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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Umbria 12/08/1998, n. 30
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Art. 1. - Finalità e risorse1. Le disposizioni della presente legge sono volte alla disciplina della programmazione ed attuazione degli interventi necessari per la ricostruzione e il ripristino degli immobili distrutti o danneggiati dalle crisi sismiche iniziate il 12 maggio ed il 26 settembre 1997, in ottemperanza alle disposizioni di c |
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Art. 2. - Coordinamento istituzionale e tecnico1. La Giunta regionale promuove forme di raccordo istituzionale e tecnico tra gli ent |
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Art. 3. - Programmazione degli interventi urgenti1. L'individuazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 3, lett. e) del decreto legge n. 6/98, è definita con il Programma dei dissesti idrogeologici e con il Programma delle infrastrutture. 2. Il Programma dei dissesti idrogeologici individua le aree soggette a rischio idrogeologico, i cui fenomeni di frana o di crollo si siano manifestati od accentuati a seguito delle crisi sismiche iniziate il 12 maggio e il 26 settembre 1997, stabilisce i fabbisogni finanziari ed individua le priorità d'intervento. |
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Art. 4. - Interventi a favore dei privati1. Sono ammessi ai benefici della presente legge i proprietari di immobili, a qualsiasi uso adibiti, che siano stati distrutti o danneggiati, ai sensi degli artt. 3 e 4 del decreto legge n. 6/98 dalle crisi sismiche iniziate il 12 maggio ed il 26 settembre 1997. 2. L'attuazione degli interventi è effettuata sulla base di progetti unitari per singoli edifici o complessi di edifici. "La Giunta regionale stabilisce modalità, procedure e termini per la concessione e l'erogazione dei contributi, in attuazione del disposto di cui all'art. 4, commi 1, 3 e 5 del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, e successive modificazioni ed integrazioni, considerando in ogni caso prioritari gli interventi sulle seguenti fasce omogenee:"N3 a) edifici nei quali sia prevalente il numero delle unità immobiliari che, alla data di inizio della crisi sismica erano adibite N2 ad abitazioni principali e che, per effetto degli eventi sismici, risultino distrutte, demolite o dichiarate totalmente inagibili con ordinanza sindacale; b) edifici nei quali siano presenti unità immobiliari adibite ad abitazione principale che, per effetto degli eventi sismici, risultino totalmente inagibili con ordinanza sindacale; c) edifici nei quali siano prevalenti unità immobiliari adibite alle attività indicate all'art. 5, comma 1 del decreto legge n. 6/98, ovvero al culto religioso non ricadenti nelle disposizioni di cui alla legge regionale 12 agosto 1998, n. 30, che per effetto degli eventi sismici risultino distrutte, demolite o inagibili; d) edifici nei quali siano presenti unità immobiliari adibite ad abitazioni principali dichiarate parzialmente inagibili con ordinanza sindacale; d1) edifici nei quali siano presenti le unità immobiliari |
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Art. 5. - Programmi di recupero1. Il programma di recupero di cui all'art. 3 del decreto legge n. 6/98, è adottato e approvato ai sensi dell'art. 4 del Regolamento regionale n. 15 del 20 maggio 1998 e, qualora comporti varianti allo strumento urbanistico, è approvato con le modalità di cui all'art. 7 della legge regionale n. 13 del 11 aprile 1997; i termini ivi previsti sono dimezzati. |
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Art. 6. - Ricostruzione di immobili demoliti1. Qualora sia necessario procedere alla demolizione dell'immobile danneggiato, sulla base delle direttive tecniche approvate ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett b) del decreto legge n. 6/98, oppure quando la demolizione sia già intervenuta, è consentita la ricostruzione dell'immobile, anche in luogo diverso da quell |
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Art. 7. - Consorzi obbligatori1. I Consorzi di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legge n. 6/98, ancorché ne facciano parte Enti pubblici, agiscono sulla base di norme |
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Art. 8. - Fondo per l'esercizio dei poteri sostitutivi)1. Per l'esercizio dei poteri sostitutivi è istituito un fondo a favore dei Comuni per far fronte agli eventuali maggiori costi della progettazione e degli interventi, nonché per coprire le spese connesse all'esercizio di tali poteri. Il contributo previsto dall'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Ministro degli Interni n. 2991 del 31 maggio 1999 è attribuito ai Comuni qualora si sostituiscano agli aventi diritto. 2. L'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 1 è effettuata dalla Giunta regionale al Comune su istanza documentata di quest'ultimo. 3. Le somme recuperate dal Comune dopo l'attuazione degli interventi sostitutivi sono versate alla Regione. |
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Art. 9. - Cumulo1. Le provvidenze concesse, nell'ambito dell'emergenza, mediante le ordinanze commissariali n. 40 e n. 41 del 23 ottobre 1997, costituiscono antici |
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Art. 10. - Interventi a favore di privati per beni mobili1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce modalità, procedure e termini per l'accesso ai contributi di cui all'art. 4, comma 6, del decreto legge n. 6/98. |
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Art. 11. - Contributi connessi a precedenti eventi sismici1. Gli aventi diritto ai benefici di cui alla presente legge, già inseriti nelle fasce prioritarie per i contributi previsti per eventi sismici precedenti e che non siano stati oggetto di concessioni contributive, possono accedere ai contributi di cui alla presente legge previa espressa rinunzia ai benefici precedenti. |
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Art. 12. - Alloggi di edilizia residenziale pubblica1. Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica realizzati con il Programma straordinario di cui all'art. 7 del decreto legge n. 6/1998 sono localizzati avvalendosi anche di quanto previsto all' |
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Art. 13. - Controllo sugli interventi di ricostruzione e riparazione.1. L'attività di controllo sulle costruzioni in zone sismiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) ed alla legge regionale 28 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico governo del territorio e materie correlate) comprende anche quella concernente il rispetto dei criteri tecnici stabiliti dalla Giunta regionale, ai sensi dell’art |
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Art. 13 bis - (Obblighi e sanzioni del direttore dei lavori privati e delle imprese)1. Per gli interventi di ricostruzione di immobili di proprietà privata, il direttore dei lavori: a) acquisisce, prima dell'inizio delle rispettive lavorazioni, copia della denuncia effettuata dall'impresa affidataria e dalle eventuali imprese subappaltatrici agli enti previdenziali assicurativi e infortunistici, compresa la Cassa edile; |
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Art. 14. - Informazione su incarichi e appalti.1. Per garantire ampia diffusione alle informazioni concernenti gli interventi di ricostruzione o di recupero di opere pubbliche e private distrutte o danneggiate dalle crisi sismiche iniziate il 12 maggio 1997 ed il 26 settembre 1997, è potenziata la Rete telematica regionale sugli appalti (Re.T.R.A.), istituita con legge regionale 13 aprile 1995, n. 31. 2. Le informazioni ri |
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Art. 15. - Donazioni e liberalità1. I soggetti pubblici e privati, ivi compresi gli enti a carattere religioso, morale od assistenziale, comunicano alla Regione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le donazioni ed i contributi ricevuti da privati o da enti pubblici. Le donazioni ed i contributi ricevuti su |
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Art. 16. - Commissione tecnica1. E istituita una Commissione di consulenza tecnica per la ricostruzione, con funzione di supporto all'attività della Regione, degli enti locali e di altri soggetti pubblici impegnati nella pianificazione, proget |
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Art. 17. - Assistenza tecnica1. Ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legge n. 6/98 la Giunta regionale assicura, median |
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Art. 18. - Osservatorio sulla ricostruzione1. Per verificare l'avanzamento dei programmi e degli interventi della regione e degli enti locali nei territori interessati dalle crisi sismiche iniziate il 12 maggio 1997 e 26 settembre 1997 è costituito l'Osservatorio sulla ricostruzione. |
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Art. 19. - Documento unico di regolarità contributiva1. Il documento unico di cui all'art. 4, comma 4 attesta la regolarità contributiva nel rapporto di lavoro concernente l'esecuzione di opere pubbliche e private disciplinate dalla presente legge certificando, in occasione di ogni pagamento ed alla conclusione dei lavori l'adempimento da parte delle imprese esecutrici degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi d |
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Art. 20. - Prevenzione nelle aree a rischio sismico ed idrogeologico ed interventi sperimentali1. Per la redazione e aggiornamento dei programmi di previsione e prevenzione in materia di protezione civile, di difesa dal rischio sismico ed idrogeologico, la Regione promuove e sviluppa attività conoscitive di base, realizza a scala opportuna il rilevamento geologico e geotematico del suolo e del sottosuolo regionale, nonché carte di pericolosità e di rischio, avvalendosi anche delle collaborazioni di cui all'art. 14, comma 14, del decreto legge n. 6/98. 2. I risultati delle attivi |
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Art. 22. - Trattativa privata concernente le opere pubbliche1. I soggetti pubblici possono affidare a trattativa privata gli appalti relativi agl |
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Art. 23. - Requisiti delle imprese ammesse a trattativa privata e criteri di affidamento di opere pubbliche1. Per i lavori di importo a base d'asta fino a duemilioni di euro, IVA esclusa, la partecipazione alla gara informale di cui all'art. 22 è subordinata: |
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Art. 24. - Aggiudicazione appalti e subappalti1. L'aggiudicazione degli appalti è effettuata con i criteri determinati all'art. 21, comma 1 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifi |
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Art. 25. - Norma finanziaria1. Al finanziamento del fondo di cui all'art. 8, si provvede mediante l'accantonamento del tre per cento dei fondi destinati agli interventi dell'art. 3 del decreto legge n. 6/98 sulla base delle disponibilità stabilite dal programma finanziario di cui all'art. 1, comma 2. 1-bis. Per l’attuazione degli interventi di cui "all'articolo 8, comma 13"N16, è autorizzata in termini di competenza e di cassa, per l’anno 2014, la spesa di euro 40.000,00, con imputazione alla U.P.B. 03.1.005 – cap. 307 (n.i.). |
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Art. 26 bis - (Qualificazione delle imprese per lavori privati)1. L'esecutore, a qualsiasi titolo dei lavori di ricostruzione di immobili di proprietà privata di importo pari o superiore a trecento milioni di lire, deve essere in possesso di qualificazione rilasciata da Società Organismi di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, ovvero essere iscritto nell'elenco di imprese qualificate predisposto dalla Regione per scaglioni di importo." N4 |
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