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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.P. Bolzano 28/11/2017, n. 1322
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- Deliberaz. G.P. 27/02/2018, n. 173
- Deliberaz. G.P. 16/10/2018, n. 1074
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Testo del provvedimentoLA GIUNTA PROVINCIALE L'articolo 30-bis della legge provinciale 30 gennaio 2016, n. 1, e successive modifiche, disciplina le provvidenze per la costruzione e l'ammodernamento degli impianti a fune Il comma 2 dell'articolo 30-bis della suddetta legge provinciale prevede che la Giunta |
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Allegato - Criteri per la concessione di contributi per investimenti per la costruzione e ammodernamento degli impianti a funeArt. 1 - Ambito di applicazione 1. I presenti criteri disciplinano la concessione di contributi per la costruzione e l'ammodernamento degli impianti a fune, in attuazione dell'articolo 30-bis della legge provinciale 30 gennaio 2006 n. 1, e successive modifiche, di seguito denominata legge provinciale. Art. 2 - Categorie 1. Gli impianti funiviari sono definiti secondo le seguenti categorie: - Categoria A: gli impianti a fune in servizio di trasporto pubblico generale che costituiscono, da soli o in proseguimento con altre linee di trasporto in servizio pubblico, un collegamento tra strade o ferrovie e centri abitati o tra i centri stessi; - Categoria B: a) gli impianti a fune in servizio pubblico ad uso sportivo o ricreativo-turistico appartenenti a comprensori sciistici locali che esulano da una situazione di concorrenza internazionale; b) gli impianti a fune in servizio pubblico ad uso sportivo o ricreativo-turistico non appartenenti o non a servizio di comprensori sciistici; - Categoria C: impianti a fune in servizio pubblico ad uso sportivo o ricreativo-turistico, non compresi nelle categorie precedenti e appartenenti a comprensori sciistici che operano in una situazione di concorrenza internazionale. Ai fini dei presenti criteri, gli impianti di tale categoria sono suddivisi nelle seguenti categorie di cui all'allegato 1: C1: impianti appartenenti a comprensori sciistici medio-piccoli, con portata oraria convenzionale complessiva inferiore a 20.000 persone/ora; C2: impianti appartenenti a medi comprensori sciistici, con portata oraria convenzionale complessiva compresa tra 20.000 e 50.000 persone l'ora; C3: impianti appartenenti a grandi comprensori sciistici, con portata oraria convenzionale complessiva superiore a 50.000 persone l'ora. 2. Sono definiti comprensori sciistici locali che esulano da una situazione di concorrenza internazionale ai sensi della categoria B, lettera a), quelli che: a) non contano più di 2.000 posti letto alberghieri per sciatori e vendono un numero di skipass settimanali inferiore al 15 per cento del numero totale di skipass, con riferimento alla media degli ultimi tre anni. Si considerano skipass settimanali quelli da 5, 6, 7 o 8 giorni; oppure b) contano meno di tre impianti, per una lunghezza inclinata non superiore a 3.000 m, oppure sono piccoli comprensori sciistici con una portata complessiva di norma non superiore a 5.500 persone l'ora ed elencati nell'allegato G del decreto del Presidente della Provincia 13 novembre 2006, n. 61. 3. Se un comprensorio sciistico viene collegato mediante impianto a fune con un altro comprensorio sciistico con superamento della portata complessiva, esso rimane nella stessa categoria per un periodo transitorio di tre stagioni invernali. Art. 3 - Beneficiari 1. Beneficiari dei contributi previsti dai presenti criteri sono: a) i concessionari di impianti a fune; b) i consorzi in riferimento a impianti a fune. 2. Nel caso di impianti della categoria C, non possono beneficiare dei contributi le imprese in difficoltà come definite dall'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato. 3. Se nel periodo che intercorre tra la presentazione della domanda e la liquidazione del contributo l'azienda viene trasferita o incorporata, il contributo è trasferito al concessionario subentrante. Il concessionario subentrante deve possedere i requisiti per accedere al contributo e proseguire l'esercizio dell'impianto. Il successore deve assumere in proprio gli obblighi previsti e rispettarli. Art. 4 - Cumulabilità 1. Le agevolazioni di cui ai presenti criteri per gli impianti delle categorie A e B, sono cumulabili, anche per gli stessi costi ammissibili, con altre agevolazioni pubbliche, fino alla misura massima del 100 per cento dei costi di investimento. 2. Le agevolazioni di cui ai presenti criteri per gli impianti della categoria C sono cumulabili per gli stessi costi ammissibili con altre agevolazioni pubbliche nonché con i finanziamenti di cui alla delibera della Giunta provinciale del 6 ottobre 2015, n. 1136, nel limite di cui all'articolo 9 dei presenti criteri. Art. 5 - Iniziative agevolabili 1. Sono agevolabili le seguenti iniziative: a) impianti nuovi; b) interventi riguardanti la costruzione, il miglioramento qualitativo, l'ammodernamento tecnologico, anche parziale, il miglioramento e il ripristino della sicurezza, l'aumento della portata oraria, la sostituzione di parti dell'impianto, la revisione periodica prevista dalla normativa vigente e lo spostamento delle funi portanti; c) il miglioramento e l'aggiornamento tecnologico dei sistemi per la distribuzione e la lettura dei titoli di viaggio. Art. 6 - Spese ammissibili 1. Per la realizzazione di nuovi impianti sono considerate ammissibili le spese che sono pari al costo convenzionale dell'impianto stabilito mediante la formula di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Provincia 13 novembre 2006, n. 61, e successive modifiche. 2. Per interventi diversi da quelli di cui al comma 1, la spesa riconosciuta ammissibile viene individuata sulla base del progetto e di un preventivo di spesa. Essa non deve essere comunque superiore al costo convenzionale del nuovo impianto determinato ai sensi del comma 1 e deve essere almeno pari all'uno per cento per gli impianti compresi nella categoria A e almeno pari al quattro per cento di tale costo per le restanti categorie. 3. Per l'acquisto di apparecchiature di emissione e controllo dei titoli di viaggio la spesa ammissibile viene individuata sulla base di un preventivo di spesa. 4. Sono ammissibili a contributo i progetti attuati, in tutto o in parte, con contratti di locazione finanziaria. Art. 7 - Spese non ammissibili 1. Non sono ammissibili le spese per: a) l'acquisto o l'affitto di terreni, comprese le spese accessorie; b) gli interventi di manutenzione ordinaria. |
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