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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Umbria 26/06/2009, n. 13
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- L.R. 16/02/2010, n. 12
- L.R. 23/12/2010, n. 27
- L.R. 16/09/2011, n. 8
- L.R. 23/12/2011, n. 18
- L.R. 14/12/2012, n. 23
- L.R. 21/06/2013, n. 12
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TITOLO I - NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO |
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CAPO I - IL GOVERNO DEL TERRITORIO SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - (Oggetto)1. La presente legge, nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, individua i criteri, l |
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Art. 2 - (Definizione di governo del territorio)1. Ai fini della presente legge il governo del territorio consiste nel complesso coordinato, organico |
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Art. 3 - (Finalità del governo del territorio)1. Le finalità del governo del territorio sono: a) rendere l’Umbria un laboratorio di sostenibilità finalizzato ad accre |
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SEZIONE II - LA PIANIFICAZIONE |
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Art. 4 - (Definizione e finalità della pianificazione)1. La pianificazione è la modalità generale di governo del territorio, attraverso la quale le politiche pubbliche trovano coerenza, integrazione e sinergia, anche sulla base di quadri conoscitivi e di quadri valutativi condivisi sullo stato e sulle dinamiche del territorio. 2. La pianificazione si esprime in una pluralità |
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Art. 5 - (Le dimensioni della pianificazione)1. La pianificazione si articola nelle seguenti dimensioni: |
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Art. 6 - (Le pianificazioni ed i soggetti competenti)1. La pianificazione assume la forma ed i contenuti di pianificazione territoriale urbanistica, pianificazione paesaggistica e pianificazione di settore per indirizzare l’azione pubblica e privata sul territorio utilizzando gli strumenti di cui al comma 3. 2. Le pianificazioni nel loro insieme assicurano la cooperazione tra i soggetti istituzionali attraverso il bilanciamento degli obiettivi pubblici, nonché il rispetto delle istanze e degli interessi privat |
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SEZIONE III - GLI ISTITUTI DELLA PIANIFICAZIONE |
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Art. 7 - (La cooperazione e la concertazione)1. La Regione e gli enti locali, nella formazione degli strumenti di pianificazione alle diverse scale, conformano la propria attività al metodo della cooperazione e della concertazione con i diversi soggetti preposti alla cura degli interessi pubblici coinvolti. |
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Art. 8 - (La partecipazione dei cittadini)1. Nelle diverse fasi dei processi di pianificazione devono essere assicurate: a) la con |
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Art. 9 - (Modalità attuative di piani e programmi regionali)1. La Giunta regionale individua le modalità di attuazione della pianificazione e programmazione regionale prevedendo il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati e, ove occorra, sottoscrivendo appositi accordi ed intese. |
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CAPO II - LA PIANIFICAZIONE REGIONALE SEZIONE I - PIANO URBANISTICO STRATEGICO TERRITORIALE |
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Art. 10 - (Finalità del Piano Urbanistico Strategico Territoriale)1. Il PUST è lo strumento generale della programmazione territoriale regionale di cui all’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria). 2. Attraverso il PUST la Regione, in coordinamento con i propri strumenti di programmazione economico-finanziaria e fermi restando i limiti ed i principi di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. |
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Art. 11 - (Contenuti del Piano Urbanistico Strategico Territoriale)1. Il PUST individua i temi settoriali di riferimento per la costruzione della visione strategica ed integrata del territorio regionale sulla base delle potenzialità paesaggistico-ambientali e territoriali nonché dei riferimenti programm |
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Art. 12 - (Elaborati del Piano Urbanistico Strategico Territoriale)1. Il PUST è costituito dai seguenti elaborati: a) un quadro conosci |
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Art. 13 - (Procedimento di formazione, adozione e approvazione del Piano Urbanistico Strategico Territoriale)1. La Giunta regionale adotta il documento preliminare del PUST, curando l’acquisizione di tutte le indagini e le analisi, nonché dei risultati prestazionali degli strumenti degli enti locali ritenuti pertinenti. N1 “2. Il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è effettuato nell’ambito del procedimento di formazione, adozione e approvazione del PUST.” |
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Art. 14 - (Efficacia e durata del Piano Urbanistico Strategico Territoriale)1. Il PUST approvato è efficace dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel BUR. Le piani |
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SEZIONE II - IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE |
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Art. 15 - (Finalità e obiettivi del Piano Paesaggistico Regionale)1. Il PPR, di cui all’articolo 6, comma 3, lettera b), è lo strumento unico di pianificazione paesaggistica del territorio regionale che, nel rispetto della Convenzione europea del Paesaggio e del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio di cui al d.lgs. 42/2004, nonché in correlazione a quanto espresso dal PUST e tenendo conto della programmazione delle regioni contermini, mira a governare le trasformazioni del territorio al fine di mantenere i caratteri identitari peculiari del paesaggio umbro perseguendo obiettivi di qualità paesaggistica. |
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Art. 16 - (Contenuti del Piano Paesaggistico Regionale)1. I contenuti del PPR, nel rispetto delle indicazioni di cui all’articolo 143, comma 1 del d.lgs. 42/2004, comprendono in particolare: a) la rappresentazione del paesaggio alla scala regionale e la sua caratterizzazione rispetto alle articolazioni più significative, intese come specifici paesaggi regionali |
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Art. 17 - (Elaborati del Piano Paesaggistico Regionale)1. Il PPR è costituito dai seguenti elaborati: a) relazione illustrativa; |
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Art. 18 - (Procedimento di formazione, adozione e approvazione del Piano Paesaggistico Regionale)1. La Giunta regionale preadotta il PPR, curando l’acquisizione di tutte le indagini e le analisi necessarie, con la partecipazione e il concorso degli enti locali che apportano anche il quadro delle conoscenze e gli elementi di indirizzo contenuti nei rispettivi strumenti di pianificazione. Il PPR è elaborato congiuntamente al Ministero per i beni e le attività culturali limitatamente ai beni paesaggistici di cui all’articolo 143, comma 1, lettere b), c) e |
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Art. 19 - (Efficacia e norme di salvaguardia del Piano Paesaggistico Regionale)1. Le previsioni del PPR, ai sensi dell’articolo 145, comma 3 del d.lgs. 42/2004: a) non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico; |
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Art. 20 - (Durata del Piano Paesaggistico Regionale)1. Il PPR ha di norma durata quinquennale ed è aggiornato secondo i termini e modalità |
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Art. 21 - (Adeguamento degli strumenti di pianificazione al Piano Paesaggistico Regionale)1. Le province, le “unioni speciali di comuni”N11 e i soggetti gestori delle aree naturali protette conformano i rispettivi piani e programmi al PPR nei termini ivi stabiliti che non devono essere superiori ad un anno dall’approvazione del medesimo PPR. |
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Art. 22 - (Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio)1. La Regione istituisce, con decreto del Presidente della Giunta regionale, l’Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio previsto dall’articolo 133, comma 1 del d.lgs. 42/2004. 2. L’Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio è il centro di ricerca, raccolta e scambio delle informa |
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CAPO III - MONITORAGGIO INTEGRATO DEL TERRITORIO |
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Art. 23 - (Istituzione del Sistema Informativo regionale Ambientale e Territoriale)1. Al fine di favorire la realizzazione di un sistema diffuso di conoscenze attinenti il territorio e l’ambiente è istituito il Sistema Informativo r |
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Art. 24 - (Funzioni e compiti del Sistema Informativo regionale Ambientale e Territoriale)1. La Regione, in coordinamento con i soggetti di cui all’articolo 23, comma 3, anche a seguito di specifici accordi di cooperazione e scambio dati, cura la realizzazione del SIAT integrato, cui sono affidate le seguenti funzioni: a) promuovere con le province e i comuni singoli o associati la rete informativa delle autonomie locali per il territorio, attraverso la definizione di standard informatici e informativi per la elaborazion |
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CAPO IV - LA PIANIFICAZIONE PROVINCIALE (IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE) |
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Art. 25 - (Finalità del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale)1. Il PTCP di cui all’articolo 6, comma 3, lettera c), la cui formazione è obbligatoria, è elaborato in base a quadri conos |
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Art. 26 - (Azione di coordinamento delle province)1. Le province, ai sensi del d.lgs. 267/2000, ed in quanto titolari di funzioni di pianificazione territoriale di area vasta, con il PTCP: a) raccordano e coordinano i diversi piani settoriali provinciali e di interesse sovracomu |
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Art. 27 - (Elaborati del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale)1. Il PTCP è costituito dai seguenti elaborati: a) la relazione illustrativa, descrive il metodo ed i contenuti del PTCP e degli altri elaborati che lo compongono e comprende: 1) il repertorio delle conoscenze, che illustra l’apparato conoscitivo sullo stato e sulle dinamiche delle componenti naturalistiche ed antropiche del territorio provinciale posto a base del Piano; il repertorio costituisce altresì supporto per la pianificazione comunale in un’ottica di sussidiarietà e copianificazione; 2) la visione strategica dell’assetto spaziale del terri |
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Art. 28 - (Copianificazione, formazione e approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale)1. Le province, con l’atto di avvio del processo di formazione del PTCP, nominando il responsabile unico del procedimento stabiliscono altresì: a) le modalità di partecipazione al processo formativo dei soggetti portatori di interessi collettivi, di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a); b) i soggetti da coinvolgere e le fasi in cui tali consultazioni e partecipazioni debbano essere effettuate, di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b). N2 “1bis. I procedimenti di VAS e di Verifica di assoggettabilità a VAS sono effettuati nell’am |
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“Art. 28 bis - (Integrazione del procedimento in materia di valutazione ambientale strategica del PTCP)N14 1. La provincia svolge le funzioni in materia di autorit&agrav |
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Art. 29 - (Efficacia, durata e varianti del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale)1. Il PTCP approvato è efficace dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel BUR ed ha di norma durata quinquennale. 2. Le province, entro e non oltre sei mesi dall&r |
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Art. 30 - (Adeguamento del Piano Regolatore Generale al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale)1. I comuni adeguano i propri strumenti urbanistici al PTCP entro e non oltre dodici mesi dall’ |
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TITOLO II - DIRITTI EDIFICATORI ED INTERVENTI STRAORDINARI IN MATERIA EDILIZIA |
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CAPO I - DEFINIZIONE DELLE QUANTITÀ PREMIALI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 10 LUGLIO 2008, N. 12 ED ALLA LEGGE REGIONALE 18 NOVEMBRE 2008, N. 17 |
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Art. 31 - (Definizione del valore convenzionale di cui al comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale 10 luglio 2008, n. 12)1. Ai fini degli interventi premiali negli Ambiti di Rivitalizzazione Prioritaria (ARP) di cui all’articolo 7 della legge regionale 10 luglio 2008, n. 12 (Norme per i centri storici) la quantità di Superficie Utile Coperta (SUC) derivante dal calcolo di cui agli articoli 8 e 9 della stessa legge regionale è moltiplicata per la somma di coe |
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Art. 32 - (Determinazione della premialità per interventi in materia di sostenibilità ambientale degli edifici di cui alla legge regionale 18 novembre 2008, n. 17)N3 “1. Per la realizzazione di nuovi edifici che ottengono la certificazione di sostenibilità ambientale di cui al disciplinare tecnico approvato in attuazione del Titolo II della legge regionale 18 novembre 2008, n. 17 (Norme in materia di sostenibilità ambientale degli interventi urbanistici ed edilizi), la potenzialità edificatoria stabilita in via ordinaria dallo strumento urbanistico generale, dal piano attuativo o da specifiche normative sul lotto oggetto di intervento, con esclusione degli interventi nei centri storici, è incrementata del venticinque per cento nel caso di edifici classificati in classe A, o del quindici per cento nel caso di edifici classificati in classe B.” |
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CAPO II - INTERVENTI STRAORDINARI PER IL RILANCIO DELL’ECONOMIA E FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE “URBANISTICA” N5 ARCHITETTONICA, STRUTTURALE ED AMBIENTALE DEGLI EDIFICI ESISTENTI |
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Art. 33 - (Finalità e ambito di applicazione)1. Le disposizioni del presente Capo sono volte al miglioramento della funzionalità degli spazi abitativi, produttivi e pertinenziali degli edifici esistenti, assicurando al contempo il conseguimento di più elevati livelli di sicurezza, di efficienza energetica e di qualità architettonica, in coerenza con i caratteri storici, paesaggistici ambientali ed urbanistici delle zone ove tali edifici sono ubicati. 2. Le disposizioni del presente Capo si applicano agli edifici di cui al comma 1, con esclusione di quelli: N6 “a) ricadenti nei centri storici e negli insediamenti storici, di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento regionale 25 marzo 2010, n. 7 (Regolamento regionale sulla disciplina del Piano comunale dei servizi alla popolazione, delle dotazioni territoriali e funzionali minime degli insediamenti e delle situazioni insediative di cui all’articolo 62, comma 1, lettere a), b) e c) della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale)) ovvero nelle corrispondenti zone omogenee previste dallo strumento urbanistico generale ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densit&agra |
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Art. 34 - (Interventi di ampliamento degli edifici a destinazione residenziale)1. Sono consentiti interventi edilizi di ampliamento entro il limite massimo del “venticinque” N5 per cento della SUC di ciascuna unità immobiliare e comunque fino al massimo complessivo di “ottanta” N5 metri quadrati, per gli edifici esistenti a destinazione residenziale aventi le seguenti caratteristiche: |
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Art. 35 - (Interventi di recupero su edifici a destinazione residenziale)1. Gli edifici a destinazione residenziale possono essere demoliti e ricostruiti con un incremento della SUC entro il limite massimo del venticinque per cento di quella esistente. 2. Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti purché l’edificio ricostruito consegua la certificazione di sostenibilità ambientale, almeno in classe “B”, di cui al disciplinare tecnico approvato in attuazione della l.r. 17/2008. |
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Art. 36 - (Interventi di ampliamento di edifici a destinazione produttiva)N3 “1. Gli edifici a destinazione non residenziale per almeno il settantacinque per cento, ricadenti negli insediamenti di cui agli articoli 22 e 23 del r.r. 7/2010, “nonché agli articoli 17, 20 e 21 del medesimo regolamento limitatamente alle attività di servizi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera g-quater) della l.r. 1/2004, R” N16 ovvero nelle corrispondenti zone omogenee previste dallo strumento urbanistico generale |
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Art. 37 - (Condizioni per gli interventi)1. Fatto salvo quanto stabilito dal d.lgs. 42/2004 in materia di vincolo paesaggistico, tutti gli interventi di ampliamento di cui agli articoli 34, 35 e 36 sono subordinati al rispetto delle seguenti condizioni: |
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Art. 38 - (Disposizioni applicative)1. Fatto salvo per gli interventi di cui agli articoli 35, comma 4 e 36, le disposizioni inerenti gli interventi previsti dal presente Capo hanno validità per le istanze di titoli abilitativi presentate al comune e complete della documentazione richiesta dalle norma |
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TITOLO III - MODIFICHE E ABROGAZIONI |
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CAPO I - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 FEBBRAIO 2000, N. 13 (DISCIPLINA GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE, DEL BILANCIO, DELL’ORDINAMENTO CONTABILE E DEI CONTROLLI INTERNI DELLA REGIONE DELL’UMBRIA) |
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CAPO II - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2000, N. 27 (PIANO URBANISTICO TERRITORIALE) |
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Art. 45 - (Modifica della denominazione del Titolo I della l.r. 27/2000)1. Il Titolo I della l.r. 27/2000 è sostituito dal seguente: “Disposizioni generali&rdqu |
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Art. 46 - (Modifica all’articolo 5)1. L’articolo 5 della l.r. 27/2000 è sostituito dal seguente: “Art. 5 - |
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Art. 47 - (Modifiche all’articolo 7)1. La rubrica dell’articolo 7 della l.r. 27/2000 è sostituita alla seguente “(Valo |
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Art. 48 - (Modifiche all’articolo 8)1. La rubrica dell’articolo 8 della l.r. 27/2000 è sostituita dalla seguente “(Sce |
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Art. 49 - (Modifica all’articolo 12)1. Al comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 27/2000 le parole “Il P.U.T. indica nella carta |
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Art. 50 - (Modifica all’articolo 13)1. Il comma 2 dell’articolo 13 della l.r. 27/2000 è sostituito dal seguente: |
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Art. 51 - (Modifiche all’articolo 15)1. Al comma 2 dell’articolo 15 della l.r. 27/2000 le parole “dal PTCP quale piano paesist |
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Art. 52 - (Modifiche all’articolo 17)1. Al comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 27/2000 le parole “Il P.U.T. nelle carte n. 12 e 13 rappresenta” sono sostituite dalle |
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Art. 53 - (Modifica all’articolo 22)1. Al comma 1 dell’articolo 22 della l.r. 27/2000 le parole “Il P.U.T., nella carta n. 20 |
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Art. 54 - (Integrazione alla l.r. 27/2000)1. Dopo l’articolo 22 della l.r. 27/2000 è inserito il seguente: “Art. 22 bis - (Oliveti) 1. Gli oliveti, oltre a qualificare le produzioni regionali di cui all’articolo 19, comma 2, lettera a), rappresentano un elemento identitario del territorio umbro. |
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Art. 55 - (Modifica all’articolo 25)1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 25 della l.r. 27/2000 le parole “già |
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Art. 56 - (Modifica all’articolo 26)1. Il comma 3 dell’articolo 26 della l.r. 27/2000 è sostituito dal seguente: |
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Art. 57 - (Modifiche all’articolo 29)1. Al comma 1 dell’articolo 29 della l.r. 27/2000 le parole “Il P.U.T. indica nelle carte n. 23, 24, 25, 26 e 27:” sono sostituite dalle seguenti parole “Nelle |
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Art. 58 - (Modifica all’articolo 30)1. Al comma 8 dell’articolo 30 della l.r. 27/2000 le parole “, in coerenza al P.U.T. e al |
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Art. 59 - (Modifica all’articolo 31)1. Al comma 1 dell’articolo 31 della l.r. 27/2000 le parole “Il P.U.T. nelle carte n. 33 |
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Art. 60 - (Modifica all’articolo 34)1. Al comma 1 dell’articolo 34 della l.r. 27/2000 le parole “dal P.U.T.” sono sosti |
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Art. 61 - (Modifica all’articolo 46)1. Al comma 1 dell’articolo 46 della l.r. 27/2000 le parole “Il P.U.T., nella carta n. 44 |
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Art. 62 - (Modifica all’articolo 47)1. Al comma 1 dell’articolo 47 della l.r. 27/2000 le parole “Il P.U.T., nella carta n. 45 |
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Art. 63 - (Modifica all’articolo 50)1. Il comma 1 dell’articolo 50 della l.r. 27/2000 è sostituito dal seguente: |
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Art. 64 - (Modifica all’articolo 51)1. Al comma 3 dell’articolo 51 della l.r. 27/2000 le parole “i contenuti del P.U.T.&rdquo |
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Art. 65 - (Modifica all’articolo 71)1. Al comma 1 dell’articolo 71 della l.r. 27/2000 le parole “Il piano urbanistico territo |
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Art. 66 - (Modifica all’articolo 72)1. Dopo il comma 1 dell’articolo 72 della l.r. 27/2000 è inserito il seguente: |
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Art. 67 - (Abrogazioni della l.r. 27/2000)1. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 100, comma 1 sono abrogate le seguenti disposizioni |
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CAPO III - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 18 NOVEMBRE 2008, N. 17 (NORME IN MATERIA DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEGLI INTERVENTI URBANISTICI ED EDILIZI) |
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CAPO IV - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 18 FEBBRAIO 2004, N. 1 (NORME PER L’ATTIVITÀ EDILIZIA) |
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Art. 70 - (Modifica all’articolo 8)1. Dopo il comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 1/2004 è aggiunto il seguente: |
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Art. 71 - (Modifica all’articolo 14)1. Al secondo periodo del comma 2 dell’articolo 14 della l.r. 1/2004 la parola “due&rdquo |
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Art. 72 - (Modifiche all’articolo 17)1. Al comma 2 dell’articolo 17 della l.r. 1/2004 dopo la parola “disposizioni,” sono inseri |
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Art. 73 - (Modifica all’articolo 18)1. Al comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 1/2004 è aggiunto, infine, il seguente periodo |
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Art. 74 - (Modifiche all’articolo 26)1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 26 della l.r. 1/2004, le parole “che possiede i requisiti previsti dall’art. 5 del reg |
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Art. 75 - (Modifica all’articolo 38)1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 38 della l.r. 1/2004 la parola “settanta&rdq |
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Art. 76 - (Modifica all’articolo 39)1. Al comma 3 dell’articolo 39 della l.r. 1/2004 le parole “di cui al comma 1 su un campi |
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Art. 77 - (Modifiche all’articolo 45)1. Alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 45 della l.r. 1/2004, dopo le parole “di tip |
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Art. 78 - (Modifica all’articolo 46)1. Al comma 1 dell’articolo 46 della l.r. 1/2004 dopo la parola “PUT” sono inserite |
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CAPO V - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 NOVEMBRE 2004, N. 21 (NORME SULLA VIGILANZA, RESPONSABILITÀ SANZIONI E SANATORIA IN MATERIA EDILIZIA) |
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Art. 79 - (Modifiche all’articolo 3)1. Al terzo periodo del comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 21/2004 R prima della par |
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Art. 80 - (Modifica all’articolo 5)1. Al comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 21/2004 dopo la parola “abilitativo,” sono |
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Art. 81 - (Modifica all’articolo 6)1. Al comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 21/2004 dopo la parola “Se” sono inserite |
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Art. 82 - (Modifica all’articolo 17)1. Al comma 2 dell’articolo 17 della l.r. 21/2004, dopo le parole “piano attuativo” |
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Art. 83 - (Modifica all’articolo 18)1. Dopo il comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 21/2004 è inserito il seguente: “1 bis. La procedura prevista |
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CAPO VI - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 22 FEBBRAIO 2005, N. 11 (NORME IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO: PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE) |
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Art. 85 - (Modifiche ed integrazioni all’articolo 3)1. Alla lettera d) del comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 11/2005, le parole “di cui all’articolo 30;” sono sostituite dalle seguenti parole “premiali e perequativi;”. 2. Alla lettera g) del comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 11/2005, dopo la parola “perseguire” le parole “, i meccanismi perequativi |
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Art. 86 - (Modifica all’articolo 9)1. Al comma 3 dell’articolo 9 della l.r. 11/2005 è aggiunto, infine, il seguente periodo |
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Art. 87 - (Modifica all’articolo 15)1. Al comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 11/2005 è aggiunto, infine, il seguente period |
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Art. 88 - (Modifiche ed integrazioni all’articolo 28)1. I commi 1 e 2 dell’articolo 28 della l.r. 11/2005 sono sostituiti dai seguenti: “1. Nelle parti del territorio per le quali il PRG, parte operativa, delimita ambiti ai fini degli interventi integrati finalizzati alla riqualificazione urbana di cui all’articolo 4, comma 2, lettera e), l’attuazione del PRG ha luogo tramite programma urbanistico. Gli interventi integrati finalizzati alla riqualificazione urbana riguardano parti del territor |
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Art. 89 - (Integrazione alla l.r. 11/2005)1. Dopo l’articolo 28 della l.r. 11/2005 è inserito il seguente: “Art. 28 bis - (Edilizia residenziale sociale) 1. I comuni qualora non dispon |
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Art. 90 - (Modifiche all’articolo 29)1. Il comma 3 dell’articolo 29 della l.r. 11/2005 è abrogato. |
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Art. 91 - (Modifica all’articolo 32)1. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 32 della l.r. 11/2005 è sostituita dalla segu |
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Art. 92 - (Modifiche all’articolo 34)1. Al comma 8 dell’articolo 34 della l.r. 11/2005 la parola “ventennale” è s |
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Art. 93 - (Modifiche all’articolo 35)1. Al comma 5 dell’articolo 35 della l.r. 11/2005 dopo le parole “nelle aree dove sono già presenti” le parole “insediamenti edilizi” sono sos |
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Art. 94 - (Integrazioni alla l.r. 11/2005)1. Dopo l’articolo 35 della l.r. 11/2005 sono inseriti i seguenti: “Art. 35 bis - (Vincoli) 1. Il vinc |
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Art. 95 - (Modifica dell’articolo 62)1. Il comma 3 dell’articolo 62 della l.r. 11/2005 è sostituito dal seguente: |
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Art. 96 - (Modifica all’articolo 64)1. Al comma 1 dell’articolo 64 della l.r. 11/2005 sono soppresse le seguenti parole “, di |
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Art. 97 - (Modifica all’articolo 67)1. Al comma 5, primo periodo, dell’articolo 67 della l.r. 11/2005, dopo il numero “28,&rd |
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CAPO VII - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 LUGLIO 2007, N. 23 (RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE) |
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Art. 98 - (Modifica all’articolo 14)Omissis |
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CAPO VIII - ABROGAZIONI |
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Art. 99 - (Abrogazione della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28)1. La legge regionale 10 aprile 1995, n. 28 (Norme in materia di strumenti di pianificazione territor |
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CAPO IX - NORME TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 100 - (Norme transitorie e finali)1. Fino al conseguimento dell’efficacia del primo PUST disciplinato dalla presente legge rimangono comunque in vigore le disposizioni di cui alla l.r. 27/2000 abrogate dalla presente legge. 2. Dalla data di conseguimento di efficacia del PUST e del PPR ogni rinvio effettuato da leggi regionali e da altri atti, normativi o amministrativi, al PUT deve intendersi riferito, per quanto di rispettiva competenza, al PUST e al PPR, disciplinati dalla presente legge, nonché alla l.r. 27/2000. |
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