Articolo abrogato dalla L.P. 17/11/2017, n. 21, a decorrere dal 21/04/2018, così recitava:

“Art. 62 - Disposizione transitoria circa l’applicazione delle disposizioni della direttiva 2000/9/CE

1. La costruzione e la messa in servizio degli impianti, i cui progetti definitivi siano stati presentati per l’approvazione entro il 2 maggio 2004, ferma restando l’applicazione delle altre norme di cui al titolo IV, capo II, sono consentite in deroga a quanto previsto dagli articoli 49 e 51, a condizione che:

a) siano comunque rispettate le norme tecniche nazionali di sicurezza e le specifiche tecniche vigenti, necessarie e sufficienti a garantire la rispondenza dei componenti di sicurezza e dei sottosistemi utilizzati nell’impianto ai requisiti essenziali di cui all’allegato II;

b) la costruzione dei dispositivi meccanici ed elettrotecnici dell’impianto sia completata entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data del 2 maggio 2004;

c) la messa in servizio avvenga entro sei mesi dalla scadenza della data di cui alla lettera b).”

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