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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Bolzano 30/01/2006, n. 1
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- L.P. 13/11/2009, n. 9
- L.P. 18/10/2006, n. 11
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Capo I - Ambito di applicazione |
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Art. 1 - Ambito di applicazione1. La presente legge disciplina gli impianti a fune in servizio pubblico e privato. |
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Art. 2 - Definizioni1. Sono funivie gli impianti a fune che utilizzano funi portanti oppure funi portanti-traenti, destinati al trasporto di persone o cose o di entrambi. Tali impianti sono: a) funicolari terrestri i cui veicoli vengono trainati su binari o altre guide fisse da una o più funi; b) le funivie aeree i cui veicoli vengono portati e trainati da una o più funi senza guide fisse; |
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TITOLO II - FUNIVIE IN SERVIZIO PUBBLICO |
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Capo I - Servizio pubblico |
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Art. 3 - Funivie in servizio pubblico1. |
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Art. 4 - Categorie delle linee funiviarie1. Le linee funiviarie in servizio pubblico si suddividono in tre categorie: a) la prima categoria comprende gli |
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Capo II - Concessioni |
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Art. 5 - Obbligo di concessione1. La costruzione e l’esercizio degli impianti a fune in servizio pubblico sono soggetti a concessione, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 164, comma 1, secondo |
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Art. 6 - Cauzione1. Il/La richiedente la concessione per la costruzione e l’esercizio di un impianto a fune in servizio pubblico deve costituire una cauzione da un minimo di 1.000,00 euro ad un massimo di 6.000,00 euro. L’effettivo ammontare viene stabilito con regolamento di esecuzione, tenuto conto del tipo di impianto. |
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Art. 7 - Rilascio della concessione1. La concessione è rilasciata dall’assessore/dall’assessora provinciale competente in materia di mobilità, previa acquisizione: a) del parere tecnico dell’ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari sulla costruibilità dell’impianto; b) del parere di massima favorevole sull’eventuale pista da sci servita dalla linea funiviaria, rilasciato dal direttore/dalla direttrice della Ripartizione provinciale Turismo; |
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Art. 8 - Durata della concessione1. La durata della concessione non può eccedere: |
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Art. 9 - Modifica e rinnovo della concessione1. La concessione può essere modificata, su richiesta del/della titolare della stessa o d’ufficio, quando si rendono necessarie varianti sostanziali alla linea, determinate con regolamento di esecuzione. 2. Su richiesta, la co |
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Art. 10 - Cambiamento di categoria1. Qualora intervengano fatti tali da conferire alla linea concessa caratteristiche proprie di una categoria diversa, l’assessore/ |
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Art. 11 - Decadenza della concessione1. L’assessore/L’assessora provinciale competente in materia di mobilità pronuncia la decadenza della concessione qualora il/la titolare della concessione, diffidato/a per tre volte |
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Art. 12 - Cessione di linee funiviarie1. La cessione di linee funiviarie di prima categoria è autorizzata dall’assessore/dall’assessora provinciale competente in mat |
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Art. 13 - Revoca della concessione1. L’assessore/L’assessora provinciale competente in materia di mobilità può revocare la concessione relativa agli impianti di prima categoria per comprovate esigenze di pubblico interesse.N33 2. Al/Alla titolare della concessione spetta |
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Art. 15 - Tariffe, orari e assicurazioni1. L’assessore/L’assessora provinciale competente in materia di mobilità approva, per gli impianti di prima categoria, le tariffe massime per le corse singole, le modalità dell’esercizio, salvo quanto disposto dall’articolo 26, e, se del caso, gli orar |
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Art. 15-bis - Contratti di servizio per impianti di risalita di paese e di piccoli comprensori sciistici |
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Capo III - Concorrenza |
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Art. 16 - Diramazione e prolungamento di linee |
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Art. 17 - Linee funiviarie interferenti1. Sono linee funiviarie interferenti quelle che servono sostanzialmente alle stesse finalità di trasporto, che hanno le medesime f |
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Art. 18 - Linee funiviarie in concorrenza1. Due o più domande di concessione relative a linee funiviarie finitime o interferenti fra loro o con altre linee che già dispongono di concessione, sia che riguardino linee singole sia sistemi di linee, sono considerate concorrenti e devono ess |
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Art. 19 - Sistema di linee1. Il/La titolare di una concessione di linea funiviaria o il/la richiedente la stessa è preferito nel rilascio della concessione di nuove linee, qualora le stesse realizzino, da sole o in combinazione con quelle esistenti, un sistema di linee. |
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Capo IV - Espropriazione per pubblica utilità |
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Art. 20 - Norme applicabili1. All’espropriazione di beni immobili, di diritti relativi a beni immobili e alla costituzione coattiva di servitù, occorrenti per la costruzione e l’esercizio di linee funiviarie, si applicano, in quanto non diversamente previsto dalla presente legge, le disposizioni di cui alla legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche. |
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Art. 21 - Pubblica utilità, urgenza e indifferibilità1. Il provvedimento di riconoscimento di un sistema di linee, il provvedimento di concessione di linee funiviarie di prima e seconda categoria, l’inserimento, quando previsto, degli impianti di seconda categoria |
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Art. 22 - Oggetto dell’espropriazione1. In favore del/della richiedente una concessione o del/della titolare della stessa possono essere costituiti i seguenti diritti reali: a) la proprietà delle aree necessarie alla costruzione delle stazioni, con eventuale locale di ricovero d’emergenza, e degli accessi alla pubblica via; b) la proprietà delle aree limitrofe alle stazioni, destinate a parcheggio; c) la servitù di |
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Art. 23 - Accesso alla proprietà privata1. Chi richiede il rilascio di una concessione per una linea funiviaria può introdursi nelle proprietà private e compiervi, eventualmente assistito |
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Capo V - Impianti a fune - progettazione, costruzione e sorveglianza tecnica sull’esercizio |
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Art. 24 - Approvazione del progetto funiviario e costruzione dell’impianto1. Per il rilascio del parere tecnico sulla costruibilità dell’impianto va presentato il progetto funiviario preliminare o quello definitivo. 2. Con regolamento d’esecuzione è determinata la documentazione da presentarsi con il progetto funiviario preliminare, con quello definitivo e con quello esecutivo. 3. Nel corso dell’esame del progetto funiviario può essere chiesto il parere tecnico della Commissione per le funicolari aeree e terrestri presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 4. L’autorizzazione all’inizio dei lavori di costruzione dell’impianto è r |
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Art. 25 - Collaudo funzionale e nullaosta all’esercizio pubblico1. Ultimati i lavori di costruzione dell’impianto e dopo un congruo numero di ore di preesercizio, l’impianto è sottoposto a collaudo funzionale. Il relativo procedimento è disciplinato con regolamento di esecuzione. 2. Al collaudo provvede una commissione nominata dall’assessore/dall’assessora provinciale competente in materia di mobilità, composta da almeno due ingegneri/ingegnere dell’ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari. In presenza di impianti innovativi o p |
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Art. 26 - Norme per il servizio1. Il servizio deve essere effettuato secondo le prescrizioni di esercizio approvate dall’ufficio provinciale competente in materia di trasporti f |
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Art. 27 - Sorveglianza tecnica sull’impianto e revisioni periodiche1. La sorveglianza sugli impianti è effettuata dall'ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari, che dispone ispezioni e verifiche funzionali e può imporre prescrizioni. I termini e le modalità delle ispezioni e ve |
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Art. 28 - Oneri di collaudo e di sorveglianza1. Con regolamento d’esecuzione sono determinati: a) l’ammontare degli onorari di collaudo; b) i costi convenzionali degli impianti, da prendere |
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Art. 29 - Statistica1. I/Le titolari della concessione forniscono all’amministrazione provinciale i dati statistici a loro richiesti. |
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Art. 30 - Divieto pubblicitario1. È vietato apporre della pubblicità sui sostegni, sui veicoli degli impianti a fune, negli spazi riguardanti l’esercizio nelle |
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Capo VI - Provvidenze per la costruzione e l’ammodernamento degli impianti a fune |
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Art. 30-bis - Aiuti1. La Provincia incentiva lo sviluppo e l’efficiente funzionamento delle funivie in servizio pubblico e concede contributi in conto capitale per il finanziamento di interventi riguardanti la costruzione, il miglioramento qualitativo, l'ammodernamento tecnologico, anche parziale, l'aumento della portata oraria, la sostituzione di parti dell’impianto, la revisione periodica prevista dalla normativa vigente, comprese le operazioni per lo spostamento delle funi portanti, nonché il miglioramento e l'aggiornamento tecnologico dei sistemi per la distribuzione e la lettura dei titoli di viaggio per: |
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TITOLO III - FUNIVIE IN SERVIZIO PRIVATO E TELEFERICHE |
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Capo I - Competenza e autorizzazioni |
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Art. 31 - Autorizzazioni1. Per le eventuali autorizzazioni necessarie per la costruzione e l’esercizio degli impianti a fune in servizio privato è compet |
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Art. 32 - Suddivisione delle funivie1. Le funivie si suddividono in: a) funivie per il trasporto di persone e cose; |
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Art. 33 - Nullaosta all’esercizio1. Il sindaco/La sindaca rilascia il nullaosta necessario all’esercizio dei seguenti impianti: a) funivie per il trasporto di persone e cose; b) grandi teleferiche p |
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Art. 34 - Esperte/Esperti di funivie1. La redazione dei progetti, l’esecuzione del collaudo tecnico e le verifiche periodiche delle funivie per le quali è richiesto |
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Art. 35 - Norme di sicurezza per le funivie1. Alle funivie adibite al trasporto di persone e cose, utilizzate per rifugi alpini e per scopi agricoli e come tali escluse “dal |
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Art. 36 - Contributi per l’apposizione delle segnalazioni delle funivie come ostacoli alla navigazione aerea1. La Giunta provinciale può concedere contributi in conto capitale nella misura massima dell’80 per cento del costo di investime |
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Art. 37 - Validità, rinnovo e decadenza del nullaosta all’esercizio nonché smantellamento dell’impianto1. La validità del nullaosta all’esercizio non può superare i 20 anni, salvo rinnovo. Il rinnovo è subordinato all’esito positivo delle prove e verifiche effettuate ai sensi dell’ articolo 39. |
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Art. 38 - Esercizio delle funivie1. L’esercizio delle funivie deve svolgersi nel rispetto delle prescrizioni contenute nella concessione edilizia, nel nullaosta al |
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Art. 39 - Prove e verifiche tecniche1. Le funivie per le quali è richiesto il nullaosta all’esercizio vanno sottoposte periodicamente a prove e verifiche da parte di |
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TITOLO IV - DISPOSIZIONI COMUNI PER LE FUNIVIE IN SERVIZIO PUBBLICO E PRIVATO E DISPOSIZIONI PER GLI OSTACOLI ALLA NAVIGAZIONE AEREA |
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Capo I - Norme di sicurezza |
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Art. 40 - Ostacoli alla navigazione aerea, loro comunicazione e carte digitali1. Ostacoli alla navigazione sono costruzioni verticali come tralicci, antenne, sostegni, camini e costruzioni simili nonché infrastrutture lineari come |
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Art. 41 - Dispositivi per la segnalazione degli ostacoli alla navigazione aerea |
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Art. 42 - Norme di sicurezza1. Fino a quando non sia diversamente disposto con regolamento di esecuzione, a tutti gli impianti esclusi “dal regolamento (UE) n |
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Capo II - Norme di sicurezza per gli impianti a fune adibiti al trasporto di persone - adeguamento al regolamento (UE) n. 424/2016 |
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Art. 43 - Campo di applicazione1. Il presente capo disciplina la costruzione degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone e dei loro elementi costruttivi nonché l’immissione sul mercato dei sottosistemi e degli elementi di s |
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Art. 44 - Definizioni |
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Art. 45 - Conformità ai requisiti essenziali1-4. N21 |
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Art. 46 - Analisi e relazione di sicurezza1. Il progetto di impianto a fune è sottoposto su incarico del/della committente o del suo/della sua rappresentante ai sensi dell’articolo |
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Art. 47 - Art. 51 |
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Art. 52 - Impianti1. Se l’ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari ritiene che il componente di sicurezza o il sottosistema |
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Art. 53 - Misure di salvaguardia1. L’ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari adotta i provvedimenti provvisori per limitare le condizioni d’impiego di un componente di sicurezza o di un sottosistema o per vietarne l’utilizzazione se constata che tale componente di sicurezza, pur recante la marcatura “CE” di conformità, immesso sul mercato e utilizzato conformemente alla sua destinazione, o che tale sottosistema, pur corredato della dichiarazione «UE» di conformità d |
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Art. 54 - Art. 55 |
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Art. 56 - Indebita apposizione delle marcature CE1. Fatte salve le sanzioni penali e amministrative previste, se l’ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari |
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TITOLO V - SANZIONI AMMINISTRATIVE E ORGANI DI VIGILANZA |
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Capo I - Sanzioni amministrative |
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Art. 57 - Sanzioni amministrative pecuniarie per funivie in servizio pubblico1. Chiunque costruisca, anche parzialmente, una linea funiviaria in servizio pubblico ovvero esegua modifiche, sostituzioni o rifacimenti di impianti o di relative parti senza autorizzazione all’inizio dei lavori, è punito con una sanzione |
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Art. 58 - Sanzioni amministrative pecuniarie per funivie in servizio privato |
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Art. 58/bis -Sanzioni amministrative pecuniarie per ostacoli alla navigazione aerea) |
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Art. 59 - Sanzioni amministrative pecuniarie in relazione al regolamento (UE) n. 424/20161. Chi fabbrica o immette sul mercato componenti di sicurezza destinati agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone, pri |
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Art. 60 - Uffici competenti1. Per lo svolgimento della procedura relativa all’applicazione delle sanzioni amministrative è responsabile l’ufficio provinci |
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Art. 61 - Organi di sorveglianza1. Il personale dell’ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari vigila sull’osservanza delle disposizioni |
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TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI |
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Capo I - Norme transitorie |
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Art. 62 - Disposizione transitoria circa l’applicazione delle disposizioni della direttiva 2000/9/CE |
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Art. 63-bis - Disposizione transitoria per la liquidazione dei contributi |
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Capo II - Disposizioni finali |
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Art. 64 - Modifiche alla legge provinciale 4 marzo 1996, n. 61. La lettera d) del comma 2 dell’articolo 1 della le |
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Art. 65 - Abrogazioni1. Sono abrogati: a) la legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87, e successive mod |
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Allegato I - Sottosistemi di un impianto (articoli 44, 50 e 51) |
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Allegato II - Requisiti essenziali (Articoli 43, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 53 e 62) |
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Allegato III - Analisi di sicurezza (articolo 46) |
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Allegato IV - Componenti di sicurezza: dichiarazione “CE” di conformità (articolo 49) |
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Allegato V - Componenti di sicurezza: valutazione della conformità (articoli 49, 54) |
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Allegato VI - Sottosistemi: dichiarazione “CE” di conformità (articolo 51) |
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Allegato VII - Sottosistemi: valutazione di conformità (articoli 51 e 54) |
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Allegato VIII - Criteri minimi che devono essere presi in considerazione dagli stati membri per la notifica degli organismi |
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Allegato IX - Marcatura “CE” di conformità (articoli 49 e 55) |
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