Articolo abrogato dalla L.R. del 22/07/2003, n. 19. L'articolo 32 così recitava: "1. I Comuni della Comunità montana possono costituirsi in unione di Comuni, di cui all'articolo 26 della l. 142/1990.

2. Tale costituzione può avvenire su proposta del Consiglio della Comunità montana da assumere a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. L'atto costitutivo ed il regolamento dell'unione sono approvati con unica deliberazione dai singoli Consigli comunali, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3. Gli organi dell'unione sono organi della Comunità montana, anche quando il potere di iniziativa è autonomamente assunto dai singoli Comuni.

4. Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui all'articolo 26 della l. 142/1990.

5. Nel caso di costituzione di unione di Comuni fra due o più Comuni facenti parte di una Comunità montana, la rappresentanza in seno alla stessa continua ad essere assicurata dai singoli Comuni costituenti l'unione, salvo diversa espressa volontà dei Comuni interessati."

Dalla redazione