N23 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo aggiunto dall'art. 1, della L.P. 19/02/2002, n. 1; modificato dall'art. 1, comma 3, della L.P. 17/06/2004, n. 6; dall'art. 20, comma 5, della L.P. 27/12/2010, n. 27 e, successivamente, abrogato dall’art. 37, comma 3, della L.P. 16/06/2022, n. 6, così recitava:

“Art. 16-ter - Conferenza di servizi preliminare

1. La conferenza di servizi può essere convocata per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi, su motivata e documentata richiesta dell'interessato, prima della presentazione di un'istanza o di un progetto definitivo, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tal caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente. A tal fine la Giunta provinciale definisce i criteri e le modalità per la determinazione e il rimborso dei costi, anche in via forfettaria.

2. Nelle procedure di realizzazione di lavori pubblici d'interesse provinciale, ove non diversamente disposto dalla vigente disciplina in materia, la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico e alla tutela della salute si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi preclusivi alla realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di consenso.

2-bis. Il dissenso espresso in sede di conferenza preliminare da una struttura o amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità è sottoposto alla disciplina dell'articolo 16-quinquies, comma 3.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, la conferenza di servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione; le indicazioni fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo.

4. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile della struttura competente alla realizzazione dei lavori trasmette alle strutture e alle amministrazioni interessate il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni da esse indicate in sede di conferenza di servizi sul progetto preliminare, e convoca la conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivo alla trasmissione. In caso di affidamento mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di servizi sulla base del solo progetto preliminare.

5. Quest'articolo è efficace a decorrere dal 1 gennaio 2003. Entro tale data, tuttavia, la Giunta provinciale può individuare le tipologie di progetti per i quali la conferenza di servizi è indetta anche anteriormente alla predetta data.”

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