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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Piemonte 02/07/1999, n. 16
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Sono abrogati gli articoli 7, 8, 13, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 32, 34 e 35 dalla L.R. 19/2003.
Sono abrogati gli articoli da 1 a 36, 45, 46, 48, 48bis, 49, da 52 a 60 dalla L.R. 11/2012.
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Capo I. - FINALITÀ. DISPOSIZIONI GENERALI |
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“Art. 1. - (Finalità)N41 1. La Regione Piemonte, nel quadro delle finalità d |
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"Art. 1 bis. - (Natura giuridica delle comunità montane) |
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"Art. 1 ter. - (Ambito di applicazione) |
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“Art. 2. - (Territori montani)N41 1. I territori montani della Regi |
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“Art. 6. - "(Variazioni territoriali delle zone omogenee)"N41 1. Le variazioni delle zone omogenee di cui all'articolo 3 sono disposte |
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Art. 7. - (Variazioni nella costituzione della Comunità montana) |
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Art. 8. - (Costituzione di nuove Comunità montane) |
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"Art. 9. (Finalità delle comunità montane)N41 N28 1. Le comunità montane promuovono lo sviluppo socioeconomico del proprio territorio e perseguono l'armonico riequilibrio delle condizioni di esistenza delle popolazioni montane, anche garantendo, d'intesa con altri enti operanti sul territorio, adeguati servizi capaci di incidere positivamente sulla qualità della vita e assicurando, in raccordo con gli altri livelli di governo, il |
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"Art. 9 quater. (Gestione in forma associata di funzioni e servizi comunali) |
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Art. 10. - (Attribuzioni) |
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Art. 13. - (Regolamenti) |
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Capo II. - ORGANI DELLA COMUNITÀ MONTANA |
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"Art. 14. - (Organi della comunità montana) |
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"Art. 15 bis. - (Sistema elettorale)N41 N28 1. Il presidente della comunità montana è eletto dall'assemblea congiunta dei consigli dei comuni che ne fanno parte, contestualmente all'elezione dell'organo rappresentativo. 2. Possono candidarsi alla carica di presidente della comunità montana e di componente l'organo rappresentativo i consiglieri e i sindaci dei comu |
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"Art. 15 quinquies. - (Organo esecutivo) |
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"Art. 15 sexies. - (Surrogazione) |
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"Art. 15 octies. - (Indennità) |
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“Art. 16. - (Competenze del Consiglio)N41 N9 1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo della Comunità montana. 2. Il Consiglio ha competenza sui seguenti atti fondamentali: a) lo Statuto dell'Ente, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi; b) il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, la carta di destinazione d'uso del suolo, i programmi annuali operativi, i programmi di settore; |
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"Art. 17. - (Durata in carica e rinnovo dell'organo rappresentativo) |
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Art. 18. - (Incompatibilità, convalida, cessazione e sostituzione dei Consiglieri) |
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"Art. 19. - (Organo esecutivo) |
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Art. 20. - (Elezione della Giunta) |
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Art. 21. - (Mozione di sfiducia, revoca e sostituzione) |
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Art. 22. - (Attribuzioni della Giunta) |
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Art. 23. - (Il Presidente della Comunità montana) |
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Art. 24. - (Personale della Comunità montana) |
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“Art. 25. - (Ufficio di Statistica)N41 1. Lo Statuto della Comunit&agrav |
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"Art. 25 bis. (Norma di rinvio) |
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Capo IV. - PIANO PLURIENNALE DI SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO. PROGRAMMI ANNUALI OPERATIVI. PROGETTI INTEGRATI DI INTERVENTO SPECIALE PER LA MONTAGNA |
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“Art. 28. - (Programmi annuali operativi)N41 1. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico viene realizzato mediante programmi annuali operativi. Il programma an |
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"Art. 29. - (Progetti integrati)N41 N28 1. La Regione finanzia o concorre a finanziare progetti integrati elaborati dalle comunità montane singolarmente o d'intesa fra loro, coerenti con il contenuto del piano pluriennale di sviluppo socio-economico ed attuativi del programma operativo annuale, idonei a promuovere lo sviluppo economico-sociale, demografico ed occupazionale, il miglioramento e l'implementazione dei servizi gestiti a livello sovracomunale, nonché la tutela del patrimonio storico, culturale ed ambientale. |
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Capo V. - RAPPORTI ISTITUZIONALI. |
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"Art. 30. - (Convenzioni) |
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Art. 31. - (Gestione da parte della Comunità montana di funzioni proprie dei Comuni, o ad essi delegate, da esercitarsi in forma associata) |
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Art. 32. - (Comunità montana. Unione di Comuni) |
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“Art. 33. - (Servizi. Forme associative di cooperazione)N41 1. La Comunità montana cos |
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Art. 34. - (Revisore dei conti) |
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Art. 35. - (Controllo sugli organi e sugli atti della Comunità montana) |
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“Art. 36. - (Conferenza dei Presidenti delle Comunità montane)N41 1. È costituita la Confere |
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Capo VI. - PROVVEDIMENTI PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E PER LO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO DELLE ZONE MONTANE |
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Art. 37. - (Sistemazione idrogeologica ed idraulicoforestale)1. Le Comunità montane, nell'esercizio delle funzioni di consorzi di bonifica montana ad esse trasferite dalla legge regionale 4 settembre 1975, n. 50 (Trasferimento alle Comunità montane delle funzioni in materia di bonifica montana), individuano gli interventi di sistemazione idrogeologica ed idraulico-forestale all'interno del bacino idrografico di competenza. Esse fo |
|
Art. 38. - (Gestione del patrimonio forestale)1. Le Comunità montane, nell'esercizio delle funzioni di consorzi di bonifica montana, promuovono la conservazione e la valorizzazione del patrimonio forestale pubblico e privato agendo attraverso: a) apposite convenzioni con i proprietari pubblici e privati; b) accordi di p |
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Art. 39. - (Piccole opere di manutenzione ambientale)1. Le Comunità montane, anche in applicazione dell'articolo 7 della l. 97/1994, possono conceder |
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"Art. 39 bis. - (Agevolazioni tributarie per determinati usi di beni demaniali regionali in zone ricadenti nel territorio delle comunità montane) |
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Art. 40. - (Difesa dalle valanghe)1. Le Comunità montane costituiscono, ai sensi dell'articolo 33, Commissioni locali valanghe per l'eser |
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Art. 41. - (Incentivi per l'insediamento nelle zone montane)1. Allo scopo di favorire il riequilibrio insediativo ed il recupero dei centri abitati di montagna, le Comunità montane possono concedere contributi sulle spese di trasferimento, di acquisto e ristrutturazione di immobili da destinare a prima abitazione a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale, unitamente alla propria attività economica in Comuni montani aven |
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Art. 42. - (Interventi per la ricomposizione fondiaria e per i giovani agricoltori)1. Al fine di favorire l'accesso dei giovani all'attività agricola, di evitare la frammentazione delle aziende agricole nelle zone montane, di favorire operazioni di ricomposizione fondiaria, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della l. 97/1994, la Regione e la Cassa per la formazione della proprietà contadina, istituita con decreto legislativo 5 marz |
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Art. 43. - (Turismo rurale in ambiente montano)1. Allo scopo di valorizzare le potenzialità produttive, ricreative e culturali dell'ambiente rurale e naturale, le Comunità montane promuovono lo sviluppo del turismo rurale, mediante progetti per specifiche aree geografiche che assicurino il mantenimento dell'attivit&agra |
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Art. 44. - (Artigianato e mestieri tradizionali nelle zone montane)1. La Giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, determina i settori artigianali ed i mest |
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“Art. 45. - (Trasporti)N41 1. Per i Comuni montani con meno di cinquemila abitanti nonché per le località abitate con meno di cinquecento abitanti comprese in Comuni montani aventi più di cinquemila abitanti nei quali il servizio di trasporto pubblico sia mancante oppure non sia adeguato a fornire una risposta almeno sufficiente ai bisogni delle popolazioni locali, le Comunità montane, su delega de |
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“Art. 46. - (Valorizzazione della cultura della montagna piemontese)N41 1. La Regione riconosce nei valor |
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Art. 47. - (Informatizzazione)1. Al fine di ovviare agli svantaggi ed alle difficoltà di comunicazione derivanti alle zone montane dalla distanza dai centri provinciali, le Comunit&agra |
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“Art. 47 bis. (Servizio scolastico)N44 1. Gli enti locali in territorio |
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“Art. 48. - (Servizio scolastico)N41 1. I Comuni e le Comunità montane, nell'ambito delle rispettive competenze, col |
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"Art. 48 bis. - (Principi per la determinazione dell'ammontare dei costi e dei finanziamenti per interventi in zone montane) |
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“Art. 49. - (Individuazione delle località abitate)N41 1. L'individuazione dei comuni mo |
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Capo VII. - "ATTIVITÀ PERMANENTE DI ANALISI E STUDIO DELLE PROBLEMATICHE DEL TERRITORIO MONTANO PIEMONTESE" |
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“Art. 50. - (Fondo regionale per la montagna)N40 1. Per lo svolgimento delle funzioni delle forme associative montane è istituito un fondo regionale, denominato Fondo regionale per la montagna, alla cui copertura finanziaria si provvede attraverso: |
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"Art. 51. - (Utilizzo del Fondo regionale per la montagna)N40 1. Le risorse costituenti il Fondo regionale per la montagna sono ripartite: a) in pr |
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“Art. 52. - (Riparto dei fondi statali della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e successive modifiche e integrazioni)N41 1. I fondi assegnati alla Regione ai fini della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 (Nuove norm |
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“Art. 53. - (Contributi nelle spese di funzionamento delle Comunità montane)N41 1. Alle Comunità montane, per le spese di funzionamento dei loro |
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"CAPO VIII - Attività permanente di analisi e di studio del territorio montano piemontese". |
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“Art. 54. - (Finalità)N41 1. La Regione, al fine di realizzare gli |
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"Capo VIII bis. - Disciplina conseguente al riordino territoriale delle comunità montane" |
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Art. 57. - (Programma di attività annuale) |
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"Art. 57 ter. (Adeguamenti statutari e degli strumenti di programmazione) |
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"Art. 57 quater. - (Composizione provvisoria dell'organo esecutivo) |
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"Art. 57 quinquies. - (Provvedimenti conseguenti alla costituzione di nuove comunità montane) |
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Capo IX. - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE |
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“Art. 58. - (Norme abrogative)N41 1. Sono abrogati: a) l'articolo 1 della legge regionale 28 agosto 1979, n. 50 (Aggiornamento ed integrazione della legge regionale 11 agosto 1973, n. 17 avente per oggetto: "Delimitazione delle zone montane omogenee. Costituzione e funzionamento delle Comunità montane"), a partire dalla data in cui esplica la sua efficacia, ai sensi dell'articolo 60, la delimitazione delle zone montane omogenee prevista dall'articolo 3 della presente legge; N2 b) l'articolo 2 della l.r. 50/1979; c) la legge regionale 22 giugno 1981, n. 22 (Aggiornamento dell'articolo 1 della legge regionale 28 agosto 1979, n. 50. Modificazione della zona montana omogenea n. 11 dei Comuni delle Valli Monregalesi (Provincia di Cuneo), a partire dalla data di cui alla lettera a), n. 1); |
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“Art. 59. - (Oneri finanziari)N41 1. Agli oneri finanziari derivant |
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“Art. 60. - (Norma transitoria)N41 1. Le disposizioni di cui all'art |
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Allegato A - TERRITORI MONTANI DELLA REGIONE PIEMONTE, INDIVIDUATI PER COMUNE DI APPARTENENZA (ART. 4)N4 "I Comuni il cui territorio &egrav |
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a) Provincia di Alessandria:1) Albera Ligure 2) Arquata Scrivia (territori montani: 6p; 7; 8; 12p; 13p; 14; 15; 16p; dal 17 al 27) 3) Avolasca 4) Borghetto Borbera 5) Bosio 6) Brignano Frascata 7) Cabella Ligure 8) Cantalupo Ligure 9) Carrega Ligure |
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b) Provincia di Asti:1) Bubbio 2) Cassinasco |
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c) Provincia di Biella:1) Ailoche 2) Andorno Micca 3) Biella (territori montani: 1; 2; 3; 4; 5; 6p; dal 12 al 19; 20p; 21p; 33p; 35; 36; 37p; 39p; dal 68 al 75) 4) Bioglio 5) Callabiana 6) Camandona 7) Camburzano 8) Campiglia Cervo 9) Caprile 10) Casapinta 11) Cerreto Castello 12) Coggiola |
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d) Provincia di Cuneo:1) Acceglio 2) Aisone 3) Albaretto della Torre 4) Alto 5) Argentera 6) Arguello 7) Bagnasco 8) Bagnolo Piemonte (territori non montani: dal 4 al 17; 18p; 19; dal 33 al 35) 9) Barge (territori non montani: dall'1 al 46; 47p; 52p; dal 53 al 59) 10) Battifollo 11) Bellino 12) Belvedere Langhe 13) Benevello 14) Bergolo 15) Bernezzo 16) Bonvicino 17) Borgo San Dalmazzo (territori non montani: dall'1 al 9; dal 15 al 18) 18) Borgomale 19) Bosia 20) Bossolasco 21) Boves (territori non montani: dall'1 all'8, dal 10 al 12, 20) 22) Briaglia 23) Briga Alta 24) Brondello 25) Brossasco 26) Busca (territori non montani: dall'1 al 62; dal 67 al 71) 27) Camerana 28) Canosio 29) Caprauna 30) Caraglio (territo |
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e) Provincia di Novara:1) Armeno |
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f) Provincia di Torino:1) Ala di Stura 2) Alice Superiore 3) Almese 4) Alpette 5) Andrate 6) Angrogna 7) Avigliana (territori montani: dal 14 al 16) 8) Balangero 9) Balme 10) Bardonecchia 11) Bibiana 12) Bobbio Pellice 13) Borgiallo 14) Borgone di Susa 15) Bricherasio 16) Brosso 17) Bruzolo 18) Bussoleno 19) Cafasse 20) Canischio 21) Cantalupa 22) Cantoira 23) Caprie 24) Carema 25) Caselette 26) Castellamonte 27) Castelnuovo Nigra 28) Ceres 29) Ceresole Reale |
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g) Provincia del Verbano-Cusio-Ossola:1) Antrona Schieranco 2) Anzola d'Ossola 3) Arizzano 4) Arola 5) Aurano 6) Baceno 7) Bannio Anzino 8) Baveno 9) Bee 10) Beura Cardezza 11) Bognanco 12) Brovello Carpugnino 13) Calasca Castiglione 14) Cambiasca 15) Cannero Riviera |
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h) Provincia di Vercelli:1) Alagna Valsesia 2) Balmuccia 3) Boccioleto 4) Borgosesia 5) Breia 6) Campertogno 7) Carcoforo 8) Cellio 9) Cervatto 10) Civiasco 11) Cravagliana 12) Fobello 13) Guardabosone 14) Mollia |
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