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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.R. Umbria 19/06/2024, n. 575
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Testo del documento
LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: "L.R. n. 1/2015, articolo 86: Aggiornamento catasto regionale delle singolarità geologiche o geositi e sostituzione della carta n. 11 della L.R. n. 27/2000." e la conseguente proposta dell'Assessore Enrico Melasecche Germini. |
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Documento istruttorioOggetto: L.R. n. 1/2015, articolo 86: Aggiornamento catasto regionale delle singolarità geologiche o geositi e sostituzione della carta n. 11 della L.R. n. 27/2000
La legge regionale dell'Umbria 21 gennaio 2015 n. 1 "Testo unico governo del territorio e materie correlate" all'articolo 86 definisce e tutela le "Aree di particolare interesse geologico e singolarità geologiche": "1. La Regione, con il PPR, tutela gli ambiti caratterizzati da aree di particolare interesse geologico e da singolarità geologiche indicati nella carta n. 11 allegata alla L.R. n. 27/2000. 2. La Giunta regionale, ai fini della tutela di cui al comma 1, istituisce e aggiorna il catasto regionale delle singolarità geologiche. 3. I beni censiti rivestono interesse pubblico e la loro rimozione o modificazione è consentita, esclusivamente a fini scientifici o didattici, previa autorizzazione del comune competente per territorio, che ne dà contemporanea comunicazione alla Giunta regionale per la vigilanza e la registrazione nel catasto di cui al comma 2. 4. Il PRG, parte strutturale, delimita in termini fondiari gli ambiti delle singolarità geologiche relativi al censimento e definisce le norme per mantenere l'assetto geomorfologico ed idrogeologico d'insieme. 5. Negli ambiti individuati dal PRG è comunque vietato: a) realizzare discariche e depositi di rifiuti; b) realizzare impianti arboreo-arbustivi finalizzati al rimboschimento o ad attività agricole che possano recare pregiudizio o nascondere le emergenze geologiche puntuali o diffuse; c) effettuare captazioni, derivazioni o alterazioni del regime idrico delle acque superficiali e sotterranee, qualora compromettano il bene censito; d) realizzare infrastrutture che possano arrecare pregiudizio ai beni censiti, salvo la realizzazione di infrastrutture della rete escursionistica; e) realizzare opere che possano produrre alterazioni, degrado e distruzione dei beni e dei siti medesimi, con esclusione di quelle inerenti esigenze di pubblica incolumità o necessarie a favorire la tutela e la valorizzazione dell'emergenza geologica oggetto di censimento." Al comma 2 del sopra citato articolo viene attribuita alla Giunta Regionale la funzione di istituzione e aggiornamento del catasto regionale delle singolarità geologiche. L'attività di aggiornamento è iniziata dal 2018 quando l'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA) ha chiesto alla Regione Umbria con nota n. 48252 del 26/07/18 la collaborazione per l'inventario dei geositi umbri a cui è seguito riscontro positivo con nota n. 178428 del 24/08/18 con indicazione del responsabile delle attività individuato in Andrea Motti, Responsabile della Sezione competente per tali attività. Sempre nel 2018 è stato riattivato presso ISPRA il Comitato di coordinamento Geologico tra lo Stato, le Regioni e le province Autonome, istituito con D.M. 4 maggio 2001. Andrea Motti è stato nominato dalla Regione Umbria quale membro con funzioni decisionali nel Consiglio Direttivo del Comitato e dal 2021 svolge la funzione di vice Presidente del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ha approvato il Regolamento di funzionamento in cui sono stati definite le modalità per istituire tavoli tematici che si occupano di specifiche tematiche geologiche e geotematiche di interesse comune nazionale e regionale. Tra i vari tavoli tematici istituiti vi è quello denominato "Patrimonio geologico" che per definizione istitutiva si occupa di: affrontare temi quali gli inventari e geodatabase dei geositi ai fini del loro inserimento nella pianificazione territoriale; individuare i criteri per valutarne l'importanza locale, regionale e nazionale anche ai fini dell'individuazione di geositi valorizzabili in senso geoturistico; inserimento del patrimonio geologico nella cartografia geologica; riconoscimento di geositi con forti connessioni con il patrimonio culturale (archeogeositi); conservazione e la valorizzazione dei siti del patrimonio culturale internazionale (WHL). Il termine singolarità geologica, riportata nella L.R. n. 27/2000 e nella successiva L.R. n. 1/2015, ha subito delle modificazioni come terminologia ufficiale e contenutistica che viene di seguito riportata facendo riferimento alla nuova definizione ufficiale di geosito. I geositi esprimono la geodiversità di un territorio e sono strettamente legati al paesaggio, quindi alle componenti sociale, culturale, umana e non da ultimo economica del territorio. Negli ultimi anni infatti, il geoturismo ha preso piede nell'ambito del crescente successo del cosiddetto turismo sostenibile e questo ha favorito la valorizzazione di alcuni geositi, che per le loro caratteristiche sono "sfruttabili" turisticamente. L'importanza dei geositi nella presentazione delle candidature a Geoparco della GGN dell'UNESCO, il riconoscimento di geositi con forti connessioni con il patrimonio culturale (archeogeositi), suggeriscono di considerare anche la conservazione e la valorizzazione dei siti del patrimonio culturale internazionale (WHL). Il geosito è definito come bene geologico da tutelare poiché rappresentativo di "geodiversità" e non come "bene culturale". Nell'Inventario Nazionale dei Geositi (ISPRA) attualmente i geositi sono classificati in base all'interesse: internazionale, nazionale, regionale e locale. A questa suddivisione, basata su criteri scientifici, viene poi associata la distinzione fondata sulla caratteristica geologica prevalente, per cui un geosito può essere descritto come di interesse geomorfologico, paleontologico, ecc. Pertanto il termine geosito deve essere definito con la sua principale caratteristica scientifica (geosito geomorfologico, geosito paleontologico, |
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