Articolo aggiunto dalla L.R. del 16/09/2011 n.8 e successivamente abrogato dalla L.R. del 04/04/2012 n.7. L’articolo 71-bis così recitava: “1. Le disposizioni di cui all’articolo 15, comma 1 della presente legge e all’articolo 5, comma 3, lettera c) della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 si interpretano nel senso che non si considerano boschi quelli ricadenti nelle aree indicate al comma 2, dell’articolo 146 del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, come recepito nel comma 2, dell’articolo 142 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, anche quando i boschi medesimi siano sottoposti a vincolo provvedimentale di tutela paesaggistica, fermo restando il regime autorizzatorio previsto dal d.lgs. medesimo.”

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