Articolo abrogato dalla L.R. del 22/07/2003, n. 19. L'articolo 20 così recitava: "1. Il Consiglio della Comunità montana elegge, con unica votazione, il Presidente, il Vice Presidente e la Giunta nella prima adunanza subito dopo la convalida dei Consiglieri.

2. L'elezione avviene sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati alla Comunità montana, contenente la lista dei candidati alla carica di Presidente, di Vice Presidente e di componenti della Giunta. Il documento è illustrato dal candidato alla carica di Presidente.

3. L'elezione avviene a scrutinio palese, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Comunità montana. Nel caso non si raggiunga la maggioranza predetta, si procede all'indizione di due successive votazioni da tenersi in distinte sedute e comunque entro sessanta giorni dalla convalida dei Consiglieri. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza richiesta, il Consiglio è sciolto secondo le procedure previste dall'articolo 39 della l. 142/1990. Analoga procedura si utilizza in caso di vacanza della carica di Presidente; in caso di dimissioni del Presidente decade l'intera Giunta ed i sessanta giorni decorrono dalla data di presentazione delle dimissioni. La surroga di uno o più componenti la Giunta avviene nella seduta del Consiglio immediatamente successiva al verificarsi della vacanza od alla presentazione delle dimissioni.

4. Lo Statuto può prevedere l'elezione a componente della Giunta di cittadini non facenti parte del Consiglio della Comunità montana, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale e di Consigliere della Comunità montana."

Dalla redazione