Articolo abrogato dalla L.R. del 22/07/2003, n. 19. L'articolo 22 così recitava: "1. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati al Consiglio e che non rientrino nelle competenze attribuite dallo Statuto al Presidente, o riservate al segretario o ai funzionari dirigenti; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge funzione propositiva nei confronti dello stesso.

2. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza di voti."

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