Articolo abrogato dalla L.R. del 01/07/2008 n.19. L'articolo 17 così recitava: "1. L'organo rappresentativo della comunità montana dura in carica sino al suo rinnovo, che avviene a seguito del rinnovo della maggioranza dei consigli dei comuni i cui rappresentanti fanno parte dell'organo rappresentativo della comunità montana.

2. L'organo rappresentativo della comunità montana si intende rinnovato con l'avvenuta designazione dei rappresentanti di almeno i quattro quinti dei comuni interessati.

3. La convocazione della prima seduta del nuovo organo rappresentativo è disposta dal presidente uscente entro trenta giorni dal completamento delle comunicazioni di nomina dei rappresentanti da parte dei comuni. Tali comunicazioni debbono essere trasmesse alla comunità montana entro dieci giorni dalla loro efficacia.

4. La seduta di cui al comma 3 è presieduta dal consigliere più anziano di età .

5. I rappresentanti dei comuni non interessati dal turno elettorale restano in carica nell'organo rappresentativo della comunità montana sino alla scadenza del loro mandato e comunque sino alla designazione da parte del comune dei propri rappresentanti.

6. Dalla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali cui sia interessata la maggioranza dei comuni i cui rappresentanti fanno parte dell'organo rappresentativo della comunità montana, l'organo rappresentativo della stessa si limita, fino al rinnovo di cui al comma 2, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili."

Dalla redazione