Allegato abrogato dalla L.P. 17/11/2017, n. 21, a decorrere dal 21/04/2018, così recitava:

“Allegato VIII - Criteri minimi che devono essere presi in considerazione dagli stati membri per la notifica degli organismi

1. L’organismo, il suo direttore e il personale preposto alle operazioni di verifica non possono essere né il progettista, né il fabbricante, né il fornitore, né l’installatore dei componenti di sicurezza o dei sottosistemi da controllare, né il mandatario di una di queste persone, né la persona fisica o giuridica che immette sul mercato questi componenti di sicurezza o questi sottosistemi. Essi non possono intervenire né direttamente né come mandatari nella progettazione, fabbricazione, costruzione, commercializzazione o manutenzione di questi componenti di sicurezza o di questi sottosistemi, né nell’esercizio. Ciò non esclude la possibilità di uno scambio di informazioni tecniche tra il fabbricante e l’organismo notificato.

2. L’organismo e il personale preposto al controllo devono eseguire le operazioni di verifica con la massima integrità professionale e la massima competenza tecnica e devono essere liberi da ogni pressione e stimolo, in particolare di ordine finanziario, che possano influenzare le loro decisioni o i risultati del loro controllo, in particolare quelli provenienti da persone o gruppi di persone interessati ai risultati delle verifiche.

3. L’organismo deve disporre del personale e possedere i mezzi necessari per svolgere adeguatamente i compiti tecnici e amministrativi connessi con l’esecuzione delle verifiche; esso deve anche avere accesso al materiale necessario per le verifiche eccezionali.

4. Il personale preposto ai controlli deve possedere:

- una buona formazione tecnica e professionale;

- una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative ai controlli che effettua e una sufficiente pratica di questi controlli;

- l’attitudine necessaria a redigere attestati, verbali e rapporti necessari per attestare che i controlli sono stati effettuati.

5. L’indipendenza del personale preposto al controllo deve essere garantita. La retribuzione di ogni addetto non deve essere in funzione del numero dei controlli effettuati né dei risultati dei controlli.

6. L’organismo deve sottoscrivere una assicurazione di responsabilità civile a meno che tale responsabilità sia coperta dallo Stato in base al diritto nazionale oppure i controlli siano effettuati direttamente dallo Stato membro.

7. Il personale dell’organismo è tenuto al segreto professionale per tutto ciò di cui viene a conoscenza nell’esercizio delle sue funzioni (tranne nei confronti delle autorità amministrative competenti dello Stato in cui esercita le sue attività) nell’ambito della presente legge o di qualsiasi disposizione di recepimento della direttiva n. 2000/9/CE nel diritto interno dello Stato membro.”

Dalla redazione