Articolo abrogato dalla L.R. del 22/07/2003, n. 19. L'articolo 21 così recitava: "1. Il Presidente, il Vice Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Comunità montana. Si applicano le norme contenute nell'articolo 37, comma 2, della l. 142/1990.

2. Alla sostituzione di singoli componenti della Giunta, revocati dal Consiglio su proposta del Presidente, provvede nella stessa seduta il Consiglio su proposta del Presidente."

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