standard per aree al servizio di insediamenti direzionali, produttivi, turistico-residenziali e turistico-produttivi)1. Le quantità minime di spazi al servizio di insediamenti direzionali e per la ristorazione sono definite come appresso: a) a mq. 100 di superficie lorda di pavimento adibita alle attività corrisponde la quantità minima di mq. 60 di spazio per parcheggio, escluse le sedi viarie e di mq. 40 per verde. 2. Le quantità minime di spazi al servizio di insediamenti produttivi, industriali ed artigianali, sono definite come appresso: a) aree per parcheggio pubblico, escluse le sedi viarie, nonché aree di cui all'art. 30, comma 7, in misura non |
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Art. 62 - (Adeguamento)1. I Comuni adeguano il proprio strumento urbanistico generale alle norme di cui al presente titolo ", capo secondo," entro il termi |
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Art. 63 - (Indirizzo e coordinamento)1. La Giunta regionale emana, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposite direttive e schemi di atti tecn |
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Art. 65 - (Interventi edificatori consentiti nelle fasce di rispetto delle strade e delle ferrovie)1. Gli edifici esistenti “a destinazione residenziale, produttivi e per servizi” N14 alla data del 13 novembre 1997, ubicati nelle fasce di rispetto delle strade e delle ferrovie, possono essere oggetto degli interventi previsti dalla vigente normativa regionale per le zone agricole, comunque nel rispetto delle norme del codice della strada e relativo regolamento attuativo, nonché delle norme in materia di ferrovie, di cui al |
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Art. 65-bis - (Salvaguardia dell'ambito aeroportuale)1. I fabbricati situati, anche parzialmente, al |
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Art. 66 - (Modifiche alla legge regionale 2 settembre 1974 n. 53)1. Il comma 7 dell'art. 8 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53, come modificato dall'art. 34 comma 1 della |
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Art. 67 - (Modifiche alla legge regionale 3 marzo 1995, n. 9)1. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regional |
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Art. 68 - (Modifiche alla legge regionale 10 aprile 1995, n. 28)1. All'art. 12 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: |
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Art. 69 - (Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 1997, n. 46) |
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Art. 70 - (Abrogazione di norme) |
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Art. 71 - (Disposizioni finali e transitorie)1. “Le disposizioni di cui alla presente legge valgono” N4 anche quale programma generale regionale di tutela e valorizzazione ambientale, di cui all'articolo 4 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9, fino alla sua approvazione; successivamente il programma medesimo ne costituisce un allegato ai sensi dell'art. 3, comma 4, della stessa legge regionale. |
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Art. 71-bis - (Interpretazione autentica dell’articolo 15) |
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Art. 72 - (Sanzioni)1. Ferme restando le sanzioni penali ed amministrative previste dalla vigente normativa statale e regionale, per la violazione delle sottoindicate norme della presente legge, sono irrogate le sanzioni pecuniarie con le modalità previste dalla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15, e sono adottate le misure di ripristino dello stato dei luoghi appresso det |
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Art. 73 - (Norma finanziaria)1. Per l'attuazione della presente legge, sono autorizzati, a carico del Bilancio regionale 2000, i seguenti stanziamenti di spesa, sia in termini di competenza che di cassa: a) L. 50.000.000 per gli interventi di cui al Titolo I Capo 1 e 2 e al comma 7 dell'art. 71 con iscrizione all'esistente Cap. 5855 dello stato di previsione della |
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Allegato A Elenco delle piante vascolari di particolare valore naturalistico-biologico in Umbria(previsto dall'art. 12, comma 2)
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Cartografia
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15/11/2024
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