Articolo abrogato dalla L.R. del 22/07/2003, n. 19. L'articolo 7 così recitava: "1. Nel caso in cui, per effetto delle disposizioni di riordino territoriale, si verifichino variazioni rispetto al precedente assetto della Comunità montana con l'inserimento o l'esclusione di uno o più Comuni, il Consiglio della Comunità montana si ricostituisce con l'aggiunta dei rappresentanti del nuovo Comune o dei nuovi Comuni inseriti nella Comunità stessa, designati ai sensi dell'articolo 15, con l'esclusione dei rappresentanti del Comune o dei Comuni usciti dalla Comunità montana.

2. La seduta di ricostituzione del Consiglio della Comunità montana è convocata dal Presidente. In tale seduta il Consiglio provvede alla elezione del Presidente, del Vice Presidente e della Giunta, secondo le procedure di cui all'articolo 20."

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