Disciplina della pianificazione urbanistica comunale e norme di modificazione delle LL.RR. 2 settembre 1974, n. 53, 18 aprile 1989, n. 26, 17 aprile 1991, n. 6 e 10 aprile 1995, n. 28.
Con le modifiche introdotte da:
- L.R. 03/08/1999, n. 24
- L.R. 30/08/2000, n. 34
- L.R. 18/02/2004, n. 1
- L.R. 03/11/2004, n. 21
- L.R. 21/06/2013, n. 12
- L.R. 21/01/2015, n. 1
Legge abrogata fatto salvo quanto previsto all’articolo 263 della L.R. 21/01/2015, n. 1
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TITOLO I - PIANIFICAZIONE
URBANISTICA COMUNALE
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CAPO I - P.R.G.
REGOLAMENTAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA COMUNALE
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215331540714
Articolo 1 - (Piano regolatore
generale).
1. Il Piano regolatore generale (P.R.G.) è lo strumento di pianificazione territoriale con il quale il Comune disciplina la tutela, la valorizzazione e la trasformazione del territorio.
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215331540715
Articolo 2 - (Parte strutturale
del P.R.G.).
1. La parte strutturale del P.R.G. definisce le strategie per il governo dell'intero territorio comunale.
2. In particolare la parte strutturale del P.R.G.:
a) individua gli ambiti territoriali ove sono localizzabili gli insediamenti residenziali, quelli per le attività turistiche, produttive, estrattive, commerciali ed agricole, i parchi urbani e territoriali, nonché la rete delle infrastrutture per i servizi e la mobilità, sulla base di valutazioni critiche delle condizioni esistenti, mediante la individua
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Articolo 3 - (Parte operativa
del P.R.G.).
1. La parte operativa del P.R.G. è lo strumento con cui l'amministrazione comunale specifica la parte strutturale del piano e individua le trasformazioni del territorio da eseguirsi nel periodo corrispondente al mandato amministrativo del Consiglio comunale e, comunque, non superiore a otto anni, fatta salva l'efficacia temporale dello strumento urbanistico attuativo.
2. La parte operativa del P.R.G. in particolare:
a) delimita le singole zone per le quali detta norme d'
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215331540717
Articolo 4 - (Elementi del
P.R.G.).
1. Sono elementi della parte strutturale del P.R.G.:
a) la relazione, che illustra lo stato di attuazione del piano vigente, gli obbiettivi generali e specifici, evidenziando i fabbisogni e le conseguenti scelte strutturali operate, ed in particolare la corrispondenza con gli obbiettivi e gli indirizzi contenut
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215331540718
Articolo 5 - (Indirizzi della
parte strutturale).
1. Il Consiglio comunale, ai fini della adozione della parte strutturale del P.R.G., delibera gli ind
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Articolo 6 - (Conferenza
partecipativa).
1. Il Comune, al fine di adottare il P.R.G., parte strutturale, convoca una Conferenza partecipativa sulla base del documento programmatico di cui all'articolo 5, alla quale sono invitati:
a) la Regione, la Provincia territorialmente competente,
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Articolo 7 - (Adozione del
P.R.G.).
1. Entro il termine N7 di centottanta giorni dalla data di chiusura dei lavori della Conferenza di cui all'articolo 6 il progetto di P.R.G. è adottato dal Consiglio comunale ed è depositato nella segreteria del Comune per la durata di trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione.
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Articolo 8 - (Verifica di
carattere igienico-sanitario).
1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20, lett. f) della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il Sin
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Articolo 9 - (Conferenza
istituzionale).
1. Il Comune, entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera di cui all'articolo 7, comma 6, trasmette alla Provincia competente la parte strutturale del P.R.G. adottato.
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Articolo 10 - (Approvazione del
P.R.G.).
1. Entro il termine N6 di quarantacinque giorni dal ricevimento della deliberazione d
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Articolo 11 - (Approvazione
della parte operativa del P.R.G.).
1. La parte operativa del P.R.G. è adottata ed approvata dal Consiglio comunale con le procedu
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Articolo 12 - (Varianti del
P.R.G.).
1. Le varianti della parte strutturale del P.R.G. seguono le procedure previste agli articoli 6, 7, 8
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Articolo 13 - (Assistenza per
la formazione del P.R.G.).
1. La Giunta regionale e le Province, per favorire la formazione e l'attuazione del P.R.G., coadiuvan
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215331540727
Articolo 14 - (Regolamento
edilizio ed urbanistico).
1. Il regolamento edilizio ed urbanistico comunale disciplina l'attività edilizia e gli interventi ad attuazione diretta. Esso disciplina, tra l'altro:
a) il funzionamento della Commissione edilizia comunale e la sua composizione;
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215331540728
Articolo 15 - (Definizione del
piano attuativo).
1. Il Piano attuativo è lo strumento di attuazione delle previsioni del P.R.G., secondo le modalità e negli amb
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215331540729
Articolo 16 - (Ambito di
applicazione e modalità di elaborazione).
1. La redazione del piano attuativo, fatta salva la disciplina statale in materia, è obbligatoria nelle zone di tipo A, C e D di cui al D.M. del 2 aprile 1968 e nelle zone dove sono previsti nuovi insediamenti commerciali o ampliame
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215331540730
Articolo 17 - (Piano attuativo
di iniziativa pubblica).
1. L'approvazione del Piano attuativo di iniziativa pubblica equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere infrastrutturali e dei servizi in esso previsti e riguarda:
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215331540731
Articolo 18 - (Piano attuativo
di iniziativa privata).
1. Il Piano attuativo di iniziativa privata riguarda:
a) la lottizzazione di aree a scopo edilizio di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modific
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215331540732
Articolo 19 - (Contenuti del
Piano attuativo).
1. Il Piano attuativo riguarda aree e immobili costituenti un tessuto urbanistico edilizio con dimensioni di intervento ampie, delimitato dal P.R.G. in uno o più comparti funzionali.
2. Il Piano attuativo prevede la realizzazione degli obiettivi fissati dal P.R.G. attraverso:
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215331540733
Articolo 20 - (Elementi del
Piano attuativo).
1. Il Piano attuativo è costituito da:
a) relazione tecnica illustrativa degli interventi, delle motivazioni e dei criteri seguiti dal piano, con riferimento alle previsioni del P.R.G.;
b) rappresentazioni grafiche con contenuto planimetrico, altimetrico e planovolumetrico per riprodurre le previsioni del piano in scala non inferiore al rapporto 1:500, ed in particolare per indicare dettagliatamente:
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215331540734
Articolo 21 - (Adozione ed
approvazione del Piano attuativo).
1. Il Piano attuativo è adottato con deliberazione del Consiglio comunale ed è depositato presso la segreteria del Comune per la durata di giorni dieci.
2. L'effettuato deposito è tempestivamente reso noto al pubblico mediante l'affissione di un avviso all'Albo pretorio, la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e l'inserimento nel F.A.L. della provincia, con l'annotazione degli estremi di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e nell'Albo pretorio, nonché mediante idonea pubblicità, in sede locale, a mezzo
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215331540735
Articolo 22 - (Verifica di
carattere igienico-sanitario del piano attuativo).
1. Agli effetti dell'articolo 20 lettera f) della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il Sindaco, contest
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215331540736
Articolo 23 - (Validità
del Piano attuativo).
1. La delibera di approvazione del Piano attuativo è depositata nella segreteria comunale e notificata tempestivamente nelle forme delle citazioni a ciascun proprietario degli immobili vincolati dal piano stesso.
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215331540737
Articolo 24 - (Nulla osta
regionale e autorizzazione amministrativa comunale).
N10 “1. L'approvazione del piano attuativo nonché il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni edilizie relative a grandi strutture di vendita, di cui all'art. 4, comma 1, lettera f) del decr
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215331540738
Articolo 25 - (Concessione ed
autorizzazione edilizia).
1. Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici generali alle previsioni di cui alla presente legge, per gli interventi diretti che attuano nuove destinazioni commerciali, ampliamenti di insediamenti commerciali
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215331540739
Articolo 26 - (Standards
obbligatori per gli insediamenti commerciali).
1. La dotazione minima di aree per attrezzature al servizio degli insediamenti commerciali, di cui all'articolo 5 del D.M. 2 aprile 1968, è determinata in 100 mq. ogni 100 mq. di superficie totale lorda di calpestio. Tale dotazione minima è elevata del cinquanta per cento per insediamenti commerciali la cui superficie totale lorda di calpestio è compresa tra mq. 600 e mq. 4500 e del cento per cento per insediamenti la cui superficie totale lorda di calpestio è superiore a mq. 4500.
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215331540740
Articolo 27 - (Sospensione e
decadenza dell'autorizzazione amministrativa).
1. Fermi restando i provvedimenti sanzionatori per abusi edilizi ed urbanistici, in caso di mancato rispetto,
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215331540741
Articolo 28 - (Modifiche di
destinazione d'uso a fini commerciali).
1. La modifica di destinazione d'uso per l'insediamento di attività commerciali è ammis
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215331540742
Articolo 29 - (Verifica del
Piano attuativo comunale. Previsioni commerciali).
1. I piani attuativi adottati dai Comuni contenenti previsioni di insediamenti commerciali “cos
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215331540743
Articolo 30 - (Norma
transitoria del P.R.G.).
1. In sede di prima applicazione della presente legge il P.R.G., parte operativa, è approvato contestualmente al P.R.G., parte strutturale. In tal caso il P.R.G., parte operativa, può essere redatto con modalità e contenuti diversi da quelli indicati agli articoli 3 e 4, purché corrispondenti alla legge 17 agosto 1942, n. 1150. I Comuni che si avvalgono di tale facoltà, entro il termine perentorio di un anno dalla approvazione del P.R.G., parte operativa, di cui sopra, sono obbligati ad adeguarlo ai contenuti e modalità previsti dalla presente legge.
2. Agli strumenti urbanistici generali o loro varianti adottati dai Comuni prima della approvazione del P.T.C.P., si applicano le norme di leggi statali e regionali vigenti alla data di adozione.
3. I Comuni possono adottare varianti parziali agli strumenti urbanistici generali approvati in base alla normativa previgente, anche a mezzo di piano attuativo di iniziativa pubblica o mista, purché non comportino la riduzione complessiva degli standards e
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215331540744
Articolo 31 - (Norma
transitoria del Piano attuativo).
1. Per gli strumenti urbanistici attuativi o loro varianti adottati dai Comuni prima della data di en
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215331540745
Articolo 32 - (Norma
transitoria per gli insediamenti commerciali).
1. Le domande di nulla osta per insediamenti commerciali, già presentate alla data di entrata
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215331540746
Articolo 33 - (Norma finale).
"La deliberazione di adozione, approvazione del P.R.G., del Piano attuativo e delle relative varianti, comp
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Articolo 34 - (Modifica
dell'articolo 8 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53).
1. L'articolo 8 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53, R è sostituito dal seguente:
"Art. 8. - (Tutela del territorio agricolo).
1. Gli strumenti urbanistici sanciscono la tutela del territorio agricolo, al fine di salvaguardare la funzione che i terreni agricoli svolgono per il sistema socio economico, per la difesa dell'ambiente, per la integrità del paesaggio e per la conservazione degli aspetti storici e culturali.
2. Nelle parti di territorio destinato dagli strumenti urbanistici ad usi agricoli, zone E, fermo restando quanto disposto dalle norme di attuazione del P.U.T., approvato con legge regionale 27 dicembre 1983, n. 52 e fino alla approvazione del nuovo P.U.T., di cui alla legge regionale 10 aprile 1995, n. 28 e comunque non oltre il 31 marzo 1999, la massima densità consentita per gli edifici destinati ad abitazione è di 0,0005 mc/mq., e l'altezza massima è fissata in ml. 6,50.
3. Le concessioni edi
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215331540748
Articolo 35 - (Istituzione del
S.I.TER.).
1. Ai fini di favorire la conoscenza e la diffusione delle informazioni attinenti al territorio, è istituito il Sistema informativo territoriale (S.I.TER., nell'ambito del Sistema informativo regio
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Articolo 36 - (Funzioni e
compiti del S.I.TER.).
1. Il S.I.TER., d'intesa con gli enti aventi competenze territoriali ed in attesa dell'attuazione di un sistema informativo regionale, con il quale si coordina, esercita le seguenti funzioni:
a) la promozione, con le Province e i Comuni della rete informativa delle autonomie locali per territorio;
b) la definizione degli stand
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215331540750
Articolo 37 - (Modifiche ed
integrazioni alla legge regionale 10 aprile 1995, n. 28).
1. L'articolo 3 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28, è sostituito dal seguente:
"Art. 3. - (Raccordo tra gli strumenti della programmazione economica e quelli della pianificazione territoriale).
1. Gli strumenti della programmazione economica della Regione, nonché i programmi pluriennali delle Province e dei Comuni, definiscono l'impiego delle risorse economiche in coerenza con gli obiettivi della valorizzazione e tutela delle risorse ambientali e territoriali individuati dagli strumenti di pianificazione territoriale".
2. La lettera i) del comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28, è cosi sostituita:
"indica le eventuali zone nelle quali, per il raggiungimento di particolari obiettivi di interesse regionale, il piano viene attuato mediante piani-programmi di area di cui all'articolo 11".
3. Al comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28, dopo le parole "la Giunta regionale" sono aggiunte le parole "sentito il C.C.R.T. di cui alla legge regionale 26 luglio 1994, n. 20".
4. L'articolo 11 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28, è sostituito dal seguente:
"Art. 11. - (Attuazione del P.U.T.).
1. L'attuazione degli obiettivi fissati dal P.U.T. anche ai fini di quanto stabilito dall'articolo 3, avviene per mezzo di piani-programma di area nei quali sono indicate le risorse necessarie per la loro realizzazione.
La pronuncia di compatibilità ambientale, strategica, da parte della Giunta regionale, a seguito della relativa valutazione, costituisce, ove necessario, anche approvazione di variante dei piani provinciali e comunali.
2. Il piano-programma di area ha valore di piano particolareggiato ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150 ed è formato ed adottato dalla Giunta regionale, anche su proposta delle Province e dei Comuni.
3. Il piano-programma è depositato per
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215331540751
Articolo 38 - (Attribuzione e
deleghe di funzioni amministrative alle Province).
1. Sono attribuite alle Province per i rispettivi territori le seguenti funzioni:
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Articolo 39 - (Delega di
funzioni amministrative ai Comuni).
1. Sono delegate ai Comuni le funzioni amministrative di cui agli articoli 7, 8, 9, 11, 13, 14 e 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497. Le funzioni di cui al presente comma attengono anche alle opere pubbliche, purché integralmente ricadenti nel terri
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215331540753
Articolo 40 - (Richiesta di
atti).
1. È facoltà della Regione di richiedere agli enti interessati copia degli atti relativ
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215331540754
Articolo 41 - (Standards
urbanistici al servizio degli insediamenti residenziali del P.R.G.).
1. Le quantità minime di spazi pubblici al servizio di insediamenti residenziali previsti dal P.R.G. sono determinate applicando i valori minimi contenuti nella seguente tabella espressi in mq. per abitante insediato o da insediare:
POPOLAZIONE RESIDENTE O PREVISTA
fino a 5.000
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Articolo 42 - (Standards
urbanistici di interesse generale del P.R.G.).
1. Nella redazione del P.R.G. che prevede una popolazione superiore a 20.000 abitanti, le zone F per attrezzature di interesse generale, sia pubbliche che private di interesse collettivo, debbono raggiungere i seguenti valori minimi:
a) grandi infrastrutture per parcheggio anche di interscambio tra sistemi di t
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215331540756
Articolo 43 - (Standards
urbanistici per insediamenti commerciali, direzionali, produttivi,
residenziali turistici e produttivi turistici).
1. Le quantità minime di spazi, al servizio di insediamenti a carattere commerciale sono determinate applicando le disposizioni di cui all'articolo 26.
2. Le quantità minime di spazi al servizio di insediamenti a carattere direzionale e per la ristorazione sono definite come appresso:
a) a 100 mq. di superficie lorda di pavimento adibita alla attività deve corrispondere la quantità mi
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Articolo 44 - (Dimensionamento
degli standards urbanistici per l'attuazione del P.R.G.).
1. Le quantità di spazi per standards urbanisti di cui al presente titolo e quelli previsti all'articolo 26
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Articolo 45 - (Limiti
temporali).
1. Le disposizioni di cui agli articoli 41, 42, 43 e 44 si applicano fino alla approvazione del P.U.T
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215331540759
Articolo 46 - (Iniziative a
favore dei Comuni).
1. La Giunta regionale, mediante ausili tecnico-conoscitivi e finanziari, promuove iniziative volte a
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215331540760
Articolo 47 - (Norma
finanziaria).
1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge sono istituiti per memoria nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale i seguenti capitoli:
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Articolo 48 - (Norma finale).
1. Entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Prov
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Articolo 49 - (Organizzazione).
1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dal la approvazione della presente legge, definisce l'or
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Articolo 50 - (Poteri
sostitutivi regionali).
1. In caso di mancato rispetto dei termini perentori previsti dalla presente legge, la Giunta regionale invita gli Enti inadempienti a provvedere entro trenta giorni, decorsi inutil
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Articolo 51 - (Abrogazioni).
1. Sono abrogati:
a) il comma 3 dell'articolo 3 e gli articoli 1, 2, 5, 7 e 9 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53;
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Articolo 52 - (Testo unico
coordinato).
1. La Regione, entro centoventi giorni dall'approvazione della presente legge, provvede a raccogliere in un unico testo l'intera legislazione regionale in materia urbanistica.
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PREMESSA (Gli oneri di urbanizzazione; I riferimenti nel T.U. dell’edilizia e nella Legge urbanistica; Quali sono le opere di urbanizzazione) - LA DISCIPLINA NEL “VECCHIO” D. LEG.VO 163/2006 (Procedure per l’affidamento; Livello di progettazione a base di gara; Opere non realizzate a scomputo ma in base a convenzione) - LA DISCIPLINA NEL NUOVO D. LEG.VO 50/2016 (Procedure per l’affidamento; Livello di progettazione a base di gara; Decorrenza della disciplina del D. Leg.vo 50/2016) - ALTRI CASI DI OPERE PUBBLICHE REALIZZATE A SPESE DEL PRIVATO - DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE OPERE (Criteri di determinazione; Variazione del valore stimato).
Intesa 20/10/2016 della Conferenza unificata che reca il Regolamento edilizio tipo ai sensi del D.L. “sblocca Italia” 133/2014. Nell'articolo sono fornite indicazioni su che cosa è il Regolamento edilizio comunale, i suoi contenuti ed il procedimento di approvazione, sui contenuti del Regolamento tipo, sull'iter della sua approvazione e del successivo recepimento da parte degli enti territoriali.
Pianificazione delle attività, dimensioni, caratteristiche, ubicazione e distanze da rispettare dentro e fuori dai centri abitati, autorizzazioni (enti competenti, documentazione da produrre, tempistica per il rilascio o il diniego, durata, rinnovo e decadenza, sanzioni, obblighi del titolare, rapporto con le autorizzazioni edilizie), sanzioni.
Analisi sintetica e puntuale di tutte le disposizioni di interesse del settore tecnico contenute nel D.L. 24/04/2017, n. 50 (c.d. “manovrina correttiva” convertito in legge dalla L. 21/06/2017, n. 96), con rinvio ad approfondimenti sulle novità di maggiore rilievo.
Disamina delle nuove norme in materia di digitalizzazione dei contratti pubblici per Ordini e Collegi professionali efficaci dal 1° gennaio 2024, con un particolare focus sul funzionamento di una piattaforma tipo di approvvigionamento digitale
Disamina di tutte le fasi del procedimento ed analisi di casistica per assolvere con consapevolezza l’incarico di giudicante e di supporto segretariale
Disamina delle nuove norme in materia di digitalizzazione dei contratti pubblici per Ordini e Collegi professionali efficaci dal 1° gennaio 2024, con un particolare focus sul funzionamento di una piattaforma tipo di approvvigionamento digitale
Disamina di tutte le fasi del procedimento ed analisi di casistica per assolvere con consapevolezza l’incarico di giudicante e di supporto segretariale
Classificazione degli interventi edilizi - Regime degli interventi con schema e dettaglio dalla A alla Z - Varianti e cambi di destinazione d’uso - Procedimenti edilizi, segnalazioni e comunicazioni - Contributo di costruzione e opere a scomputo - Agibilità e norme igienico-sanitarie - Revoca, annullamento, rifiuto o ritardo del titolo edilizio - Casi e questioni - Modulistica e formulario
INCLUDE
Schema generale degli interventi da “Abbaino” a “Zanzariera” - Risoluzione di 113 “Casi e Questioni” difficili o particolari
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Formulario con atti, modelli, asseverazioni e verbali in formato editabile
6° edizione riveduta e aggiornata
La legislazione Urbanistica - La pianificazione urbanistica comunale - I piani sovracomunali - La normativa tecnica del territorio - I programmi di attuazione - La regolamentazione dell’attività edilizia - La normativa tecnica dell’edilizia - La sostenibilità
GOVERNO DEL TERRITORIO - PIANIFICAZIONE - ATTIVITA' EDILIZIA
Edilizia, urbanistica e governo del territorio - Pianificazione urbanistica generale e attuativa - Diritti edificatori, cessione di cubatura, urbanistica negoziata - Standard urbanistici e parcheggi - Procedimenti edilizi e titoli abilitativi, edilizia libera - Agibilità e norme igienico-sanitarie - Piano casa e rigenerazione urbana
Sorgenti inquinanti e fattori di rischio per la salute - Scelte progettuali per la mitigazione delle criticità sanitarie - Valutazione dell’edificio nel suo contesto di prossimità - Criteri e strategie per il progetto di riuso e recupero edilizio - Intervento edilizio e rigenerazione dell’ambiente costruito - Relazioni tra l’edificio, il territorio e il paesaggio - Criteri ambientali minimi per l’interno, l’edificio ed il territorio
Serie COSTRUIRE SOSTENIBILE
Direttore scientifico: Alessandro Rogora
PERMESSO DI COSTRUIRE - SCIA E SCIA ALTERNATIVA - CILA E CILAS - FINE LAVORI - AGIBILITÀ
3a edizione riveduta e aggiornata
Modulistica unificata per l’edilizia - Quadro degli interventi e dei procedimenti edilizi - Attestazioni, asseverazioni e responsabilità dei tecnici - Dichiarazioni del titolare dell’intervento - Dichiarazioni del progettista e relazione tecnica di asseverazione - Quadro delle verifiche, istanze e comunicazioni non edilizie
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