N18 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articoli abrogati dalla L.P. 17/11/2017, n. 21, a decorrere dal 21/04/2018, così recitavano:

Art. 54 - Organismi notificati

1. L’elenco degli organismi notificati, che effettuano la valutazione di conformità dei componenti di sicurezza e sottosistemi secondo gli allegati V e VII è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

Art. 55 - Marcatura “CE” di conformità

1. La marcatura “CE” di conformità è costituita dalle iniziali “CE”, secondo il simbolo grafico indicato nell’allegato IX; essa è apposta in modo chiaro e visibile su ogni componente di sicurezza o, se ciò non è possibile, su una etichetta fissata al componente di sicurezza in modo permanente ed è corredata delle ultime due cifre dell’anno nel quale è stata apposta e dal numero di identificazione dell’organismo notificato che interviene nell’ambito della procedura di cui all’articolo 49, comma 3.

2. È vietato apporre sui componenti di sicurezza marcature o iscrizioni che possano indurre altri in errore circa il significato o il simbolo grafico della marcatura “CE” di conformità. Ogni altra marcatura apposta non deve limitare la visibilità e la leggibilità della marcatura “CE” di conformità.”

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