Articoli abrogati dalla L.P. 17/11/2017, n. 21, a decorrere dal 21/04/2018, così recitavano:

“Art. 47 - Norme armonizzate

1. Se una disposizione nazionale, che recepisce una norma europea armonizzata i cui estremi siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, è conforme ai requisiti essenziali di cui all’allegato II, gli impianti e la relativa infrastruttura, i sottosistemi nonché i componenti di sicurezza di un impianto costruiti ai sensi di detta disposizione si presumono conformi ai requisiti essenziali di cui trattasi.

2. In assenza di norme europee armonizzate si adottano le norme statali di sicurezza in vigore per l’applicazione corretta dei requisiti essenziali di cui all’allegato II, purché non in contrasto con questi ultimi. Su richiesta possono essere concesse deroghe, a condizione che venga dimostrato lo stesso livello di sicurezza e vengano rispettati i requisiti essenziali di cui all’allegato II. La presente disposizione non si applica ai sottosistemi e componenti di sicurezza dotati della dichiarazione di conformità CE.

3. Le disposizioni da applicare nell’ambito delle norme armonizzate all’infrastruttura e all’esercizio di impianti a fune possono essere recepite con apposito regolamento di esecuzione.

 

Art. 48 - Immissione sul mercato e messa in servizio di componenti di sicurezza

1. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 49, i componenti di sicurezza destinati agli impianti di cui al presente capo sono immessi sul mercato solo se rispondono ai requisiti essenziali di cui all’allegato II.

2. I componenti di sicurezza di cui al comma 1 possono essere immessi sul mercato solo se consentono di realizzare impianti, nei quali sono da inserire, rispondenti ai requisiti essenziali di cui all’allegato II.

3. I componenti di sicurezza di cui al comma 1 sono messi in servizio solo se consentono di realizzare impianti, nei quali sono da inserire, che in caso di corretta installazione e manutenzione nonché di esercizio conforme alla loro destinazione, non mettono a rischio la salute e la sicurezza delle persone nonché la sicurezza dei beni.

 

Art. 49 - Dichiarazione “CE” di conformità e marcatura “CE” di conformità dei componenti di sicurezza

1. I componenti di sicurezza indicati nell’elenco di cui all’articolo 46 sono considerati conformi ai requisiti essenziali di cui all’allegato II, se sono muniti della marcatura “CE” di conformità di cui all’allegato IX e della dichiarazione “CE” di conformità di cui all’allegato IV.

2. Prima che un componente di sicurezza sia immesso sul mercato, la ditta costruttrice o il suo/la sua rappresentante deve:

a) sottoporre il componente di sicurezza ad una procedura di valutazione della conformità ai sensi dell’allegato V;

b) apporre sul componente di sicurezza la marcatura “CE” di conformità di cui all’allegato IX e redigere la dichiarazione “CE” di conformità ai sensi dell’allegato IV, utilizzando la modulistica indicata nella decisione 93/465/CEE.

3. La procedura di valutazione della conformità di un componente di sicurezza è svolta, su richiesta della ditta costruttrice o del suo/della sua rappresentante, da un organismo notificato.

4. Se disposizioni comunitarie prevedono l’apposizione sul componente di sicurezza della marcatura “CE” di conformità per aspetti diversi da quelli previsti dal presente capo, l’apposizione della medesima sul componente di sicurezza ai sensi del presente capo indica che lo stesso è anche conforme alle suddette disposizioni.

5. Se la ditta costruttrice o il suo/la sua rappresentante non hanno osservato gli obblighi previsti dai commi 2 e 3, alla loro osservanza deve provvedere chiunque immetta sul mercato i componenti di sicurezza. Ai medesimi obblighi è tenuto anche chiunque costruisca componenti di sicurezza non destinati ad essere immessi sul mercato.

 

Art. 50 - Immissione sul mercato dei sottosistemi

1. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 51, i sottosistemi di cui all’allegato I sono immessi sul mercato se rispondono ai requisiti essenziali di cui all’allegato II.

2. I sottosistemi di cui all’allegato I non possono essere immessi sul mercato se non consentono di realizzare impianti, nei quali sono da inserire, rispondenti ai requisiti essenziali di cui all’allegato II.

 

Art. 51 - Dichiarazione di conformità dei sottosistemi

1. I sottosistemi indicati nell’allegato I sono considerati conformi ai requisiti essenziali di cui all’allegato II, se sono muniti della dichiarazione “CE” di conformità prevista all’allegato VI e della documentazione tecnica prevista al comma 3.

2. Su richiesta della ditta costruttrice o del suo/della sua rappresentante o, in mancanza di questi, di chi immette sul mercato il sottosistema, l’organismo notificato effettua la procedura di esame “CE” del sottosistema di cui all’allegato VII.

3. L’organismo notificato rilascia l’attestato di esame “CE” ai sensi dell’allegato VII ed elabora la relativa documentazione tecnica. La documentazione tecnica contiene i documenti relativi alle caratteristiche del sottosistema ed eventuali documenti che attestino la conformità dei componenti di sicurezza, nonché gli elementi relativi alle condizioni e ai limiti di esercizio e alle istruzioni di manutenzione.

4. La ditta costruttrice o il suo/la sua rappresentante o chi immette sul mercato il sottosistema redige la dichiarazione “CE” di conformità di cui all’allegato VI sulla base dell’attestato dell’esame “CE” rilasciato dall’organismo notificato ai sensi del comma 3.”

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