Articolo aggiunto dall'art. 14, comma 2, della L.P. 28/03/2013, n. 5 e, successivamente, abrogato dall'art. 62, comma 2, della L.P. 08/08/2023, n. 9, così recitava:

"Art. 40-quinquies - Riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese

1. La Provincia promuove un piano straordinario, di durata non superiore al quinquennio, per ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese derivanti da obblighi informativi previsti dalla normativa provinciale, anche semplificando la richiesta di informazioni e accelerando la loro acquisizione d'ufficio mediante l'uso delle tecnologie o attraverso convenzioni con enti e istituzioni per accedere direttamente ai relativi archivi informatici.

2. Per ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese la Provincia, anche in collaborazione con le associazioni di categoria, effettua un'indagine statistica conoscitiva, diretta a individuare e a misurare gli oneri amministrativi, in base a criteri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

3. In base agli esiti dell'indagine la Giunta provinciale, sentite le associazioni di categoria, la competente commissione permanente del Consiglio provinciale e il Consiglio delle autonomie locali, adotta il piano straordinario che prevede, entro il termine del periodo indicato nel comma 1:

a) l'obiettivo di ridurre gli oneri per una quota complessiva non inferiore al 25 per cento;

b) le misure di riordino e di semplificazione della normativa provinciale da realizzare per conseguire l'obiettivo indicato nella lettera a), con priorità per quelle caratterizzate da maggiore onerosità;

c) le strutture provinciali e gli altri soggetti da coinvolgere nell'attuazione dell'obiettivo indicato nella lettera a), e le modalità del loro coinvolgimento, in modo da assicurare alle associazioni di categoria la facoltà di presentare suggerimenti e proposte;

d) le misure organizzative e tecnologiche da adottare;

e) l'elaborazione di una metodologia che consenta di valutare e misurare gli oneri amministrativi attraverso una stima monetaria;

f) i tempi per l'adozione e la realizzazione delle misure previste dalle lettere a), b), c), d) ed e);

4. La Provincia valuta annualmente lo stato di attuazione del piano, anche per aggiornarlo, e ne informa la competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

5. La struttura cui compete predisporre gli atti attuativi di semplificazione acquisisce preventivamente il parere della struttura provinciale competente in materia di semplificazione amministrativa circa la conformità degli atti alle misure previste dal comma 3.

6. Per garantire l'invarianza degli oneri a carico delle imprese le proposte di disposizioni normative o amministrative, quando comportano oneri amministrativi, prevedono la contestuale riduzione o eliminazione di altri oneri amministrativi, per un pari importo stimato. A tal fine le proposte di atto normativo o amministrativo predisposte dopo l'adozione del piano straordinario sono corredate da una valutazione sull'invarianza degli oneri da effettuarsi nei casi e con le modalità stabilite dalla Giunta provinciale.

7. L'attuazione delle misure di semplificazione previste dal piano straordinario costituisce obiettivo dei dirigenti e del personale, e rileva ai fini della loro valutazione.

8. Il termine del piano straordinario decorre dalla data di adozione del piano approvato ai sensi dell'articolo 19 (Riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese) della legge provinciale 27/12/2010, n. 27; quest'ultimo piano costituisce la prima attuazione del presente articolo."

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