N31 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.R. del 01/07/2008 n.19. L'articolo 19 così recitava: "1. A norma dell'articolo 47 del d.lgs. 267/2000, l'organo esecutivo è costituito dal presidente, dal vice presidente e da un numero di componenti stabiliti dallo statuto.

2. Il numero dei componenti dell'organo esecutivo non è superiore ad un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei componenti l'organo rappresentativo; in ogni caso non può superare il numero di 12.

3. Lo statuto stabilisce le competenze, il numero dei componenti e le modalità di elezione dell'organo esecutivo della comunità montana."

Dalla redazione