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D. Pres.P. Bolzano 09/11/2021, n. 35

Regolamento inerente la costruzione e l'esercizio di impianti a fune in servizio pubblico.
testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Pres. P. 19/12/2022, n. 29
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Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la costruzione e l'esercizio di impianti a fune in servizio pubblico in esecuzione della

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Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

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Art. 3 - Caratteristiche dei veicoli

1. Le caratteristiche dei veicoli degli impianti realizzanti linee funiviarie di prima categoria di cui all'articolo 4 della legge sono:

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Art. 4 - Domanda e documentazione

1. La domanda volta ad ottenere la concessione va presentata all'Ufficio. Nella stessa il/la richiedente la concessione deve impegnarsi a osservare le norme disciplinanti la costruzione e l'esercizio di impianti a fune in servizio pubblico e le prescrizioni stabilite nel disciplinare tipo approvato dal Direttore/dalla Direttrice della Ripartizione provinciale Mobilità. La domanda va corredata della seguente documentazione:

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Art. 5 - Procedimento in caso di concorrenza

1. L'Ufficio informa i titolari della concessione delle linee interessate e gli altri richiedenti delle domande pervenute relative alle concessioni di

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Art. 6 - Modifica della concessione

1. Ai sensi dell'articolo 9 della legge sono considerate varianti sostanziali alla linea, che rendono necessaria una modifica della concessione:

a) la sostituzione dell'impianto con uno di altra tipologia;

b) lo spostamento, il prolungamento o l'accorciamento dell'impianto, che l'Ufficio, d'intesa con le ripartizioni provinciali competenti in materia di piste da sci e di tutela del paesaggio, ritiene

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Art. 7 - Rinnovo della concessione

1. Il rinnovo della concessione è disposto dall'Assessore/Assessora provinciale competente in materia di mobilità. Nel relativo provvedimento è stabilita la categoria di appartenenza della linea funiviaria ai sensi dell'articolo 4 della legge ed è fissato il termine per l'adempimento delle condizioni poste per il rinnovo e l'esecuzione delle modifiche proposte. Con lo stesso provvedimento è approvato il disciplinare di rinnovo della concessione.

2. Dodici mesi prima della scadenza della concessione, l'Ufficio ne dà comunicazione alla persona interessata, indicando i documenti

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Art. 8 - Cessione della linea

1. La cessione delle linee di trasporto funiviario, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, va comunicata all'Ufficio. Entro 30 giorni dal r

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Art. 9 - Indennità per la revoca della concessione

1. A prescindere dalle deduzioni previste dall'articolo 13, comma 1, della legge, l'indennità dovuta per la revoca della concessione è calcolata tenendo conto del costo convenzionale di costruzione dell'impianto come indicato nell'allegato A, determinato secondo le modalità di calcolo in vigore al momento del provvedimento di revoca. Dal costo così s

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Art. 10 - Sistema di linee

1. La domanda di riconoscimento del sistema di linee va presentata all'Ufficio unitamente al piano di massima, la ricevuta della cauzione di cui all'articolo 19, comma 5, della legge e il piano finanziario per la costruzione e l'esercizio dei singoli impianti.

2. I sistemi di linee possono essere riconosciuti su domanda di uno o più richiedenti.

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Art. 11 - Progetto preliminare

1. Il progetto preliminare di cui all'articolo 24 della legge è costituito dai seguenti elaborati tecnici:

a) una relazione tecnica generale relativa alle soluzioni tecniche adottate, contenente la descrizione delle caratteristiche tipologiche, funzionali e relative all'esercizio dell'impianto da realizzare; nella relazione si fa riferimento alla rispondenza alle prescrizioni tecniche speciali relative all'infrastruttura, indicando gli eventuali scostamenti da queste ultime, presentando argomentate giustificazioni con la dimostrazione del rispetto dei requisiti essenziali di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2016/424 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo agli impianti a fune e che abrog

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Art. 12 - Progetto funiviario definitivo

1. Il progetto funiviario definitivo, di cui all'articolo 24 della legge, che viene esaminato dall'Ufficio ai fini dell'approvazione, deve individuare compiutamente l'opera nelle sue linee generali e negli elementi costitutivi, deve illustrarne le caratteristiche funzionali e le prestazioni in relazione alle esigenze da soddisfare e deve evidenziare tutte le caratteristiche significative per garantire la sicurezza dell'esercizio; a tale fine esso è composto dai seguenti elaborati tecnici:

a) relazione tecnica generale riferita all'intero impianto, che illustra, anche in forma schematica, le caratteristiche principali e che riporta le specifiche costruttive e i limiti di impiego dei suoi elementi costitutivi in relazione alle prestazioni previste. Ove vengano presentate richieste di scostamento dalle norme tecniche specifiche riguardanti l'infrastruttura, ne deve essere dimostrata la relativa necessità con un'apposita relazione;

b) dichiarazione del/della progettista dell'impianto, nella quale lo stesso/la stessa attesta:

1) la propria competenza maturata nel settore dei trasporti con impianti a fune;

2) che il progetto definitivo è redatto nel rispetto dei requisiti essenziali di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2016/424 e delle norme tecniche specifiche riguardanti l'infrastruttura;

3) che nel progetto è stato controllato il coordinamento e la reciproca compatibilità dei componenti di sicurezza e sottosistemi impiegati nonché il rispetto delle norme antinfortunistiche applicabili nella progettazione dell'intero impianto, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

c) planimetria generale della zona interessata dall'impianto, in scala adeguata, con il tracciato della linea segnato a tratto rosso e l'indicazione di eventuali altri impianti limitrofi;

d) piano quotato delle stazioni con riportate le curve di livello, in

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Art. 13 - Progetto funiviario esecutivo

1. Il progetto funiviario esecutivo di cui all'articolo 24 della legge che viene depositato presso l'Ufficio deve comprendere, oltre a quanto previsto per il progetto definitivo, quanto segue:

a) gli elaborati necessari per l'effettiva realizzazione delle infrastrutture, i calcoli di verifica dimensionale di tutte le strutture e i disegni di ins

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Art. 14 - Analisi e relazione di sicurezza

1. L'analisi di sicurezza e la relazione di sicurezza sono redatte in conformità a quanto previsto dall'articolo 8 del regolamento (UE) n. 424/2016.

2. Possono essere presentate più analisi di sicurezza riferite alle varie parti specialistiche dell'impianto, che sono redatte dai singoli progettisti o progettiste specialisti.

3. L'analisi di sicurezza dell'impianto, secondo l'articolo 8 del regolamento (UE) 2016/424, è utilizzata per identificare i rischi e la loro quantificazione (sulla base di metodi di analisi riconosciuti, dell'esperienza, degli elenchi dei rischi contenuti nelle norme EN e dei requisiti essenziali del regolamento (UE) 2016/424) e per individuare i componenti, i dispositivi, le funzioni di sicurez

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Art. 15 - Assenza di pericolo da frane e valanghe

1. Nel redigere le dichiarazioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera g), e all'articolo 12, comma 1, lettera h) si deve tener conto, oltre che degli elementi morfologici, anche dei dati cronologici e statistici concernenti gli eventi franosi o valanghivi che hanno interessato la

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Art. 16 - Relazione sulle finalità dell'impianto

1. La relazione sulle finalità dell'impianto di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), consiste in una descrizione delle finalità dell'impianto e i

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Art. 17 - Ammontare del deposito cauzionale

1. La misura del deposito cauzionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), è pari a:

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Art. 18 - Domanda di collaudo

1. La domanda di collaudo deve essere corredata della seguente documentazione:

a) dichiarazione della ditta costruttrice riguardante le caratteristiche dei materiali impiegati e le saldature effettuate da personale specializzato sull'infrastruttura dell'impianto e, in particolare, sulle relative strutture aventi particolare importanza ai fini della sicurezza, nonché la completa ultimazione dell'opera a regola d'arte;

b) ricevuta comprovante l'avvenuto versamento a favore del bilancio provinciale, a titolo di acconto, pari all'80% dell'importo preventivato per onorari e rimborsi di cui all'articolo 20, comma 3, ai collaudatori, salvo conguaglio;

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Art. 19 - Tariffe, Orari, assicurazioni

1. Per gli impianti di prima categoria di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge l'Assessore/Assessora competente in materia di mobilità può approvare criteri uniformi per la determinazione della tariffa massima applicabile per la corsa singola di o

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Art. 20 - Oneri di sorveglianza e di collaudo

1. La misura del contributo annuo per le spese di sorveglianza è indicata nell'allegato D. Tale contributo va versato annualmente, su richiesta dell'ufficio provinciale competente in materia di impianti a fune, a partire dall'anno successivo alla data di rilascio della concessione, della sua modifica o del suo rinnovo. L'intera quota annua è dovuta anche per l'anno in cui sc

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Art. 21 - Regolamento di esercizio

1. L'esercizio dell'impianto si svolge secondo le modalità determinate nel regolamento di esercizio, approvato dall'Ufficio, su proposta del tecnico/della tecnica responsabile e del titolare della concessione. Il regolamento di esercizio è redatto secondo schemi predisposti dall'Ufficio per i singoli tipi di impianto. Vanno osservate anche le disposizioni riportate nei regolamenti tecnici, nonché le alt

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Art. 22 - Sorveglianza sugli impianti

1. L'Ufficio può disporre, oltre alle ispezioni e verifiche funzionali di cui all'articolo 27 della legge, accertamenti e controlli in esercizio atti a verificare l'ottemperanza alle norme tecniche e di esercizio e alle condizioni poste nell'atto di concessione, nonché l'esatta applicazione degli orari prestabili

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Art. 23 - Revisioni quinquennali degli impianti

1. Gli impianti sono sottoposti ogni cinque anni a revisione, sottoponendo a controlli non distruttivi da parte di personale qualificato gli elementi costruttivi, gli organi meccanici e le relative giunzioni saldate, contro la cui rottura non esistono efficaci accorgimenti tecnici atti a tutelare la sicurezza dei viaggiatori e del personale. Va altres�

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Art. 24 - Revisioni generali degli impianti

1. Gli impianti sono sottoposti a revisione generale nei termini di seguito indicati, decorrenti dalla data della prima messa in esercizio dell'impianto o dalla data di collaudo a seguito dell'ultima revisione generale:

a) funivie bifune a va e vieni e funicolari terrestri: ogni 20 anni; successivamente, ogni 10 anni dalla data di collaudo a seguito della terza revisione generale;

b) funivie bifune e monofune ad ammorsamento temporaneo dei veicoli: 20 anni dalla data della prima messa in esercizio dell'impianto; ogni 10 anni dalla data di collaudo a seguito dell'ultima revisione generale;

c) funivie monofune ad ammorsamento permanente dei veicoli: 20 anni dalla data della prima messa in esercizio dell'impianto; 15 anni dalla dat

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Art. 25 - Identificabilità del personale

1. Il personale addetto all'esercizio dell'impianto, che è preposto al contatto diretto con il pubblico, deve essere facilmente riconoscibile tramite

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Art. 26 - Contratti di servizio

1. Il presente articolo definisce, ai sensi dell'articolo 15-bis della legge, i requisiti minimi per la conclusione di contratti di servizio tra i Comuni e i titolari di concessioni di impianti di risalita di paese e impianti a fune di piccoli comprensori sciistici.

2. Con la sottoscrizione del contratto di servizio il titolare della concessione si impegna a garantire:

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Art. 27 - Elenco degli impianti di risalita di paese e degli impianti a fune dei piccoli comprensori sciistici

1. Ai sensi dell'articolo 15-bis della legge, nell'allegato G del presente regolamento è riportato l'elenco degli impianti di risalita di paese e degl

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Art. 28 - Abrogazione

1. Il D.P.P. 13 novembre 2006, n. 61, e successive modifiche, è abrogato.

 

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Art. 29 - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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Allegato A (articoli 9 e 20) - Formula di calcolo del costo di costruzione di impianti funiviari in servizio pubblico

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Allegato B (articolo 19) - Dimensione minime delle tabelle sulle tariffe di trasporto preise sugli orari di servizio e sulle norme di comportamento

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Allegato C (articolo 19) - Minimi di garanzia per l'assicurazione della responsabilità civile per le linee funiviarie

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Allegato D (articolo 20) - Contributo per oneri di sorveglianza

1. Il titolare della concessione è tenuto a versare annualmente il contributo per oneri di sorveglianza di cui all'articolo 28 della legge nella seguente misura per anno:

a) 2.624,65 euro per funivie bifune, funicolari, funivie monofune ad ammorsament

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Allegato E (articolo 20) - Compenso professionale per collaudo di impianti a fune

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Allegato F (articolo 25) - Contrassegno distintivo di riconoscimento del personale addetto agli impianti funiviari a contatto con il pubblico

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato G (articolo 27) - Elenco degli impianti di risalita di paese e degli impianti a fune dei piccoli comprensori sciistici

Parte di provvedimento in formato grafico

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