Articolo aggiunto dall'art. 1, della L.P. 19/02/2002, n. 1; modificato dall'art. 1, comma 4, della L.P. 17/06/2004, n. 6; dall'art. 3, comma 2, della L.P. 28/12/2009, n. 19; dall'art. 20, comma 6, della L.P. 27/12/2010, n. 27; dall'art. 32, comma 4, della L.P. 27/12/2012, n. 25; dall’art. 1, comma 4, della L.P. 28/12/2020, n. 15 e, successivamente, abrogato dall’art. 37 comma 3, della L.R. 16/06/2022, n. 6, così recitava:

“Art. 16-quater - Procedura della conferenza di servizi

1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti, e può svolgersi per via telematica.

2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle strutture o alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno sette giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni le strutture e le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tal caso, la struttura o l'amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque successiva alla prima di non più di dieci giorni.

3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai sensi dell'articolo 16 ter, le strutture e le amministrazioni presenti stabiliscono il termine per la conclusione dei lavori. In assenza di tale determinazione, i lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni.

4. Ogni struttura e amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante, anche espressamente delegato a tal fine dall'organo competente, legittimato ad esprimere in modo vincolante la volontà su tutte le decisioni di competenza della struttura e dell'amministrazione convocata.

4-bis. A conclusione dei lavori della conferenza, o comunque alla scadenza del termine di cui al comma 3, viene redatto apposito verbale di conclusione della conferenza.

5. Si considera acquisito l'assenso della struttura o dell'amministrazione, comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA), il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non ha espresso definitivamente la volontà della struttura o dell'amministrazione rappresentata. Gli atti adottati successivamente all'ultima riunione sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21-nonies della legge n. 241 del 1990, se ne ricorrono i presupposti e le condizioni.

6. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti, chiarimenti o ulteriore documentazione. In tal caso il termine fissato per la conclusione dei lavori rimane sospeso dalla data della richiesta dei chiarimenti o degli elementi integrativi e riprende a decorrere dalla loro ricezione. Se i chiarimenti o gli elementi integrativi non sono forniti entro il termine perentorio di trenta giorni si procede prescindendo da essi.

6-bis. Il provvedimento finale di competenza della struttura o amministrazione procedente è adottato valutati gli esiti della conferenza, come risultanti dal suo verbale di conclusione, e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

7. Il provvedimento finale adottato ai sensi del comma 6-bis, se favorevole, sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla-osta, parere o altro atto di assenso comunque denominato di competenza delle strutture o delle amministrazioni partecipanti o invitate a partecipare alla conferenza, ma risultate assenti.

7-bis. Quest'articolo si applica quando la conferenza di servizi è convocata ai sensi dell'articolo 16, commi 2, 2-bis, 4 e 5.”

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