Articolo abrogato dalla L.R. del 02/04/2007 n.7. L'articolo 57 così recitava: "1. Al fine di conseguire gli obiettivi previsti nel presente capo coerentemente alle finalità della programmazione regionale, l'Osservatorio regionale sulla montagna predispone entro il mese di settembre di ogni anno un programma di attività, da svolgersi nell'anno successivo, corredato da apposito preventivo finanziario.

2. Le risorse finanziarie necessarie allo svolgimento del programma di attività sono previste nel programma annuale delle azioni di iniziativa della Giunta regionale di cui all'articolo 51, comma 3. "

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