N34 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.R. del 01/07/2008 n.19. L'articolo 57-quater: "1. Nella seduta di cui all'articolo 57 ter, comma 4, l'organo rappresentativo provvede alla elezione dell'organo esecutivo, del presidente e del vice presidente.

2. L'elezione avviene sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei componenti l'organo rappresentativo, contenente la lista dei candidati alla carica di presidente, di vice presidente e di componenti dell'organo esecutivo. Il documento è illustrato dal candidato alla carica di presidente.

3. L'elezione avviene secondo le norme dello Statuto. Nel caso non si raggiunga la maggioranza richiesta, si procede all'indizione di due successive votazioni da tenersi in distinte sedute e comunque entro sessanta giorni dalla convalida degli eletti. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza richiesta, l'organo rappresentativo è sciolto secondo le procedure previste dall'articolo 141 del d.lgs. 267/2000.

4. Fino all'approvazione dei nuovi statuti, la composizione numerica dell'organo esecutivo della comunità montana resta quella prevista dagli statuti di ciascuna comunità montana."

Dalla redazione