Articolo abrogato dalla L.R. del 22/07/2003, n. 19. L'articolo 24 così recitava: "1. Il trattamento giuridico ed economico-normativo del personale di ruolo della Comunità montana è determinato da contratti collettivi ai sensi della legislazione vigente. Le Comunità montane possono comunque stipulare contratti di lavoro a termine nei casi consentiti dalla vigente legislazione.

2. Le Comunità montane, nell'ambito della propria autonomia statutaria e regolamentare, possono dotarsi di un Direttore che svolga anche funzioni di segretario, secondo quanto previsto e consentito dalle norme vigenti."

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